16.3833 · Interpellanza · 2016-09-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel 2011, il DFI, il DFR e la CDPE hanno dichiarato congiuntamente che l'educazione civica richiede una cooperazione tra Confederazione e Cantoni a tutti i livelli del sistema formativo svizzero. Tre anni dopo, nel 2014, l'istituto di ricerca gfs.bern ha constatato, nel suo studio "Bausteine zur Stärkung des Schweizer Politsystems", che una netta maggioranza della popolazione sarebbe favorevole che si insegni educazione civica già a partire dalla 7a classe. Nei programmi d'insegnamento della svizzera francese (PER), italiana (Piano di studio) e tedesca (Lehrplan 21) l'educazione civica viene sì tematizzata. Il rapporto peritale dell'Università di Berna "Bilancio dell'educazione civica al livello secondario II", presentato dal Consiglio federale l'estate scorsa, conclude però che la volontà politica di valorizzare concretamente questa materia è relativamente limitata, benché la questione venga spesso sollevata in Parlamento. Diversamente dal settore trasversale TIC, pressappoco paragonabile, mancano per la formazione civica chiare strategie e misure di portata nazionale che ne rafforzino la posizione nella prassi. Questo discorso vale anche per il livello secondario I.
Per raggiungere gli obiettivi enunciati nel Lehrplan 21 le iniziative private possono proporre iniziative complementari del tutto sensate. Per poter essere realizzate è però necessario che poggino su basi finanziarie sufficientemente solide. Alcune fondazioni private concedono spesso dei finanziamenti iniziali. Una volta terminata la fase pilota e la fase costitutiva, però, esse si ritirano, a tutto svantaggio di determinati progetti ben avviati, come ad esempio "Scuole a Berna", che rischiano così di arenarsi.
Alla luce di quanto esposto pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'educazione civica è importante anche al livello secondario I?
2. Il Consiglio federale sarebbe eventualmente disposto, insieme ai Cantoni e alla CDPE, a commissionare uno studio anche per questo livello?
3. Quali sono le premesse affinché la Confederazione possa sostenere progetti privati che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi enunciati nei programmi d'insegnamento? In particolare se sono di portata nazionale e promuovono la comprensione e la coesione tra le regioni linguistiche?
4. Su quale base (legale) dovrebbe fondarsi un tale impegno da parte della Confederazione?
5. Il Consiglio federale sarebbe disposto a creare un'apposita base legale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come spiegato dal Consiglio federale in risposta alla mozione 14.3766, la partecipazione dei giovani alla politica è una questione di fondamentale importanza. Pertanto, nell'ambito delle competenze conferitele dalla Costituzione federale, la Confederazione sostiene progetti volti a incentivare la partecipazione alla politica. Come esempio si possono citare il supporto alla sessione federale dei giovani e l'iniziativa "Easyvote". Esiste inoltre un contratto di prestazioni con la Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani. La Confederazione pubblica inoltre l'opuscolo "La Confederazione in breve", che informa il pubblico sulla politica, sull'amministrazione e sul sistema giudiziario in Svizzera e che molti docenti integrano nel loro insegnamento.
L'insegnamento dell'educazione civica al livello secondario I costituisce la base per il rispettivo insegnamento al livello successivo (secondario II). L'importanza di insegnare questa materia ai due livelli si rispecchia nei rispettivi programmi d'insegnamento, che prevedono tutti e quanti contenuti formativi di educazione civica.
2. La pianificazione e l'attuazione dell'insegnamento scolastico al livello secondario I spetta interamente ai Cantoni. La Confederazione non ha la competenza di commissionare studi per questo livello. È però disposta a tematizzare la questione nell'ambito della cooperazione in materia di formazione tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e i cantoni, rappresentati dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). La volontà di cooperare nell'ambito della formazione politica è già stata manifestata da DEFR e CDPE nella loro dichiarazione sugli obiettivi comuni della politica della formazione per lo spazio formativo svizzero del 2011 e poi reiterata nel 2015.
3./4. La Confederazione non può sostenere finanziariamente progetti finalizzati a conseguire gli obiettivi di formazione enunciati nei programmi d'insegnamento del livello secondario I. Nella formazione professionale di base (livello secondario II) ha invece la possibilità di promuovere progetti di questo tipo. Gli articoli 54 e 55 della legge federale sulla formazione professionale, infatti, le conferiscono la facoltà di versare contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità nonché per prestazioni particolari di interesse pubblico che abbiano un chiaro nesso con la formazione professionale. In virtù dell'ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità, la Confederazione può inoltre sostenere a titolo sussidiario progetti di mobilità e cooperazione internazionale. Infine, in base all'articolo 10 della legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani, la Confederazione "può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per l'attuazione di progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei giovani a livello federale".
5. In materia di educazione la Costituzione federale effettua una chiara ripartizione delle competenze. Questa ripartizione, dimostratasi valida nel corso degli anni, tiene conto del principio secondo cui i cantoni sono sovrani ed esercitano tutti i diritti che non hanno esplicitamente delegato alla Confederazione. Per il momento, il Consiglio federale non intravvede la necessità di adeguare la Costituzione federale nel senso auspicato dall'interpellante.
Risposta del Consiglio federale.