16.3835 · Mozione · 2016-09-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di interpretare, precisare e se del caso modificare le basi legali bilaterali e le convenzioni di polizia per la riscossione diretta di multe per infrazioni del codice stradale nei nostri Stati limitrofi affinché le autorità straniere possano inviare le relative decisioni agli automobilisti in Svizzera soltanto per raccomandata.
Begründung
Accade regolarmente che invii postali transfrontalieri non raccomandati vadano persi. Se la perdita concerne una multa straniera per infrazioni del codice stradale, di regola entra in vigore l'assistenza giudiziaria automatica della Svizzera, prevista da relativi trattati. Questa è inviata per raccomandata e gli emolumenti e le pretese supplementari possono aumentare considerevolmente l'importo da pagare. Gli automobilisti contravventori in Svizzera che, senza propria colpa, non hanno mai ricevuto la decisione straniera sulla multa e che pertanto non hanno potuto pagarla, sono puniti anche per questo. Il Consiglio federale può risolvere il problema prescrivendo che le multe disciplinari e quelle per contravvenzioni del codice stradale, comminate in Svizzera o all'estero, debbano essere inviate soltanto per raccomandata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il perseguimento di infrazioni alle norme della circolazione stradale e la cooperazione con le autorità straniere compete ai cantoni con il sostegno attivo e completo dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol), dell'Ufficio federale di giustizia e dell'Ufficio federale delle strade. Tale sostegno può ad esempio comprendere l'elaborazione di trattati internazionali o l'automatizzazione dello scambio internazionale di dati su veicoli e detentori.
In virtù dell'articolo 30 dell'ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale, le autorità straniere possono notificare le multe agli automobilisti contravventori in Svizzera. La suddetta base giuridica nazionale è completata da diverse convenzioni internazionali, ad esempio il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (art. 16) e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (art. 52). In merito a quest'ultima, la Svizzera ha rilasciato una dichiarazione secondo cui i documenti inerenti a cause penali per contravvenzioni a norme della circolazione stradale possono essere notificati direttamente per posta. La notificazione diretta è inoltre prevista negli accordi di polizia bilaterali.
Le basi giuridiche internazionali non consentono soltanto alle autorità estere di notificare direttamente le multe all'interessato, ma anche viceversa alle autorità cantonali di inviare direttamente multe all'estero.
Le basi giuridiche internazionali determinanti non contengono - analogamente alla legislazione svizzera in materia di notificazione di multe - alcuna prescrizione formale per l'invio per raccomandata o altre formalità pertinenti. La scelta di rinunciarvi ha dato i suoi frutti nella prassi.
La Confederazione non dispone di alcun elemento concreto che indichi che numerose multe estere non pervengono ai destinatari in Svizzera. Nei rari casi in cui succede, l'interessato può formulare un'obiezione nella seguente procedura giudiziaria o amministrativa. La notificazione diretta informale, d'altronde, è pure nell'interesse della Svizzera. L'invio per raccomandata di multe stradali comporterebbe ingenti oneri e costi amministrativi supplementari per le autorità svizzere e straniere e non costituirebbe alcun plusvalore per la polizia. Il perseguimento transfrontaliero di tali multe ne risulterebbe ostacolato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.