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Trasparenza nel finanziamento degli ospedali. Obbligo di bando per le prestazioni economicamente di interesse generale

16.3842 · Mozione · 2016-09-30

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni di legge affinché le prestazioni economicamente di interesse generale di cui all'articolo 49 capoverso 3 LAMal siano assoggettate al diritto sugli acquisti pubblici.

Begründung

Uno studio sulla fattibilità del finanziamento degli investimenti e delle prestazioni economicamente d'interesse generale degli ospedali, realizzato da Infras su mandato dell'UFSP nel giugno del 2016, documenta che per le prestazioni di interesse generale ogni anno i Cantoni versano agli ospedali centinaia di milioni di franchi. Questi versamenti milionari, oltretutto parzialmente in contraddizione con l'articolo 49 capoverso 3 LAMal, sono attualmente assegnati mediante trattativa privata e senza alcuna trasparenza. Presumibilmente, l'aggiudicazione delle prestazioni economicamente di interesse generale mediante bando comporterebbe notevoli vantaggi di prezzo e di efficienza per le finanze cantonali, peraltro molto auspicabili se si considera che praticamente tutti i Cantoni sono alle prese con problemi finanziari e programmi di sgravio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'esigenza di aumentare la trasparenza del finanziamento degli ospedali e l'efficienza dell'erogazione delle prestazioni stazionarie, e ha già avuto occasione di esprimersi in materia (cfr. mozione CSSS-S 16.3623, "Trasparenza del finanziamento ospedaliero incombente ai Cantoni").

Con la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) nell'ambito del finanziamento ospedaliero, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, sono state create premesse essenziali in questo senso. Tuttavia le disposizioni della LAMal sulla documentazione trasparente dei costi, nonché sull'economicità e l'efficienza delle prestazioni stazionarie e sulla loro tariffazione riguardano esclusivamente le prestazioni fornite nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Con riferimento alle prestazioni economicamente di interesse generale degli ospedali, l'articolo 49 capoverso 3 LAMal stabilisce soltanto che le remunerazioni per i trattamenti stazionari non comprendono le partecipazioni ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale. La LAMal non ne contiene alcuna definizione esaustiva di tali prestazioni, ma nell'articolo 49 capoverso 3 cita come esempi il mantenimento di capacità ospedaliere per motivi di politica regionale e la ricerca e l'insegnamento universitario. I Cantoni e le istituzioni private hanno facoltà di affidare ulteriori compiti ai loro ospedali. Di conseguenza, poiché le prestazioni economicamente di interesse generale non sono definibili in maniera esaustiva, gli ospedali devono tenere chiaramente separati nella loro contabilità analitica i costi di queste ultime da quelli delle prestazioni AOMS. Nell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre; RS 832.104), il Consiglio federale ha stabilito le esigenze corrispondenti.

Conformemente alla ripartizione federale delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, l'assistenza sanitaria è un compito pubblico di questi ultimi. La competenza relativa al disciplinamento delle condizioni quadro per l'aggiudicazione di prestazioni economicamente di interesse generale nel settore ospedaliero spetta ai Cantoni. Ne consegue che il ventaglio delle prestazioni varia notevolmente da un Cantone all'altro (cfr. in proposito lo studio Infras "Finanzierung der Investitionen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen von Spitälern" del 16 giugno 2016, in http://www.bag.admin.ch > Themen> Gesundheitspolitik> Evaluation im BAG > Berichte, Studien > Krankenversicherung > Evaluation KVG-Revision Spitalfinanzierung > 2. Einfluss der KVG-Revision auf die Kosten und die Finanzierung des stationären Versorgungssystems; non disponibile in italiano). La Confederazione non dispone di basi legali per intervenire. Il Consiglio federale non ritiene comunque giustificato un tale intervento, dato che né la Confederazione, né l'AOMS sostengono i costi delle prestazioni economicamente di interesse generale. Per contro considera importanti gli obiettivi della trasparenza e dell'efficienza nel settore ospedaliero. A tale scopo ritiene opportuno sviluppare altre soluzioni insieme ai Cantoni e ha già conferito un mandato in tal senso all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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