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16.3894 · Mozione · 2016-09-30

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di abolire il dazio sul peso delle automobili (voce di tariffa 8703) modificando l'articolo 8 della legge sulle dogane (LD).

Begründung

L'importazione di automobili è soggetta, oltre che all'IVA e all'imposta sugli autoveicoli, anche a un sistema obsoleto di dazio sul peso: per ogni 100 chilogrammi di massa del veicolo occorre pagare 15 franchi. Secondo il protocollo numero 3 (RS 0.632.401.3) dell'Accordo di libero scambio del 1972 fra Svizzera e UE (ALS del 1972), se non vi è alcuna prova dell'origine del produttore estero, per un'automobile di 1,2 tonnellate è esigibile l'intero importo del dazio, ossia 180 franchi. Il dazio sul peso non si basa su scopi regolatori; aumenta semplicemente il prezzo di acquisto di un'automobile dato che i produttori esteri di autoveicoli si rifiutano di fornire all'importatore svizzero la prova dell'origine.

Il dazio si applica però unicamente ai veicoli per i quali non vi è alcuna dichiarazione d'origine europea (Euro 1) e quindi solo al 13 per cento dei circa 300 000 veicoli nuovi importati ogni anno. Il restante 87 per cento, ossia i veicoli esentati, creano oneri amministrativi sproporzionalmente elevati non solo per il settore privato, che deve fornire le garanzie di origine, ma anche per l'Amministrazione federale delle dogane, che deve verificare questi documenti.

L'IVA e l'imposta sugli autoveicoli importati corrispondono rispettivamente all'8 e al 4 per cento e rappresentano così la parte più consistente degli introiti fiscali in questo settore: basti pensare che, sui 9,437 miliardi di franchi in merci importate nel 2013, queste due voci hanno generato un ricavo di 1,162 miliardi di franchi. I dazi doganali hanno costituito invece circa lo 0,81 per cento di tale ricavo (9,469 mio. fr.), una quota del tutto sproporzionata rispetto all'enorme carico di lavoro legato alle procedure di riscossione o esenzione.

Accogliendo la presente mozione e abolendo quindi le ormai desuete tasse doganali sulle automobili, si potrà correggere questa sproporzione, rimuovere un ostacolo al commercio e creare capacità supplementari nell'amministrazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per motivi di ordine giuridico, non si possono abolire i dazi doganali sugli autoveicoli di turismo fondandosi sull'articolo 8 della legge sulle dogane (LD).

Questa disposizione si riferisce alle merci che sono esenti dai dazi doganali d'entrata per le ragioni specificate nella disposizione stessa, ovvero per via di accordi internazionali oppure di usi adottati nel commercio transfrontaliero di merci nonché per ragioni politiche, sociali, culturali o umanitarie.

Secondo la tariffa generale allegata alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), gli autoveicoli da turismo alla voce 8703 sono soggetti, all'importazione, a dazi doganali compresi tra 12 e 15 franchi per ogni 100 chilogrammi di massa; l'importo esatto del dazio è stabilito in base alla fabbricazione, al tipo di motore, alla cilindrata e al peso unitario dei veicoli. Quelli provenienti da Paesi che hanno stipulato accordi di libero scambio beneficiano, a determinate condizioni, della franchigia di dazio.

Nel 2015, l'85 per cento (calcolato in termini di valore) degli autoveicoli da turismo è stato importato in franchigia di dazio nel quadro di tali accordi. Dal 2013 al 2015, gli introiti doganali per gli autoveicoli da turismo cui non è concesso questo trattamento preferenziale sono stati in media di 10,5 milioni di franchi all'anno.

Per ottenere la tariffa agevolata prevista dagli accordi di libero scambio, i veicoli devono essere muniti della prova dell'origine preferenziale. Per quanto riguarda le importazioni di beni industriali dall'UE, le regole relative alla prova dell'origine sono stabilite nel protocollo numero 3 dell'Accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l'UE e nella Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (RS 0.946.31). Secondo le condizioni legali in vigore, il trattamento preferenziale è concesso soltanto dietro presentazione di una prova dell'origine (certificato di circolazione delle merci Euro 1 o dichiarazione d'origine; confronta anche parere del Consiglio federale sul postulato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale 14.3014, "Semplificazione delle formalità doganali e promozione delle importazioni parallele grazie al riconoscimento di altri documenti attestanti l'origine di un prodotto".

Un'abolizione generalizzata dei dazi doganali sugli autoveicoli da turismo, così come richiesta dall'autore della mozione, richiederebbe una modifica della LTD da parte del Parlamento, modifica che, secondo il Consiglio federale, richiederebbe un dispendio di risorse e tempo non giustificabile per un solo prodotto. Il tutto va inoltre considerato alla luce della nuova politica di crescita 20162019 e del rapporto in risposta al postulato 14.3014, in base ai quali il Consiglio federale ha deciso diverse misure finalizzate a semplificare le procedure d'importazione. Tra queste rientra l'incarico affidato al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di esaminare, entro la fine del 2017, i pro e i contro di un'abolizione unilaterale e generalizzata dei dazi doganali sui prodotti industriali, i quali potrebbero così beneficiare della franchigia di dazio all'importazione in Svizzera senza dover essere muniti della prova dell'origine preferenziale. In questo modo, le imprese e i consumatori elvetici non solo non dovrebbero più pagare i dazi doganali d'entrata, ma potrebbero in più risparmiare i costi indiretti causati dalle procedure amministrative da espletare per dimostrare la validità dell'origine preferenziale.

Oltre agli aspetti macroeconomici, saranno esaminate anche le conseguenze di una tale abolizione sulle finanze federali e il margine di manovra della Svizzera nei negoziati per i futuri accordi di libero scambio.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.