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Negoziati TISA. La nuova offerta svizzera annuncia la svendita dei valori ambientali e democratici?

16.3931 · Interpellanza · 2016-12-01

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale conferma che l'offerta svizzera di Doha (e gli accordi di libero scambio) mantengono la riserva sui servizi pubblici comunali e cantonali e sull'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)?

2. Il Consiglio federale ha sempre sostenuto di non voler liberalizzare i servizi pubblici nel quadro di TISA. Può confermare, ora, che nella Sezione A dell'offerta svizzera non è prevista più alcuna riserva in materia di servizi pubblici comunali e cantonali e di servizi EIA, sottoponendo di fatto questi servizi alle clausole di non arretramento e sospensione?

3. I Cantoni e le autorità cantonali competenti sono stati consultati in merito a tali modifiche? Le hanno accettate?

4. Il Consiglio federale prevede di riesaminare l'offerta svizzera e di mantenere le riserve in oggetto, conformemente all'offerta di Doha?

Begründung

Nella nuova offerta TISA svizzera, pubblicata il 21 ottobre 2016 sul sito della SECO, non sono più presenti molte delle riserve riportate nella Sezione A nelle versioni precedenti dell'offerta. Ne sono un esempio la riserva che limitava gli obblighi dei Comuni e dei Cantoni a livello del GATS, la riserva sui servizi pubblici (public utilities) dei Comuni e dei Cantoni nel settore ambientale, e la riserva sui servizi EIA prescritti per legge.

I "miglioramenti" di cui sopra sono in linea con quanto richiesto dall'UE e implicano la sospensione delle politiche comunali e cantonali, in particolare in materia di gestione delle acque di scarico e dei rifiuti. Inoltre, fanno sì che se un Comune decide di liberalizzare questi servizi non potrà più tornare indietro (non arretramento).

Gli studi EIA richiesti dalle autorità sono un tema delicato poiché servono da base per autorizzare (o rifiutare) attività potenzialmente pericolose o che presentano un rischio per la popolazione o per l'ambiente. È quindi legittimo che le autorità intendano mantenere il loro diritto di potersi assicurare, se necessario, che i servizi incaricati degli studi siano sotto la giurisdizione svizzera (p. es. requisito della sede o del domicilio). Se però si considera l'allegato Localisation del TISA e l'assenza di riserve nella nuova offerta, i requisiti appena esposti per gli studi EIA richiesti dallo Stato non sarebbero più legittimi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'offerta di Doha e negli accordi di libero scambio della Svizzera sono esclusi dai "servizi ambientali" i servizi forniti da Comuni e Cantoni, o acquistati da questi ultimi, e gli studi EIA previsti per legge. Ciò significa che per questi servizi la Svizzera non ha sottoscritto alcun obbligo in materia di accesso ai mercati e di trattamento nazionale.

2. L'offerta TISA della Svizzera del 21 ottobre 2016 mantiene l'esclusione riportata al punto 1 in materia di servizi ambientali cantonali e comunali e di studi EIA (per questi ultimi, se riguardano le tossine o la radioattività; per gli altri EIA non è indicata un'esclusione poiché non esistono limitazioni quantitative). Pertanto, analogamente a quanto fatto nell'offerta di Doha e negli accordi di libero scambio, la Svizzera non propone neppure nel quadro dell'Accordo TISA di sottoscrivere obblighi in materia di accesso al mercato per questi servizi. Stando alle regole del TISA, le clausole di sospensione e non arretramento non si applicano alle misure di accesso al mercato, ossia a misure di tipo quantitativo e non discriminatorio. Ne consegue che mantenere, modificare o introdurre in futuro delle restrizioni nell'accesso al mercato svizzero (p. es. tramite un monopolio comunale o cantonale, oppure affidando alcuni servizi in modo esclusivo) non sarebbe in contraddizione con un eventuale Accordo TISA.

La Sezione A dell'offerta svizzera al TISA prevede riserve per il trattamento nazionale e la localizzazione che si applicano, tra l'altro, ai servizi ambientali, compresi i servizi comunali e cantonali, e a qualsivoglia servizio EIA. Le riserve riguardano in particolare le sovvenzioni e le misure affini, la legislazione in materia di ammissione sul territorio nazionale dei prestatori di servizi esteri, ecc. In virtù di queste riserve le clausole di sospensione e non arretramento non si applicano a tali misure. In altri termini, analogamente a quanto avviene per le offerte di Doha e gli accordi di libero scambio, un futuro mantenimento, cambiamento o introduzione di misure discriminatorie e di localizzazione, anche per quanto riguarda i servizi ambientali a tutti i livelli istituzionali e gli studi EIA, sarà conciliabile con gli obblighi derivanti dal TISA per la Svizzera.

Le clausole di sospensione e non arretramento non sono neppure applicabili alle misure prese a prescindere dalla nazionalità o dalla sede del fornitore di servizi, quali le misure relative alla protezione ambientale, alle zone edificabili, al diritto del lavoro, alle condizioni lavorative, ai requisiti di qualità e alle prescrizioni tecniche, ecc.

L'Accordo TISA non impedirebbe dunque di disciplinare tutte le prestazioni di servizi, inclusi i servizi ambientali e gli studi EIA, e quindi di mantenere o modificare le regolamentazioni esistenti o di introdurne di nuove.

3. Le autorità competenti sono state consultate per il tramite della Conferenza dei Governi cantonali e hanno espresso il proprio consenso.

4. Al momento non è prevista una revisione dell'offerta TISA.

Risposta del Consiglio federale.

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