I nostri smartphone sanno di benzene. Responsabilità delle imprese svizzere e misure necessarie
16.3958 · Interpellanza · 2016-12-08
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel 1971 l'Organizzazione internazionale del lavoro ha riconosciuto i pericoli derivanti dall'utilizzo industriale del benzene e il suo impatto negativo sulla salute dei lavoratori (leucemie, tumori, avvelenamenti). In Svizzera, dal 1975, l'uso di questo prodotto è soggetto a severa regolamentazione. Negli Stati Uniti il benzene non può più essere impiegato nella fabbricazione di prodotti di consumo quotidiano dal 1978. Tuttavia, un recente studio ha dimostrato che il benzene ancora oggi viene utilizzato in migliaia di fabbriche (soprattutto in Cina e in Indonesia) dove si producono i telefoni cellulari destinati al mercato svizzero. Con gravi conseguenze per la salute: in Cina il 60 per cento dei tumori professionali è causato dall'utilizzo del benzene e, a livello mondiale, le vittime sono più di 150 000 ogni anno.
In diversi rapporti e risposte a interpellanze parlamentari, il Consiglio federale ha riconosciuto che le imprese svizzere sottostanno all'obbligo di diligenza per tutta la catena di approvvigionamento, allo scopo di rispettare e far rispettare i diritti umani. Tra gli operatori delle telecomunicazioni operanti in Svizzera, Swisscom è l'unica a riconoscere il problema del benzene e a prevedere le misure necessarie per eliminarlo dalla sua catena di approvvigionamento.
1. Alla luce della coerenza delle politiche di sviluppo raccomandata dall'OCSE, come considera la questione il Consiglio federale?
2. Intende integrare questa problematica nel piano di azione nazionale sull'attuazione dei principi guida dell'ONU per le imprese e i diritti umani e proporre misure specifiche per combattere l'uso di prodotti dannosi per la salute?
3. Come intende agire per far sì che tutti gli operatori svizzeri delle telecomunicazioni s'impegnino a eliminare il benzene dalla loro catena di approvvigionamento?
4. Cosa pensa di fare per costringere gli operatori svizzeri delle telecomunicazioni a risarcire i lavoratori delle fabbriche dei loro fornitori, vittime di leucemia per aver utilizzato benzene?
5. Come intende agire per spingere le imprese svizzere di altri settori industriali che utilizzano benzene (giocattoli, scarpe, elettronica) a prendere misure adeguate lungo tutta la catena di approvvigionamento?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla coerenza politica a favore dello sviluppo sostenibile (cfr. risposte all'interrogazione Mazzone 16.5419 e all'interpellanza Mazzone 16.3686). L'ultima peer review (2013) del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE (Development Assistance Committee) sulla Svizzera riconosce che il nostro Paese ha compiuto notevoli progressi nell'ambito della coerenza politica. Il Comitato invita la Svizzera a portare avanti le sue riflessioni sul rafforzamento della sorveglianza e dei resoconti su questo tema. Sulla base dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera 2017-2020 prevede un maggiore orientamento allo sviluppo sostenibile da parte dei settori politici rilevanti. Il Consiglio federale sostiene inoltre l'elaborazione e l'attuazione di standard internazionali per l'imprenditorialità responsabile, come per esempio le linee guida dell'OCSE destinate alle multinazionali e i principi guida dell'ONU per l'economia e i diritti dell'uomo.
2. Il 9 dicembre 2016 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla strategia svizzera in materia di attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e il relativo piano d'azione nazionale. Quest'ultimo illustra le aspettative del Consiglio federale sui meccanismi di diligenza delle imprese per quanto riguarda i diritti dell'uomo. Il rapporto prevede che le imprese con sede e/o attive in Svizzera rispettino i diritti dell'uomo in tutte le loro attività, dovunque esse si svolgano: le imprese esposte a rischi elevati in materia di diritti umani, tra i quali rientrano quelli derivanti dall'uso di prodotti dannosi per la salute, dovranno stabilire appositi principi e procedure per rispettare i meccanismi di diligenza in quelle particolari attività. L'elaborazione dei meccanismi di diligenza dipende da fattori come le dimensioni dell'impresa e la tipologia delle attività svolte (settore economico, area geografica in cui opera, ecc.).
3. A livello internazionale, l'uso del benzene sul posto di lavoro è regolamentato dalla convenzione n. 136 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti al benzene. La ratificazione e l'attuazione di questa convenzione sono di competenza dei singoli Stati membri dell'OIL, perciò la tutela dei lavoratori spetta in prima linea ai governi nazionali. Oltre al rispetto delle prescrizioni nazionali in Svizzera e all'estero, il Consiglio federale auspica che le imprese con sede nel nostro Paese osservino gli standard internazionali come le linee guida dell'OCSE destinate alle multinazionali e i principi guida dell'ONU per l'economia e i diritti dell'uomo. Questi standard, validi anche per le società di telecomunicazioni, esortano le imprese ad agire in modo responsabile nelle loro attività in Svizzera e all'estero, per tutta la catena di valore. Ne consegue che le imprese devono persuadere i loro partner commerciali lungo tutta la catena di approvvigionamento a preservare i lavoratori da danni alla salute. Come spiegato nel documento programmatico e piano d'azione del Consiglio federale sull'imprenditorialità responsabile nei confronti della società e dell'ambiente del 2015, il Consiglio federale sostiene le imprese nell'attuazione di questi standard e vede con favore le iniziative del settore su questo tema.
4. Per il caso in questione, le linee guida dell'OCSE prevedono che i fornitori pongano rimedio alle eventuali conseguenze negative causate dai loro prodotti. Come indicato nella risposta alla domanda 3, i clienti/rivenditori dei prodotti sono tenuti, nella misura del possibile, a influenzare i loro partner commerciali.
5. Quanto spiegato nella risposta alla domanda 3 non si applica solo al settore delle telecomunicazioni, ma anche a tutti gli altri settori economici. Inoltre esistono indicazioni specifiche per ogni settore che aiutano le imprese nel mettere in pratica i meccanismi di diligenza nella loro catena di valore, come le indicazioni elaborate di recente dall'OCSE per il settore tessile e calzaturiero.
Risposta del Consiglio federale.