16.3967 · Mozione · 2016-12-12
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di:1. Ridurre il numero delle commissioni extraparlamentari di un terzo, ossia allo stretto necessario2. Prevedere un'età limite per i membri di queste commissioni che corrisponda all'età pensionabile di riferimento.
Begründung
Secondo il sito Internet della Confederazione oggi vi sarebbero 119 commissioni extraparlamentari e oltre 25 organi direttivi. Questi vengono reclutati nella cosiddetta società civile e negli ambienti scientifici, per lo più per il tramite di associazioni e università. Nella maggior parte delle commissioni vi è un equilibrio fra le parti sociali o fra associazioni e altre organizzazioni. Colpisce tuttavia il numero elevato di commissioni, la cui utilità nella formazione dell'opinione politica non è per niente chiara. Vien quindi da chiedersi se non siano piuttosto uno strumento per promuovere interessi particolari. Inoltre a volte le commissioni si sovrappongono, poiché lavorano in parte parallelamente al Parlamento e in parte parallelamente all'amministrazione federale. Manca quindi del tutto un'unità di dottrina.Queste commissioni sono un'espressione della democrazia partecipativa svizzera. E fin qui tutto bene, ma esse hanno anche un costo. E dove ci sono dei costi è imperativo aumentare l'efficienza. Un potenziale in tal senso è facilmente riconoscibile: è infatti nell'interesse delle organizzazioni che partecipano a queste commissioni contribuirvi finanziariamente. Non è per contro compito della Confederazione sussidiare chi rappresenta i loro interessi.Il limite d'età dovrebbe, dal canto suo, garantire che i membri apportino nelle commissioni il loro sapere e la loro competenza specifica aggiornata e non ricordi del passato. Il limite d'età corrisponde inoltre ad altri limiti vigenti in Svizzera, come quello dell'età pensionabile, e ai modelli di buon governo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all'amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti. Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale. Conformemente all'articolo 57b LOGA (RS 172.010), l'istituzione di una commissione extraparlamentare avviene qualora l'adempimento dei compiti richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l'amministrazione federale non dispone o il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate oppure debba avvenire mediante un'unità dell'amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni. Grazie a questi organi di milizia l'amministrazione beneficia di conoscenze specialistiche che riuscirebbe a ottenere soltanto impiegando personale supplementare o mediante mandati esterni. Come in altri settori anche qui si è affermato il principio di milizia.La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale (art. 57d LOGA).1. Già nel 2009 il Consiglio federale ha adeguato radicalmente la sistematica degli organi extraparlamentari. In questa circostanza è stata in particolare abolita la possibilità di istituire commissioni dipartimentali. In occasione del rinnovo integrale avvenuto nel 2011 tali modifiche hanno comportato la riduzione di 21 unità dell'effettivo delle commissioni extraparlamentari, assestatosi a 120.Scopo dell'ultima verifica effettuata nel 2014 era in particolare di ridurre ulteriormente il numero delle commissioni extraparlamentari, risparmiare sui loro costi e aggiornarne le decisioni di istituzione.Nel quadro della verifica del 2014 sono state abolite complessivamente tre commissioni extraparlamentari. Poco prima ne erano state abolite altre due. La verifica ordinaria successiva avverrà nel 2018 in occasione del prossimo rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari.Il Consiglio federale ritiene che una verifica regolare della ragione d'essere di tali organi sia più appropriata che non una loro riduzione lineare in base a una data percentuale. Si rischierebbe di dover abolire commissioni che adempiono funzioni importanti. La mozione non specifica inoltre in modo chiaro i criteri per una loro eventuale abolizione.2. Quanto alla composizione delle commissioni per gruppi d'età va constatato quanto segue: attualmente, dei 1606 membri di commissioni extraparlamentari, 35 superano i 70 (dunque ca. il 2,2 per cento) e 304 i 60 anni (ca. il 18,9 per cento). Ciò non significa che questa fascia d'età sia sovrarappresentata, poiché secondo i dati attuali dell'UST la quota degli ultrasessantacinquenni costituisce il 18 per cento della popolazione complessiva: si può dunque affermare che la rappresentanza degli ultrasessantenni in seno alle commissioni extraparlamentari rispecchia sostanzialmente la loro percentuale rispetto alla popolazione complessiva del Paese. Alla luce di quanto esposto il Consiglio federale non ritiene necessario fissare un limite di età. L'articolo 57e capoverso 2 LOGA prevede infatti che nelle commissioni - considerati i loro compiti - debbano essere rappresentati in modo equilibrato anche i gruppi d'età. La limitazione della durata della funzione, in linea di principio, a dodici anni giusta l'articolo 8i OLOGA (RS 172.010.1) garantisce d'altro canto il necessario rinnovo all'interno delle commissioni extraparlamentari.