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16.4010 · Mozione · 2016-12-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare le modifiche legislative necessarie affinché il diritto penale svizzero e in particolare la legge federale sulla circolazione stradale prevedano per ogni singola infrazione procedure e sanzioni (pene, multe ecc.) di ugual misura ed efficacia per tutti gli utenti stradali alla guida di veicoli. Le sanzioni dovranno estendersi a tutte le autorizzazioni alla circolazione del contravventore, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato. Il Consiglio federale dovrà inoltre adottare provvedimenti affinché nei Cantoni e Comuni le infrazioni alle norme della circolazione commesse con mezzi di locomozione non motorizzati vengano punite allo stesso modo di quelle effettuate con veicoli a motore.

Begründung

I pericoli per gli utenti della strada, in particolare i pedoni, sono aumentati drasticamente a causa del comportamento scorretto dei conducenti di mezzi di trasporto non motorizzati. Le sanzioni talvolta assenti e i bassi importi delle multe non hanno alcun effetto deterrente e non incentivano le forze dell'ordine a effettuare maggiori controlli. Chi circola sulle nostre strade sotto l'effetto dell'alcol, non si ferma al rosso, oltrepassa una linea di sicurezza o circola impropriamente su un percorso pedonale deve essere punito a prescindere dal mezzo utilizzato con le stesse multe, il ritiro della patente o il sequestro del veicolo, ecc. Occorre inoltre riflettere sull'eventualità di imporre a tutti gli utenti l'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile privata per l'utilizzo delle infrastrutture stradali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le competenti autorità esecutive cantonali e comunali hanno già oggi la possibilità di punire adeguatamente il comportamento scorretto degli utenti stradali. Le infrazioni sono sanzionabili con la procedura semplificata della multa disciplinare. L'entità di ogni pena pecuniaria è fissata considerando, tra l'altro, il potenziale astratto di pericolosità e tenendo conto, al di là di qualsiasi schematizzazione propria della procedura, del principio secondo cui la pena va commisurata alla colpa. Quest'ultima, a sua volta, è determinata dall'esposizione a pericolo del bene giuridico (art. 47 del Codice penale; RS 311.0) che, nel caso delle biciclette, è nettamente inferiore a quella occasionata dalle autovetture.

Le infrazioni che minacciano l'incolumità delle persone, ne provocano il ferimento o causano danni materiali già oggi devono essere sanzionate individualmente secondo la procedura ordinaria.

L'autore della mozione chiede inoltre sanzioni identiche a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato. Ciò significa che chi circola sul marciapiede in bicicletta dovrebbe pagare la stessa multa come se si trovasse su un'auto e, in casi estremi, essere "punito" con il ritiro della licenza di condurre della vettura. Il Consiglio federale ritiene tutto ciò eccessivo e pertanto considera sproporzionate le modifiche legislative richieste.

Infine, la responsabilità di definire priorità e frequenze dei controlli spetta alle Polizie cantonali. Il Consiglio federale è pertanto contrario alla richiesta di ingerenza nella sovranità di questo organo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.