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16.4043 · Interpellanza · 2016-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. Quanti sono stati gli aborti praticati in Svizzera dopo la 12esima settimana di gravidanza negli anni 2003 a 2015?

2. Secondo quali criteri sono stati autorizzati gli aborti successivi alla 12esima settimana di gravidanza praticati negli anni 2003 a 2015?

3. In quanti di questi casi sono stati praticati aborti tardivi a partire dalla 21esima settimana di gravidanza e con quali motivazioni?

4. Fino al massimo a quale settimana di gravidanza e con quali motivazioni sono stati eseguiti aborti tardivi in quegli anni?

5. Negli anni 2003 a 2015, di quanti casi di neonati vitali lasciati morire si è a conoscenza in Svizzera?

6. In quali casi il personale è obbligato a fornire assistenza medica?

7. Perché ritiene giusto lasciar morire neonati vitali?

8. Quali sono i meccanismi di controllo per prevenire gli abusi nella pratica degli aborti e aborti tardivi?

9. Quali disposizioni legali consentono di procedere eventualmente all'eutanasia attiva su neonati vitali?

Begründung

L'opinione pubblica sa poco degli aborti tardivi. È sconosciuto ai più che talvolta in Svizzera neonati vitali siano lasciati morire. Articoli come quello pubblicato dall'"Aargauer Zeitung" (3 maggio 2014, pag. 3), sono rari. Il giornale ha riportato la notizia di un neonato venuto al mondo nella 25esima settimana di gravidanza a seguito di un parto prematuro indotto. Benché respirasse da solo, lo si è lasciato morire. Due ore dopo ha cessato di vivere. Fatti di questo genere non possono essere tollerati.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il numero di interruzioni della gravidanza praticate dopo la 12esima settimana è noto solo dal 2004, primo anno coperto dalla statistica nazionale delle interruzioni della gravidanza. Tra il 2004 e il 2015 sono state registrate tra le 372 e le 539 interruzioni della gravidanza all'anno.

2. Nei Cantoni che raccolgono facoltativamente questa informazione e la trasmettono all'Ufficio federale di statistica (UST), il Consiglio federale è a conoscenza solo del motivo delle interruzioni, ma non dei criteri sulla base dei quali sono state autorizzate. I motivi sono rilevati per categorie e non per diagnosi precise, il che vale anche per le interruzioni successive alla 21esima settimana.

3. Il numero di interruzioni della gravidanza praticate dopo la 21esima settimana può essere calcolato solo dal 2007, data a partire dalla quale sono disponibili i dati individuali delle interruzioni della gravidanza. Tra il 2007 e il 2015 questo numero è oscillato tra 39 e 78 all'anno. Tra il 2007 e il 2015, delle interruzioni della gravidanza eseguite dalla 21esima settimana in poi, il 98 per cento era dovuto a un problema somatico della madre o del bambino e il 2 per cento a un disturbo psichiatrico della madre. Nei Cantoni che distinguono tra problemi somatici della madre e problemi somatici del bambino, il 99 per cento di questi problemi riguardava il bambino.

4. L'articolo 119 capoverso 1 del Codice penale (CP) non fissa un limite massimo di età gestazionale per l'interruzione della gravidanza, ma precisa che il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica della gestante deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza. In casi molto rari, quando sono individuate tardivamente gravi malformazioni, succede che la gravidanza sia interrotta poco prima del termine.

5. Le interruzioni molto tardive riguardano anzitutto feti che presentano malformazioni gravi incompatibili con la vita. In casi de genere, il fatto che un bambino nasca in vita non significa che sia vitale. Se è necessaria per evitare un gravissimo pericolo di profonda angustia della gestante, l'interruzione della gravidanza è autorizzata anche se è molto tardiva e il feto è vitale. I dati a disposizione non consentono tuttavia di sapere se tra il 2003 e il 2015 si siano presentati casi di questo genere.

6./7. In ultima analisi, come in tutti i casi limite della medicina, spetta ai medici stabilire quando eseguire un intervento, definirne la portata e valutarne le probabilità di successo e l'opportunità. Questo, ovviamente, sempre di concerto con il paziente o con il suo rappresentante legale. Nell'ambito dell'interruzione della gravidanza l'obbligo di fornire assistenza medica non è più esteso di quello vigente in tutti gli altri ambiti della medicina.

8. Un certo controllo è garantito dal disciplinamento previsto all'articolo 119 capoversi 4 e 5 CP (Interruzione della gravidanza/Interruzione non punibile della gravidanza). In virtù di tali disposizioni, i Cantoni sono tenuti a designare gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l'interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita (cpv. 4). Inoltre qualsiasi interruzione della gravidanza dev'essere annunciata a fini statistici all'autorità sanitaria competente. In caso di omissione dell'annuncio il medico è punito con la multa (art. 120 cpv. 2 CP).

9. In generale, ovvero a prescindere dal fatto che la persona interessata sia un adulto, un neonato, un bambino o un giovane, vige il principio secondo cui: l'eutanasia attiva diretta, ovvero l'omicidio perpetrato per abbreviare la sofferenza, è punibile (art. 111 ss. CP). L'eutanasia attiva indiretta, per contro, ovvero l'impiego di mezzi per lenire la sofferenza che come effetto collaterale possono provocare una diminuzione della durata della vita, è invece ammessa. Secondo le disposizioni legali sui medicamenti e sulla salute, l'impiego di questi mezzi è autorizzato purché siano rispettate le regole vigenti nell'ambito delle scienze mediche e farmaceutiche. In questo contesto si può rimandare alle direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) "Prise en charge des patientes et patients en fin de vie", che sono applicabili anche a neonati, bambini e giovani in fin di vita. Queste direttive sono consultabili in tedesco e francese all'indirizzo http://www.samw.ch Publications > Directives.

È dovere della direzione degli ospedali rispettare le disposizioni legali e le direttive dell'ASSM che proibiscono l'eutanasia attiva. Per poter discutere e risolvere in maniera metodologicamente corretta questioni etiche delicate, tra le quali rientrano certamente anche la rinuncia ad attuare misure per mantenere in vita neonati e altre decisioni terapeutiche in materia, molti ospedali hanno costituito una commissione etica.

Risposta del Consiglio federale.