16.4081 · Postulato · 2016-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il rapporto sull'antisemitismo del Servizio per la lotta al razzismo del DFI ha suscitato una discussione sulla protezione delle istituzioni minacciate da attacchi terroristici. In tale contesto si pone anche il problema della ripartizione federalistica dei poteri. Poiché il menzionato rapporto ha dato adito a una certa confusione, il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulla protezione contro l'estremismo violento e soprattutto sulla protezione delle istituzioni ebraiche minacciate. Il rapporto dovrà trattare in particolare i seguenti punti:
1. Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, tenendo in particolare considerazione la protezione passiva di istituzioni minacciate.
2. Possibilità per la Confederazione di sostenere i Cantoni nell'adempimento della loro funzione di protezione in questo settore.
3. Responsabilità dello Stato e dei gruppi minacciati in questo settore.
Begründung
La protezione dall'estremismo violento è un compito centrale dello Stato, che a causa degli attentati in alcuni Stati europei ha assunto un particolare rilievo. Più volte tali attacchi sono stati rivolti contro istituzioni ebraiche. Questo fatto non sorprende, dal momento che l'antisemitismo è un importante elemento del dibattito islamico estremista.
1. La protezione dall'estremismo violento comprende, da un lato, attività dei servizi d'informazione e della polizia giudiziaria sotto la responsabilità della Confederazione e, dall'altro, la protezione passiva delle istituzioni minacciate, che ricade principalmente sotto la responsabilità dei Cantoni. L'attuale ripartizione dei compiti è oggettivamente ancora adeguata? Quali basi giuridiche sono disponibili o dovrebbero essere create per far fronte a situazioni di pericolo?
2. Secondo la Costituzione federale la Confederazione e i Cantoni sono obbligati a sostenersi a vicenda (art. 44 Cost.). Il rapporto afferma che un obbligo di protezione più esteso sussiste soltanto quando le competenze dei Cantoni non sono sufficienti. Questo obbligo di protezione della Confederazione non vale anche nel caso in cui i Cantoni non dispongano di mezzi sufficienti? Quali possibilità ha la Confederazione per indurre i Cantoni ad adempiere i loro compiti?
3. Il Consiglio federale ritiene veramente che i gruppi minacciati dovrebbero costituire una fondazione, ossia farsi carico dei costi, per garantire in misura sufficiente la propria sicurezza?
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non ritiene necessario stilare il rapporto chiesto dall'autore del postulato. Le questioni sollevate sono trattate approfonditamente nel rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012, sottoposto alle Camere federali in adempimento del postulato Malama 10.3045, "Sicurezza interna: chiarire le competenze". Il rapporto esamina "quali competenze normative e di applicazione del diritto la Costituzione federale conferisce alla Confederazione nell'ambito della sicurezza interna". Tratta quindi la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni tematizzata dall'autore del postulato nel punto 1. Il rapporto Malama esamina pure "in che misura la Confederazione sostiene in via permanente o temporanea i Cantoni nell'esecuzione dei loro compiti a tutela della sicurezza interna e se la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nell'ambito della sicurezza interna sancita dalla Costituzione è adeguata alla situazione e alle sfide attuali".
Il Consiglio federale ritiene che nemmeno sul piano della lotta all'estremismo violento vi sia motivo di modificare la vigente ripartizione dei compiti. In virtù dell'articolo 57 capoverso 2 della Costituzione, la Confederazione e i Cantoni coordinano i loro sforzi in materia di sicurezza interna. Basandosi su questo fondamento costituzionale, il Consiglio federale intende intensificare il coordinamento esistente. Ritiene inoltre che i Cantoni dispongano delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei loro compiti di protezione di polizia, contrariamente a quanto sostenuto nel punto 2 del postulato. La salvaguardia della sicurezza interna e la protezione di comunità e persone particolarmente minacciate deve costituire una priorità a tutti i livelli statali. Il rapporto Malama giunge anche alla conclusione che, nei settori di loro competenza, la Confederazione e i Cantoni devono impiegare e prevedere sufficienti risorse umane e finanziarie per adempiere tempestivamente i loro compiti in materia di sicurezza. L'autore del postulato chiede infine, riferendosi a una formulazione ambigua nel rapporto del Servizio per la lotta al razzismo del 1° novembre 2016, se il Consiglio federale ritiene che i gruppi minacciati debbano sostenere i costi per garantire la loro sicurezza. Né gli autori del rapporto né il Consiglio federale sono di questo avviso, come precisato dal Capo del DFGP in occasione delle deliberazioni del Consiglio degli Stati del 14 dicembre 2016 sul postulato Jositsch 16.3650, "Proteggere le minoranze dagli attacchi terroristici".
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.