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16.4090 · Interpellanza · 2016-12-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera una minoranza importante dei giovani si trova in difficoltà durante la transizione dalla formazione scolastica obbligatoria alla formazione professionale di base. I problemi derivano soprattutto da deficit formativi, scelte professionali non abbastanza consapevoli o lacune nell'offerta della formazione professionale di base. Il mancato inserimento in un percorso con uno sbocco lavorativo può, a lungo termine, avere gravi conseguenze in termini di costi, a causa della necessità di provvedere con aiuti materiali. Perciò è importante che nelle fasi iniziali della formazione tutti i giovani possano, per quanto possibile, beneficiare di un'assistenza e di un sostegno mirati.

Dalla metà degli anni Novanta a livello federale si può ricorrere allo strumento del semestre di motivazione (SEMO), utilizzabile a titolo preventivo per avviare a una formazione professionale i giovani e i giovani adulti. Essendo un provvedimento inerente al mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 64 LADI, il SEMO è riservato ai giovani che annunciano la propria disoccupazione e che, di conseguenza, possono beneficiare di questo tipo di sostegno. Inoltre va rilevato che a livello svizzero i posti messi a disposizione nel quadro del SEMO sono limitati e non bastano per tutti i giovani che ne avrebbero bisogno.

Per questa ragione in aggiunta al SEMO numerosi Cantoni hanno istituito offerte transitorie con il medesimo obiettivo: migliorare le possibilità dei giovani di intraprendere una formazione professionale di base. Si può citare ad esempio l'offerta innovativa del Cantone di Friburgo: una versione "light" del SEMO destinata ai giovani che necessitano di minore assistenza rispetto a quelli che intraprendono il SEMO vero e proprio che premette di soddisfare bisogni specifici e, nel contempo, di alleggerire il carico di richieste di cui quest'ultimo è oggetto. In questo modo si amplia il ventaglio degli strumenti disponibili, rispondendo alle necessità che sorgono al momento della transizione dalla scuola dell'obbligo alla formazione professionale di base senza generare costi elevati né burocrazia.

La compresenza del SEMO e delle offerte transitorie cantonali pone però diverse questioni. La Confederazione finanzia le offerte transitorie cantonali soltanto con i contributi forfettari di cui all'articolo 53 LFPr, che sono nettamente inferiori a quelli destinati al finanziamento del SEMO. Inoltre, diversamente da chi partecipa a un SEMO, i giovani che svolgono un SEMO "light" non hanno diritto ad alcuna indennità finanziaria. Ciò può ridurre l'attrattiva dell'offerta cantonale rispetto a quella del SEMO e creare incentivi sbagliati.

Alla luce di quanto precede chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui le offerte transitorie cantonali come il SEMO "light" sono una misura di sostegno indispensabile per realizzare la transizione dalla scuola dell'obbligo alla formazione professionale di base?

2. Ritiene che i contributi forfettari concessi ai Cantoni conformemente all'articolo 53 LFPr bastino per finanziare misure preventive attuabili durante la transizione dalla scuola dell'obbligo alla formazione professionale di base?

3. Come valuta il problema della disparità di trattamento, sotto il profilo dei finanziamenti, tra i partecipanti a un SEMO e i giovani che beneficiano di un'offerta transitoria cantonale (come il SEMO "light")? Quali misure sono possibili per evitare incentivi sbagliati?

4. Crede che per sostenere i giovani in difficoltà potrebbe essere utile e opportuno disporre a livello federale di ulteriori strumenti, più flessibili, simili al SEMO "light"?

Stellungnahme des Bundesrates

L'offerta transitoria e il semestre di motivazione (SEMO) sono soluzioni temporanee per i giovani che non riescono subito a intraprendere una formazione professionale o non vengono ammessi a una scuola di cultura generale. Il SEMO è un provvedimento di occupazione con una parte formativa destinato ai giovani disoccupati affinché possano sviluppare competenze solide e scegliere un percorso formativo. Di regola dura sei mesi.

Le offerte transitorie sono orientate alla pratica e al mondo del lavoro. Preparano alla formazione professionale di base coloro che hanno terminato la scuola dell'obbligo, integrando il programma di quest'ultima in funzione delle esigenze della formazione professionale di base. Durano al massimo un anno e sono svolte in sintonia con l'anno scolastico.

1. La Confederazione auspica una transizione diretta dalla scuola dell'obbligo alla formazione professionale di base o alle scuole di cultura generale. Le soluzioni transitorie devono essere adottate in casi eccezionali e soltanto se ciò è indispensabile. Perciò la Confederazione sostiene le iniziative dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro finalizzate a ottimizzare la corrispondenza tra domanda e offerta di posti di tirocinio e a promuovere il passaggio diretto alla formazione professionale di base.

2./3. La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Mediante il versamento di contributi forfettari ai Cantoni conformemente all'articolo 53 della legge sulla formazione professionale (LFPr) la Confederazione partecipa ai costi della formazione professionale a carico dei Cantoni. Secondo l'articolo 59 LFPr, la partecipazione della Confederazione copre indicativamente un quarto delle spese sostenute dall'ente pubblico in questo settore. I Cantoni possono decidere autonomamente come utilizzare gli importi forfettari per lo svolgimento dei compiti definiti nella LFPr e, di conseguenza, destinare alle offerte transitorie una quota maggiore di questi contributi.

I SEMO rientrano tra i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Si tratta di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione che le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro attuano per favorire il reinserimento lavorativo rapido e duraturo dei disoccupati. L'importo massimo utilizzabile per il finanziamento delle misure occupazionali come i SEMO viene stabilito per legge in base a una media del numero di persone in cerca di impiego.

La diversità di scopi e di destinatari, l'impostazione delle offerte e il fatto che il finanziamento di queste ultime sia fondato su basi giuridiche differenti giustificano condizioni finanziarie diverse. Il coordinamento delle offerte transitorie e dei SEMO spetta ai Cantoni, alcuni dei quali - ad esempio il Cantone di Friburgo - hanno istituito un servizio che provvede alla ricerca delle offerte di formazione più adeguate alle caratteristiche individuali dei giovani, per garantire una sufficiente corrispondenza tra l'offerta e i bisogni formativi.

4. La definizione delle offerte transitorie di cui all'articolo 7 dell'ordinanza sulla formazione professionale consente ampi margini di manovra in relazione agli strumenti di preparazione alla formazione professionale di base cofinanziabili dalla Confederazione. Perciò il Consiglio federale ritiene che non siano necessari ulteriori strumenti o maggiore flessibilità.

Risposta del Consiglio federale.