16.4134 · Interpellanza · 2016-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
A prescindere dal loro statuto, i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono anzitutto bambini e necessitano di una particolare protezione. Vanno trattati garantendo in primo luogo il loro interesse. In Svizzera l'organizzazione dell'assistenza ai minorenni non accompagnati compete ai Cantoni. A fine maggio 2016 la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha pertanto adottato raccomandazioni destinate ai Cantoni sul trattamento dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Con l'approvazione popolare della revisione della legge sull'asilo le raccomandazioni acquistano importanza anche per la Confederazione.
Invito cortesemente il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. In che misura intende applicare le raccomandazioni della CDOS anche nei centri federali?
2. Quanto all'alloggio e all'assistenza nei centri federali, che cosa è previsto per tenere conto delle particolari esigenze dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati?
3. Quanto importante ritiene che i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati siano assistiti dal medesimo rappresentante legale e dalla stessa persona di fiducia sin dall'inizio e per tutta la durata della procedura? Come ciò può essere garantito anche in casi futuri in cui, a causa della durata della procedura, dopo l'ammissione in un centro federale il minorenne è assegnato a un Cantone?
4. Come è garantito che i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati siano sin dall'inizio informati in maniera adeguata alla loro età?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ritiene che le raccomandazioni della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) permetteranno di uniformare in maniera sensata sul piano cantonale le prassi in materia di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) e nel contempo di agevolare la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. Le raccomandazioni si propongono di aiutare i servizi cantonali e comunali o terzi preposti all'alloggio e all'assistenza di RMNA ad elaborare i loro piani specifici. Esse non possono essere applicate direttamente nei centri della Confederazione, poiché le condizioni base determinanti, in particolare riguardo alla durata media della permanenza, alla fluttuazione dei richiedenti e alla forma di alloggio, sono molto diverse da quelle prevalenti nei Cantoni.
2. Parallelamente alle raccomandazioni della CDOS, la Segreteria di Stato della migrazione ha analizzato le citate condizioni di base e il quadro determinante per l'assistenza e l'alloggio dei RMNA nei centri di registrazione e di procedura (CRP), elaborando nuovi standard. Su tale base, ha previsto di avviare nel 2017 in un CRP un progetto pilota volto a garantire un alloggio e un'assistenza dei RMNA adeguati alla loro età nei centri della Confederazione. Già oggi l'alloggio e l'assistenza dei RMNA sono disciplinati da una direttiva interna della Confederazione. Come novità, il progetto pilota prevede di integrare le persone già preposte all'assistenza con due pedagoghi sociali, che si occuperanno dei RMNA offrendo loro una struttura diurna adeguata alla loro età. È pure previsto di separare sistematicamente i RMNA dai richiedenti adulti, sistemandoli in apposite camere. Se possibile e appropriato saranno offerte loro anche strutture abitative collettive interne al CRP. Nell'ambito del progetto pilota saranno testati i citati standard in materia di alloggio nonché di portata e intensità dell'assistenza. Tali standard saranno poi valutati presumibilmente dopo un anno e all'occorrenza adeguati alle esigenze dei RMNA.
3. Per il Consiglio federale è molto importante che la modifica della legge sull'asilo (LAsi) decisa dalle camere il 25 settembre 2015 per velocizzare le procedure d'asilo permetta al rappresentante legale designato di assumere anche i compiti conferiti alla persona di fiducia durante il soggiorno dei RMNA nei centri federali. In tal modo ogni RMNA disporrà di un unico interlocutore durante il suo soggiorno nei centri federali, il che semplificherà anche le procedure organizzative. Inoltre, il RMNA dispone sin dall'inizio della procedura d'asilo di una persona di fiducia che possiede le necessarie conoscenze giuridiche necessarie. Questa misura permette di garantire una tutela ottimale degli interessi del RMNA nel periodo in cui rientra nella competenza della Confederazione.
Una volta attribuito a un Cantone, il RMNA sottostà alla competenza di quest'ultimo e non più della Confederazione. Spetterà dunque al Cantone alloggiare e assistere il RMNA, come pure designare una persona di fiducia, anche dopo l'entrata in vigore delle modifiche della LAsi volte a velocizzare le procedure d'asilo.
4. Chi è manifestamente un RMNA o si presenta come tale in occasione dell'entrata in un CRP riceve un promemoria, se possibile nella sua lingua materna (se essa figura tra le 50 lingue in cui è tradotto), che illustra in maniera chiara e comprensibile i suoi diritti e doveri in materia di alloggio. Il promemoria, tradotto e spiegato in presenza di un interprete al più tardi durante la prima audizione, menziona inoltre l'interlocutore ufficiale a disposizione nel CRP. Fa pure riferimento alla persona di fiducia da cui il RMNA potrà farsi assistere successivamente e alla sua funzione nella procedura d'asilo.
Risposta del Consiglio federale.