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16.420 · Iniziativa parlamentare · 2016-03-18

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge sui cartelli va modificata come segue:

Art. 6a Imposizione del prezzo di quotidiani e riviste

Cpv. 1

Fatto salvo il capoverso 2, è consentita la pratica secondo cui un'impresa editrice di quotidiani e riviste impone economicamente o giuridicamente ai compratori il prezzo di rivendita di tali prodotti.

Cpv. 2

Su richiesta del sorvegliante dei prezzi o d'ufficio, la Commissione della concorrenza può vietare l'imposizione di prezzi in caso di abuso. È ritenuta abusiva in particolare l'imposizione di prezzi abusivamente elevati.

Cpv. 3

La Commissione della concorrenza consulta il sorvegliante dei prezzi in merito al carattere abusivo dei prezzi.

Begründung

In tutte le regioni della Svizzera i prezzi delle riviste continuano a essere troppo alti. Secondo il barometro dei prezzi, tra la Svizzera e la Francia il divario può superare il 70 per cento. La differenza sfiora la stessa percentuale con la Germania, mentre con l'Italia è addirittura superiore al 130 per cento. Il sorvegliante dei prezzi si è occupato più volte di questo problema e non ha potuto far altro che constatare che la legge sui cartelli non costituisce una base legale per intervenire con speranze di successo: sono infatti gli editori esteri a fissare i prezzi. Quando è troppo è troppo: non siamo le vacche da mungere dell'Europa!

Benché i prezzi, imposti dagli editori esteri, violino verosimilmente il diritto svizzero, finora la Commissione della concorrenza non ha ritenuto necessario intervenire. In occasione della precedente discussione sulla revisione della legge sui cartelli (LCart), il sorvegliante dei prezzi aveva proposto, nell'ambito dei lavori della CET-N, una disposizione ad hoc (art. 6a), secondo cui il prezzo imposto avrebbe dovuto essere considerato come un'eccezione al divieto d'intesa tra imprese, eccezione tuttavia non ammissibile in tutti i casi. In caso di prezzo eccessivo la Commissione della concorrenza avrebbe potuto porre il veto, di propria iniziativa o su proposta del sorvegliante dei prezzi. Poiché il Consiglio nazionale non è entrato in materia su questa proposta, l'idea non ha potuto essere oggetto di dibattito.

Secondo il Consiglio federale, la soluzione proposta nell'iniziativa parlamentare Altherr 14.449 non permetterebbe di risolvere il problema (cfr. a questo proposito la risposta del Consiglio federale all'iniziativa Berberat 15.3056).

È pertanto indispensabile riprendere l'articolo 6a proposto dal sorvegliante dei prezzi nell'ambito dei lavori della CET-N inerenti alla revisione della LCart. La disposizione citata potrà essere trattata contemporaneamente all'iniziativa parlamentare Altherr 14.449.