16.421 · Iniziativa parlamentare · 2016-03-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 261bis quarto comma CP va adeguato alla giurisprudenza della Corte EDU, stralciando la nozione di genocidio o precisandola come segue: "... un genocidio accertato da un tribunale internazionale competente ..."
Begründung
Il 15 ottobre 2015 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Svizzera per aver violato la libertà d'espressione in un caso di applicazione dell'articolo 261bis quarto comma, che reprime la negazione dei genocidi (sentenza Perinçek). La negazione di un genocidio, la cui criminalizzazione non è prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite, del 1965, sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, è una fattispecie che il Parlamento svizzero ha introdotto nella disposizione penale contro il razzismo nel corso dei lavori che hanno portato alla sua adozione. Il tenore attuale dell'articolo 261bis quarto comma non precisa tuttavia se le giurisdizioni chiamate ad applicare l'articolo in questione debbano esse stesse stabilire se un determinato evento storico sia da ritenersi un genocidio e, in caso affermativo, in che modo. Questo problema insormontabile è ben dimostrato dalle decisioni dei tribunali svizzeri che, in assenza della sentenza di un tribunale internazionale o di un'interpretazione condivisa sul piano nazionale e internazionale, sia essa di natura storica o politica, non dispongono di un metodo con cui stabilire la qualificazione giuridica di un evento. Come ha dimostrato la condanna della Svizzera a Strasburgo, il legislatore non può limitarsi a legiferare in astratto, lasciando in sospeso un aspetto tanto importante per un dibattito così delicato, senza compromettere la libertà d'espressione più di quanto non sia lecito in una società democratica.