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16.428 · Iniziativa parlamentare · 2016-04-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Ausgangslage

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 420 CC dev'essere modificato in modo tale che le persone, in particolare i genitori e i coniugi, che sono state nominate curatrici dell'interessato siano sottoposte soltanto a titolo eccezionale all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti e, all'occorrenza, a ulteriori obblighi di cui all'articolo 420 CC. La modifica di tale disposizione deve comunque prevedere che l'onere amministrativo derivante dagli obblighi corrispondenti risulti notevolmente ridotto.

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 420 CC dev'essere modificato in modo tale che le persone, in particolare i genitori e i coniugi, che sono state nominate curatrici dell'interessato siano sottoposte soltanto a titolo eccezionale all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti e, all'occorrenza, a ulteriori obblighi di cui all'articolo 420 CC. La modifica di tale disposizione deve comunque prevedere che l'onere amministrativo derivante dagli obblighi corrispondenti risulti notevolmente ridotto.

Begründung

Il diritto in materia di protezione degli adulti entrato in vigore il 1° gennaio 2013 non prevede più l'istituto dell'autorità parentale prolungata. Secondo il diritto anteriore il prolungamento dell'autorità parentale consisteva in sostanza nella soppressione di determinati diritti di vigilanza dell'autorità tutoria, come per i genitori di minorenni. I detentori dell'autorità parentale non erano tenuti a presentare conti né rapporti periodici. Essi non dovevano neppure richiedere il consenso dell'autorità tutoria o dell'autorità di vigilanza sulle tutele per gli atti di cui agli articoli 421 e 422 CC. Poiché il diritto vigente non prevede più l'autorità parentale prolungata, i genitori di figli adulti disabili sono nominati obbligatoriamente curatori. Conformemente all'articolo 420 CC, questo comporta tra l'altro l'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti all'autorità di protezione degli adulti. È possibile esserne dispensati soltanto "se le circostanze" lo giustificano. La forma potestativa della disposizione concede alle autorità interessate un margine di apprezzamento. A tal proposito la dottrina auspica che nella prassi si applichi un certo riserbo. Riserbo che in effetti è stato finora esercitato perlomeno nella prassi.

La prassi ha nel frattempo constatato che questa circostanza racchiude un grande potenziale di conflitto, in particolare nei confronti dei genitori che in alcuni casi si sono presi cura di figli disabili spontaneamente e disinteressatamente per decenni e che si ritrovano improvvisamente a dover rendere conto. Sebbene attualmente le autorità siano disposte ad accordare determinate dispense, devono comunque attenersi al tenore dell'articolo 420 CC. I genitori e le altre persone di cui all'articolo 420 CC non possono essere dispensati in senso generale dagli obblighi imposti da tale disposizione. L'autore della presente iniziativa parlamentare auspica un cambiamento di paradigma nel senso che le persone indicate nell'articolo 420 CC, in particolare i genitori e i coniugi siano sottoposte soltanto a titolo eccezionale, ossia quando particolari circostanze lo giustificano, all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti e, all'occorrenza, ad ulteriori obblighi conformemente all'articolo 420 CC. La modifica dell'articolo 420 CC deve comunque prevedere che l'onere amministrativo risultante dagli obblighi in questione risulti notevolmente ridotto. In caso di dispensa dagli obblighi citati dovrà altresì essere chiarita la questione della responsabilità.

Verhandlungen

Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 26.06.2017

Essa ha inoltre trattato due iniziative parlamentari che prevedono una modifica dell'articolo 420 CC. Ha dato seguito all'iniziativa 16.428 Vogler (Articolo 420 del Codice civile. Cambiamento di paradigma) con 18 voti contro 0 e 4 astensioni. Questa iniziativa intende modificare l'articolo 420 in modo che sussista ancora solo in via eccezionale l'obbligo di presentazione periodica del rapporto e dei conti per i famigliari che fungono da curatori e che, prima dell'introduzione del nuovo diritto, in parte avevano provveduto per decenni alla cura dei loro figli disabili.

La Commissione ha inoltre dato seguito unanimemente all'iniziativa 16.429 Vogler (Adeguamento dell'articolo 420 del Codice civile). In tal modo la Commissione intende trasformare l'attuale elenco definitivo di famigliari contenuto nell'articolo 420 CC in un elenco non esaustivo, ciò che anche il Consiglio federale ha preso in considerazione nel suo rapporto (tedesco / francese) relativo alle prime esperienze fatte con il nuovo diritto di protezione del fanciullo e dell'adulto.

Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 26.03.2018

La CAG-S condivide l'opinione della Commissione omologa del Consiglio nazionale, secondo cui è necessario un cambiamento di paradigma quanto all'articolo 420 del Codice civile. Con 12 voti contro 0 e 1 astensione ha dato seguito all'iniziativa Vogler 16.428, che prevede che i famigliari nominati curatori e che prima dell'introduzione del nuovo ordinamento si sono occupati anche per decenni dei figli disabili, siano sottoposti soltanto a titolo eccezionale all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti. La CAG-S ha inoltre dato seguito all'unanimità all'iniziativa 16.429 Vogler, che mira a sostituire l'elenco dei famigliari di cui all'articolo 420 CC in un elenco non esaustivo. Le due iniziative ritornano così nuovamente alla CAG-N che ora può elaborare i progetti corrispondenti.

Informazioni

Segreteria della Commissione degli affari giuridici (CAG)

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Commissione degli affari giuridici (CAG)