Lexipedia

16.490 · Iniziativa parlamentare · 2016-12-14

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. vbis

utilizza informazioni ottenute in violazione delle lettere u e v.

Begründung

Le lettere u e v (di prossima introduzione) dell'articolo 3 capoverso 1 LCSl definiscono sleale l'agire di chi "non rispetta l'annotazione contenuta nell'elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta", metodo che è comunemente detto "molestie telefoniche".

Succede tuttavia molto spesso, specie in materia di assicurazioni, che dei "call center" situati all'estero siano incaricati di effettuare chiamate non richieste, su mandato di intermediari (per esempio assicuratori), e rivendano in seguito le informazioni raccolte ad agenti commerciali in Svizzera.

Risulta però arduo richiamare tali "call center" alla loro responsabilità a causa delle complesse procedure penali internazionali. In assenza di una norma che sanzioni l'utilizzazione di dati, fattispecie che può essere parificata a una forma di complicità, gli intermediari in Svizzera non devono rendere conto di questi atti e nessuno è realmente incoraggiato a rinunciare alle molestie telefoniche che la legge combatte.

Al fine di garantire che le disposizioni dell'articolo 3 LCSl non rimangano lettera morta, è opportuno estendere il campo d'applicazione del divieto di contrattare telefonicamente con utenti che esprimono la chiara volontà di sottrarvisi non solo a chi telefona, ma anche ai soci accomandanti e a chi trae profitto da tali chiamate.