Diritto d'autore. Nessuna tassa per gli spazi privati di alberghi, alloggi di vacanze, ospedali e carceri
16.493 · Iniziativa parlamentare · 2016-12-14
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) è modificata come segue:
Art. 19
Cpv. 1
...
Lett. d
qualsiasi utilizzazione individuale o in misura limitata nello spazio privato di alberghi, alloggi di vacanze, ospedali e carceri.
...
Begründung
Con decisione del 13 novembre 2012, il Tribunale federale ha respinto le richieste delle società incaricate della riscossione dei diritti d'autore, constatando che non sono dovute tasse sui diritti d'autore per l'utilizzazione di apparecchi radio e TV negli appartamenti di vacanza, nelle camere d'albergo e nelle camere degli ospedali.
I servizi d'incasso delle società hanno quindi adottato un nuovo regolamento che permette ancora il prelievo di una tassa per la ricezione di questi programmi. Per guardare un film o ascoltare un disco in una camera d'albergo o d'ospedale, in un appartamento di vacanza o nella cella di un carcere occorre pertanto versare una tassa per i diritti d'autore, e questo nonostante che l'opera interessata e i relativi diritti siano già stati oggetto di un pagamento da parte del consumatore.
Questa concezione, secondo cui l'utente dell'opera è il proprietario dello stabile, il quale mette tale opera a disposizione, appare superata dal momento che il consumo avviene attraverso modalità di comunicazione che sfuggono totalmente al controllo e all'offerta degli albergatori e degli altri fornitori di servizi.
Va pertanto considerato che l'utilizzazione di un'opera negli spazi privati di alberghi (camere, suites, ecc.), come pure negli alloggi di vacanze, nelle camere degli ospedali e nelle celle di carceri, costituisce un'utilizzazione privata, simile a quella fatta a domicilio e, di conseguenza, non giustifica il pagamento di una tassa supplementare.