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Tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e i titolari di permessi di dimora. Stop alla discriminazione!

16.499 · Iniziativa parlamentare · 2016-12-16

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legislazione è completata mediante l'introduzione dell'obbligo di versare un contributo di solidarietà nazionale da parte dei titolari di un permesso di dimora nati in Svizzera e appartenenti alla stessa fascia di età dei cittadini svizzeri assoggettati all'obbligo militare o tenuti a pagare la tassa d'esenzione da tale obbligo.

Begründung

L'articolo 59 della Costituzione prevede l'obbligo del servizio militare per ciascun cittadino svizzero e la possibilità di un servizio civile sostitutivo ad esso. Il capoverso 3 di tale disposizione disciplina una tassa d'esenzione per il cittadino di nazionalità svizzera che non presta né il servizio militare né il servizio civile.

Imporre una tassa d'esenzione a uno straniero che, per definizione, non è soggetto a tale obbligo, risulta pertanto fuori discussione.

Tuttavia, la nostra politica d'integrazione dei cittadini stranieri residenti sul nostro territorio, avente come finalità auspicabile la naturalizzazione, non deve essere ostacolata da elementi estrinseci. In questo contesto, un cittadino straniero di seconda generazione, nato in Svizzera e residente in tale Paese al compimento della maggiore età, non dovrebbe avere alcuna reticenza ad avviare una procedura di naturalizzazione agevolata, tanto più in considerazione del fatto che la Svizzera non esige che si rinunci alla cittadinanza precedente.

Tenuto conto del fatto che un obbligo di naturalizzazione per tali persone - la cui integrazione va ritenuta come acquisita - non entra in linea di conto, sarebbe necessario che la nostra legislazione non avesse effetti dissuasivi sulla naturalizzazione né, tantomeno, incentivasse il rinvio della stessa a dopo il compimento dei trent'anni.

Il servizio militare o civile rappresenta un obbligo che può avere un'incidenza sull'iter scolastico o professionale. Il versamento della tassa d'esenzione rappresenta un sacrificio che non va sottovalutato.

Di conseguenza, se un cittadino straniero nato in Svizzera e avente l'età che lo obbligherebbe a prestarvi il servizio militare decide, per motivi suoi, di non avviare una procedura di naturalizzazione in tale Paese, con cui intrattiene indiscutibilmente i legami più stretti in assoluto, egli dovrà versare un contributo alla solidarietà nazionale equivalente alla tassa d'esenzione. In tal modo, l'obbligo di pagare quest'ultima non costituirebbe mai la ragione implicita di una posticipazione della procedura di naturalizzazione.

Va precisato che, già nel 1878, la prima legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio militare obbligava i residenti stranieri al pagamento di una tassa in sostituzione dell'obbligo di servire.

L'argomento secondo cui gli stranieri sono già attualmente soggetti a imposte per la difesa del Paese non è valido poiché i giovani tenuti al pagamento della tassa d'esenzione versano parimenti imposte alle stesse condizioni. È importante evitare di favorire una categoria di una classe d'età rispetto a un'altra. La parità di trattamento è parte integrante dei diritti fondamentali del nostro Paese. È tempo di correggere questa discriminazione.

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