Verifica dei prezzi per la trasmissione del segnale sulla rete televisiva di Cablecom per i fornitori di media privati
17.1015 · Interrogazione · 2017-03-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Al termine della concessione rilasciata a Redifusion, assorbita da Cablecom (oggi upc), si è creato un monopolio privato nell'ambito della trasmissione dei segnali televisivi, discutibile sul piano istituzionale. Con lo scioglimento delle PTT nel secolo scorso, nel campo delle reti di trasmissione telefonica il legislatore ha pure trasformato, in modo alquanto discutibile dal punto di vista istituzionale, un monopolio pubblico in un monopolio (territoriale) privato (Swisscom). È soltanto grazie all'evoluzione tecnica, ossia la trasmissione del segnale televisivo tramite la rete telefonica, che disponiamo oggi di un duopolio di fatto con i due fornitori upc e Swisscom. Il problema a livello istituzionale si manifesta attraverso il fatto che per la diffusione, i fornitori di programmi televisivi devono utilizzare le reti di entrambi i duopolisti (consumo obbligatorio), altrimenti perderebbero la propria ragion d'essere.
Secondo l'articolo 51 capoverso 2 LRTV, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire servizi per la diffusione dei programmi "a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie".
In tale contesto si pongono le seguenti domande:
1. Secondo quali criteri i fornitori di servizi di telecomunicazione fissano i propri prezzi per la diffusione di programmi televisivi di fornitori svizzeri che non sono titolari di una concessione?
2. È vero che la competenza di determinare i prezzi spetta esclusivamente ai fornitori di servizi di telecomunicazione?
3. La richiesta di informazioni presso i fornitori di programmi televisivi svizzeri rivela che i prezzi dei servizi per la diffusione sono soggetti a norme contrattuali di riservatezza. Cosa pensa di questa mancanza di trasparenza dei prezzi presso i fornitori di servizi di telecomunicazione, soprattutto considerato che esiste quasi un duopolio? E il Consiglio federale o i fornitori di programmi televisivi come possono garantire che i servizi per la diffusione siano offerti conformemente all'articolo 51 capoverso 2 LRTV, ossia a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie, se i prezzi sono segreti?
4. Come garantisce che i fornitori di servizi di telecomunicazione non abusino della propria posizione dominante sul mercato?
5. Ritiene necessario intervenire? E in caso di risposta affermativa, cosa propone per risolvere il problema?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) prevede la diffusione gratuita dei cosiddetti programmi must-carry (art. 59 LRTV). Tra questi rientrano tutti i programmi della SSR conformemente alla sua concessione, i programmi televisivi regionali titolari di una concessione con mandato di prestazioni e determinati programmi di diritto pubblico provenienti dai Paesi confinanti. Inoltre su richiesta di un'emittente l'UFCOM può ordinare la diffusione gratuita se il programma contribuisce in misura particolare all'adempimento del mandato costituzionale (art. 60 LRTV).
Per tutti gli altri programmi l'indennizzo per i costi di diffusione è oggetto di accordi contrattuali tra l'emittente e il fornitore di servizi di telecomunicazione. La legge prescrive unicamente che i servizi per la diffusione dei programmi devono essere offerti a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie (art. 51 cpv. 2 LRTV). Tuttavia l'articolo 61 LRTV, introdotto dal Parlamento nell'ambito della revisione totale della LRTV, concede al fornitore di servizi di telecomunicazione un ampio margine di discrezionalità. Questo può far indennizzare i costi di diffusione anche in funzione della redditività del servizio di diffusione per l'emittente interessata.
3./4. Le parti contraenti possono convenire che il contenuto del contratto sia soggetto a riservatezza, principio che deriva dall'autonomia contrattuale di diritto privato. Nell'ambito di una procedura di vigilanza, la segretezza non può essere fatta valere nei confronti dell'autorità di vigilanza. La legislazione in vigore non prescrive tuttavia alle parti contraenti di creare trasparenza nei confronti del pubblico e delle altre emittenti in merito alle condizioni accordate. L'UFCOM può unicamente verificare se i servizi di diffusione rispettino i requisiti di cui agli articoli 51 e 61 LRTV. Dall'entrata in vigore della LRTV il 1° aprile 2007 nessuna emittente si è rivolta all'UFCOM a causa del costo troppo elevato dei servizi di diffusione. Determinare se il fornitore di servizi di telecomunicazione occupa una posizione dominante sul mercato o se si comporta in modo illecito è una questione legata al diritto sui cartelli che spetta alla Commissione della concorrenza.
5. Il Consiglio federale ritiene che le basi legali siano sufficienti. Come già esposto, la LRTV sancisce i principi per la determinazione dei costi di diffusione. Inoltre, l'articolo 60 LRTV prevede per le emittenti di programmi che non sono oggetto di una concessione, il diritto di rivendicare presso l'UFCOM un obbligo di diffusione. Se la domanda viene accolta, il programma va diffuso gratuitamente. A condizione che contribuisca in misura particolare all'adempimento del mandato costituzionale e che il fornitore di servizi di telecomunicazione disponga delle capacità di trasmissione necessarie e la diffusione non rappresenti per il fornitore di servizi di telecomunicazione un onere economico eccessivo.
Risposta del Consiglio federale.