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17.1046 · Interrogazione · 2017-06-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel 2009, rispondendo a un intervento parlamentare, il Consiglio federale aveva affermato che le bevande energetiche non pongono alcun problema per la salute e che devono soltanto essere prese alcune precauzioni. Ai suoi occhi le avvertenze poste sulle confezioni sono sufficienti.

E nel 2017? Si è evoluta la composizione di queste bevande? Se sì, il loro consumo è tuttora senza rischi per la salute? Ci sono nuovi studi che confermano o smentiscono che il loro consumo è tuttora senza rischi per la salute?

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi anni la composizione delle bevande energetiche è rimasta pressoché invariata. Dal punto di vista della legislazione sulle derrate alimentari continua a valere il divieto di superare i 160 milligrammi di caffeina per razione giornaliera nelle bevande contenenti caffeina. Dal 1° maggio 2017 non vi è invece più alcuna prescrizione in merito al valore energetico minimo. Come in precedenza, deve essere indicato che, dato il loro elevato contenuto di caffeina, queste bevande sono da consumarsi in quantità limitata e sconsigliate ai bambini e alle donne in gravidanza o allattamento.

Nemmeno la valutazione dei rischi sanitari è cambiata molto rispetto al 2009. In una perizia del maggio del 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare giunge tra l'altro alla conclusione che la dose giornaliera effettivamente consumata di caffeina considerando tutte le fonti (caffè, tè, bevande energetiche, cioccolata, ecc.) si attesta a un livello che non lascia presupporre conseguenze negative per la salute.

Per questa ragione il Consiglio federale continua a ritenere che con l'avvertenza citata è garantita una protezione sufficiente dei consumatori. La Confederazione tematizzerà inoltre il consumo di questo genere di bevande nell'ambito della Strategia nutrizionale svizzera 2017-2024 avente per obiettivo la promozione di un'alimentazione equilibrata e di uno stile di vita sano.

Risposta del Consiglio federale.