17.1053 · Interrogazione · 2017-06-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Chi utilizza le regioni di montagna critica sovente il fatto che la sezione Fauna selvatica e biodiversità forestale dell'Ufficio federale dell'ambiente, in qualità di autorità di alta sorveglianza, privilegia nettamente la protezione delle bandite federali di caccia rispetto alla loro utilizzazione e influenza in misura crescente i Cantoni, rendendoli "protezionisti".
Su questo sfondo, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
Il Consiglio federale è disposto a riesaminare e aggiornare gli obiettivi di protezione, le utilizzazioni e i perimetri delle bandite di caccia federali come pure a determinarne la necessità? Quest'ultimo aspetto, anche in considerazione delle numerose zone di tranquillità per la fauna selvatica cantonali e comunali esistenti? Tale riesame può essere effettuato parallelamente al prossimo dibattito sulla modifica della legge federale sulla caccia?
Stellungnahme des Bundesrates
Le bandite di caccia federali sono disciplinate dalla legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0). Detta legge stabilisce che il Consiglio federale delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia. Le bandite di caccia servono alla protezione e alla conservazione di specie rare e minacciate di mammiferi e di uccelli selvatici, nonché dei loro biotopi; servono inoltre alla conservazione di effettivi sani, in numero adeguato alle circostanze locali, di specie cacciabili. Lo scopo della legislazione è di delimitare soltanto le regioni particolarmente degne di protezione. Inoltre, il Tribunale federale ha stabilito che le bandite federali di caccia costituiscono gli oggetti di un inventario federale che meritano di essere protetti il più possibile (cfr. DTF 134 II 97). Anche nell'adempimento dei loro compiti, Confederazione e Cantoni provvedono, affinché gli obiettivi di protezione delle bandite di caccia non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. L'Inventario federale delle bandite di caccia comprende per ognuna delle 42 bandite federali una rappresentazione cartografica, l'obiettivo di protezione definito, la descrizione di misure particolari per la protezione delle specie e dei biotopi e una limitazione delle utilizzazioni. Gli interventi nelle bandite di caccia sono possibili, ma se sono contrari agli obiettivi di protezione, rendono necessaria una ponderazione degli interessi (art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza sulle bandite federali; RS 922.31). In collaborazione con i diversi gruppi d'interesse i Cantoni elaborano tra l'altro strategie partecipative per limitare le utilizzazioni in funzione delle esigenze specifiche locali. L'Ufficio federale dell'ambiente sostiene finanziariamente dette strategie e fornisce consulenza al riguardo.
Le bandite federali di caccia e le zone di tranquillità per la fauna selvatica hanno funzioni complementari. Le bandite federali sono zone di protezione vaste e calme situate nelle regioni di montagna, quindi contribuiscono notevolmente alla conservazione degli spazi vitali di specie animali sensibili ai disturbi. Oltre a queste aree protette tutto l'anno, le zone di tranquillità per la fauna selvatica costituiscono uno strumento adeguato per garantire piccole zone di rifugio per gli animali selvatici durante periodi sensibili (p. es. in inverno, nel periodo di cova e di nascita dei piccoli). Le zone di tranquillità non possono quindi sostituire le bandite federali di caccia.
Su richiesta di un Cantone, il Consiglio federale riesamina il perimetro e la regolamentazione relativi a un oggetto. Ad esempio, nel 2010 ha controllato il perimetro delle bandite di caccia del Cantone dei Grigioni e nel 2014, su domanda dei Cantoni di Nidvaldo e Obvaldo, quello della bandita di Hutstock. Attualmente sono soggetti a riesame il perimetro e l'utilizzazione della bandita di Silbern-Jägern-Bödmerenwald, nel Cantone di Svitto, e il perimetro di quella di Le Noirmont, nel Giura vodese.
Per la verifica di un singolo oggetto e l'elaborazione del relativo piano di utilizzazione occorrono normalmente da due a tre anni. Un riesame di tutte le 42 bandite di caccia nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla revisione della LCP, voluta dal Parlamento al fine di attuare le mozioni Engler 14.3151, "Convivenza tra lupi e comunità montane", e Landolt 14.3830, "Rinominare le bandite di caccia in zone di protezione per la fauna selvatica", causerebbe un notevole ritardo nel trattamento di questa revisione.
Il Consiglio federale è convinto dell'attuale modo di procedere orientato alle esigenze, che prevede l'adeguamento di singoli oggetti su richiesta dei Cantoni. Non ritiene quindi necessario esaminare in modo sistematico l'intero inventario.
Risposta del Consiglio federale.