Sorveglianza radiometrica sui rottami metallici, sui rifiuti e sui semilavorati metallici nei traffici commerciali tra Svizzera e Italia. Ingiustificate decisioni unilaterali italiane
17.1072 · Interrogazione · 2017-09-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'Italia negli scorsi mesi ha deciso unilateralmente e incomprensibilmente che i controlli nell'ambito della sorveglianza radiometrica sui rottami metallici, sui rifiuti e sui semilavorati metallici nei traffici commerciali tra Svizzera e Italia possono essere effettuati esclusivamente da esperti qualificati (EQ) di II e III grado abilitati in Italia. Nel passato, in un'ottica di reciproca collaborazione ed efficienza amministrativa nella gestione delle attività doganali, la SUVA era abilitata ad emettere il documento IRME 90. La prassi era efficace e permetteva di espletare la sorveglianza radiometrica direttamente sul territorio elvetico. Ad oggi si rileva inoltre un ulteriore inasprimento della prassi italiana per cui presso il valico di Ponte Chiasso i traffici di materiali ferrosi devono essere assoggettati alla sorveglianza radiometrica effettuata direttamente da EQ italiani su qualsiasi tipo di merce, annullando la possibilità, prevista dalla normativa, di far effettuare il controllo da personale delegato, debitamente formato, dagli EQ stessi. Il tutto genera un forte rallentamento nei traffici doganali, che pesa sugli operatori del settore sia italiani sia svizzeri. Questa situazione è spiacevole e assolutamente incomprensibile in un'ottica di reciproca collaborazione.
1. Da quanto tempo il Consiglio federale e la SUVA erano al corrente di questa decisione unilaterale italiana?
2. Come giustifica e motiva l'Italia questa decisione unilaterale che compromette l'efficienza e l'efficacia dell'attività doganale tra due Paesi che hanno importanti scambi commerciali?
3. Cosa è stato fatto per ridurre le conseguenze negative e ottenere una soluzione?
4. Il Consiglio federale ha valutato potenziali azioni amministrative e politiche volte a spingere l'Italia a tornare ad un approccio di mutua collaborazione?
5. La prassi oggi in essere presso la dogana di Ponte Chiasso prevede che la sorveglianza radiometrica venga effettuata sul territorio doganale italiano, direttamente dagli EQ di II e III grado: tale metodologia è rischiosa per la Svizzera ed anche per l'Italia in quanto, in caso di ritrovamenti contaminati, non è chiaro quale parte debba intervenire. Per i vagoni ferroviari i delegati degli esperti italiani EQ effettuano il controllo su suolo svizzero? In caso si riscontrasse un valore di radioattività positivo, chi interviene?
Stellungnahme des Bundesrates
I controlli radiometrici sui rifiuti e sui semilavorati metallici sono un argomento ricorrente a tutti i livelli nei dibattiti bilaterali con l'Italia fin dal 2011, anno dell'entrata in vigore di una legge italiana che ha esteso la sorveglianza radiometrica prevista per i rifiuti metallici soggetti alla legislazione Euratom ai prodotti metallici semilavorati importati da Paesi esterni all'UE (Legislazione Euratom: direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito; direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane).
Il controllo deve essere svolto da un esperto qualificato secondo i criteri italiani, il quale rilascia un certificato da presentare alla dogana e che può essere richiesto dalle autorità sanitarie italiane. Da allora la Svizzera non ha smesso di pretendere di essere trattata al pari dei Paesi dell'UE spiegando che questi controlli sono abbinati, non garantiscono maggior sicurezza e che il metodo IRME 90 è gravoso e non adatto ai prodotti semilavorati. L'Italia, nella pratica, aveva infine accettato i certificati di controllo della SUVA e nel 2013 ha annunciato l'intenzione di abolire questi controlli per la Svizzera. Secondo le informazioni in nostro possesso i lavori parlamentari in questa direzione sono iniziati nell'autunno del 2015.
1./2. Le prime difficoltà legate ai certificati di controllo della SUVA sul campo sono emerse a settembre 2016 e sono rimaste circoscritte a un posto d'ispezione frontaliero fino ad agosto 2017, momento in cui l'Italia, in seguito a chiarimenti da parte della Direzione centrale antifrode e controlli, ha comunicato che la prassi stabilita con i certificati della SUVA non era compatibile con la legislazione italiana in vigore dal 2011.
3./4. La Svizzera si è appellata in vari modi, anche a livello ministeriale, alle autorità italiane, le quali hanno confermato la volontà di modificare la legislazione in modo che l'Italia e la Svizzera possano procedere a un mutuo riconoscimento eliminando così i controlli frontalieri. L'Italia ha indicato che il testo è pronto e che l'approvazione da parte dei ministeri competenti è attesa entro la fine dell'anno. Fino ad allora i controlli radiometrici dovranno essere svolti da esperti italiani.
5. In caso di rilevamento di una contaminazione radioattiva superiore alla soglia di tolleranza sul suolo svizzero, l'allarme verrà lanciato dalla Centrale nazionale d'allarme e l'intervento spetterà al Centro cantonale di radioprotezione di Bellinzona. Se la contaminazione radioattiva superiore alla soglia di tolleranza viene rilevata sul suolo italiano presso un ufficio doganale dei controlli nazionali abbinati o altrove, l'intervento spetta alle autorità italiane. La collaborazione tra le autorità svizzere e quelle italiane è regolata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo (RS 0.131.345.4). È importante ricordare che i requisiti imposti dalla radioprotezione non sono limitati all'esportazione: i fornitori sottostanno a obblighi in materia anche ben prima che la merce arrivi alla frontiera.
Risposta del Consiglio federale.