17.1082 · Interrogazione · 2017-12-05
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 3 lettera a dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR), per rifiuti urbani si intendono i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.
Anche se a prima vista questa definizione può sembrare chiara, in pratica si constata che esiste tuttora un'ampia "zona grigia": ad esempio, vecchi banchi di scuola sostituiti con nuovi sono da considerarsi rifiuti domestici? Questa zona grigia a partire dal 1° gennaio 2019 porrà problemi ai Comuni. In questo contesto, chiedo al Consiglio federale quanto segue:
1. L'UFAM ha emanato raccomandazioni che aiutano a distinguere con maggiore precisione i rifiuti urbani e i rifiuti generati da imprese?
2. Questa distinzione non dovrebbe essere regolata con maggiore precisione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La definizione di rifiuti urbani secondo l'articolo 3 lettera a dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600) serve a delimitare i rifiuti urbani da quelli delle imprese. Questi ultimi provengono principalmente dalla produzione o dall'attività aziendale e si distinguono dai rifiuti urbani per la loro composizione in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.
Questa distinzione è importante in primo luogo per la regolamentazione delle competenze nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti e del relativo finanziamento. Secondo l'articolo 31b capoverso 1 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), lo smaltimento dei rifiuti urbani compete ai Cantoni, che di norma delegano questo compito ai Comuni. I rifiuti aziendali devono invece essere smaltiti dal loro detentore (art. 31c LPAmb).
Poiché la pratica lascia alle autorità competenti una certa discrezionalità nel distinguere i rifiuti urbani da altri tipi di rifiuti, al fine di sostenerle e di uniformare la prassi in materia l'UFAM ha elaborato un documento di aiuto all'esecuzione sul finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani. Il testo sarà prossimamente oggetto di una consultazione informale delle parti interessate. Il documento, che sarà pubblicato a fine 2018, precisa ulteriormente la definizione di rifiuti urbani ed esamina l'esercizio del monopolio pubblico nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
2. Per uniformare nella prassi la distinzione tra rifiuti urbani e altri tipi di rifiuti occorrerebbe determinare in modo preciso a livello di ordinanza le sostanze contenute e le relative proporzioni quantitative. Tuttavia, anche tale misura non consentirebbe di giungere a una soluzione chiara a causa della notevole variabilità della composizione dei rifiuti urbani. Inoltre, comporterebbe un onere sproporzionato sia per le autorità che per i detentori di rifiuti urbani.
L'ampia definizione data dall'OPSR è intesa a conferire alle autorità responsabili dell'esecuzione il margine d'apprezzamento necessario per attuare soluzioni pragmatiche, ragionevoli e adeguate alla situazione locale nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti e del relativo finanziamento.
Per questo motivo, il Consiglio federale non ritiene opportuna una distinzione più precisa tra rifiuti urbani e altri tipi di rifiuti.
Risposta del Consiglio federale.