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17.1092 · Interrogazione · 2017-12-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nella mozione 17.3714, ho chiesto di inserire nella LAID una norma potestativa in favore dei Cantoni che desiderano attenuare la doppia imposizione economica causata, da un lato dalla tassazione delle partecipazioni dell'azionista ai fini dell'imposta sulla sostanza, e dall'altro dalla tassazione del capitale della persona giuridica. Nella mozione si propone che lo sgravio fiscale venga attuato con una tassazione parziale della partecipazione dell'azionista ai fini dell'imposta sulla sostanza, sempre che egli possegga una partecipazione qualificata, ovvero una quota superiore al 10 per cento del capitale proprio della persona giuridica. Nel suo parere, del 22 novembre 2017, il Consiglio federale contesta la costituzionalità del limite del 10 per cento richiamando una sentenza del Tribunale federale (DTF 136 I 65 consid. 5.5). Più precisamente osserva "che il criterio di qualificazione del 10 per cento è incompatibile con il principio costituzionale dell'uguaglianza dell'imposizione. Secondo tale sentenza non vi è alcun motivo atto a giustificare un'imposizione più elevata dei dividendi di un piccolo socio rispetto a quelli di un grande azionista. Una valutazione del tutto analoga può essere fatta valere per il criterio di qualificazione delle partecipazioni, proposto dall'autore della mozione, ai fini dell'imposta sulla sostanza".

Ora, in base a questa affermazione, chiedo pertanto al Consiglio federale:

1. Se l'inserimento nella LAID di un limite 10 per cento per un'attenuazione della tassazione dei dividendi è contrario al principio di uguaglianza, come stabilito dall'Alta Corte, allora perché l'articolo 7 capoverso 1 ultima frase LAID, che disciplina la tassazione parziale dei dividendi, a condizione che l'azionista possegga almeno il 10 per cento del capitale proprio della persona giuridica, non è ancora stato abrogato?

2. Il DFF, nella consultazione concernente il Progetto fiscale 17, propone una tassazione minima in tutti i Cantoni di almeno il 70 per cento dei dividendi, mantenendo però la soglia, definita incostituzionale dal Tribunale federale, del 10 per cento. Perché questa scelta lesiva dei principi costituzionali viene mantenuta?

3. Perché il limite del 10 per cento è incostituzionale per rispondere alla mia mozione e poi invece non lo è per il Progetto fiscale 17?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il Consiglio federale si adopera per eliminare le situazioni incostituzionali. Nella fattispecie, nel progetto del 19 settembre 2014 relativo alla legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese) posto in consultazione, il Consiglio federale ha proposto l'abrogazione del criterio di qualificazione del 10 per cento del capitale per l'imposizione parziale degli utili distribuiti, giudicato incostituzionale dal Tribunale federale. La proposta è stata formulata sulla base di un approccio globale coerente dal punto di vista della sistematica fiscale: i redditi e gli utili da capitale conseguiti sui titoli sarebbero stati imponibili, mentre l'onere precedente per l'imposta sull'utile gravante i redditi e gli utili da capitale sarebbe stato attenuato da un'imposizione parziale del 70 per cento applicata a ogni investitore, indipendentemente dalla sua quota di capitale. Questa soluzione avrebbe permesso di stabilire la parità di trattamento per i contribuenti e le forme di investimento. Il modello proposto prevedeva inoltre un aiuto finanziario ai Cantoni per compensare la riduzione dell'imposta cantonale sull'utile attesa a seguito della riforma.

Questo approccio globale e, più in particolare, l'abolizione del criterio di qualificazione, però, non hanno incontrato il consenso della maggioranza durante la consultazione. Gli adeguamenti della procedura d'imposizione parziale sono stati respinti dai rappresentanti dell'economia e dai partiti borghesi. Una netta maggioranza dei Cantoni era favorevole alla semplificazione dell'imposizione parziale a livello di base di calcolo e alla limitazione dello sgravio al 30 per cento, ma ha respinto l'abolizione del criterio di qualificazione. Anche gli ecologisti di sinistra erano contrari a questa misura, ma appoggiavano un'abolizione totale della procedura di imposizione parziale. L'introduzione di un'imposta sugli utili da capitale applicabile ai titoli è stata approvata solo da due Cantoni, dagli ecologisti di sinistra e da poche altre associazioni.

A seguito dei risultati della consultazione, il Consiglio federale non ritiene possibile impostare una tassazione degli utili distribuiti conforme alla Costituzione con il consenso della maggioranza. Per questo motivo ha rinunciato all'abrogazione del criterio di qualificazione.

3. La situazione non cambia il fatto che il Consiglio federale non appoggia le nuove regolamentazioni proposte, ritenute anticostituzionali. Per questo motivo ha proposto di respingere la mozione 17.3714.

Risposta del Consiglio federale.