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17.3035 · Interpellanza · 2017-03-01

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In virtù della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli (LCart; RS 251), la Commissione della concorrenza (COMCO) ha emanato nella Comunicazione del 21 ottobre 2002 riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli (di seguito: Comauto), riveduta il 29 giugno 2015, le regole sulla protezione dei consumatori e delle PMI contro le distorsioni della concorrenza e le pratiche di isolamento del mercato. Nell'esecuzione sono però ancora presenti gravi lacune.

Per questo invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giustifica il fatto che la COMCO non reagisca alle infrazioni commesse contro la Comauto da lei stessa emanata avviando i procedimenti giudiziari del caso e rimandi invece le denunce alla via processuale civile?

2. In virtù della LCart e delle sue competenze di sorveglianza, il Consiglio federale può esortare la COMCO ad avviare un procedimento giudiziario in caso di violazione all'articolo 5 capoverso 1 LCart in combinato disposto con la Comauto. Pensa di fare uso di questa competenza?

3. Dinanzi a un tribunale civile spesso non è possibile far valere la Comauto, in particolare perché i tribunali non dispongono di sufficienti informazioni in merito. Negli altri Paesi, per esempio in Germania, vengono spesso organizzate attività di sensibilizzazione ("advocacy") per i tribunali civili. Il Consiglio federale intende incaricare la COMCO di adottare le misure necessarie per migliorare il livello di informazioni in merito?

4. Uno dei motivi della mancata esecuzione della Comauto è il suo carattere non vincolante. Il Consiglio federale pensa di esercitare la competenza definita all'articolo 6 LCart e di emanare un'ordinanza vincolante sugli autoveicoli?

Begründung

Al momento l'esecuzione delle misure di protezione per le PMI e i consumatori è ostacolata da due lacune importanti:

a. la COMCO rifiuta ostinatamente di avviare procedimenti giudiziari nei casi di denuncia per infrazioni contro la Comauto, rimandando tutte le denunce alla via processuale civile con l'indicazione che si tratta di una controversia bilaterale;

b. i tribunali civili ai quali la COMCO inoltra le denunce non tengono conto della Comauto. Inoltre, gli ostacoli che incontrano i consumatori e le PMI che cercano di far valere la Comauto o la LCart in sede di tribunale civile sono così difficili da sormontare che la Comauto può essere aggirata con grande facilità.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono autorità indipendenti dal Consiglio federale e dall'amministrazione. Le autorità della concorrenza non sono tenute per legge a intervenire in ogni singolo caso di presunta limitazione illecita della concorrenza. La COMCO dispone di un margine di apprezzamento per decidere quali sono gli affari prioritari e, in base al principio dell'opportunità, avviare indagini e inchieste preliminari. Inoltre, stando alla legge sui cartelli (LCart; RS 251), le limitazioni illecite alla concorrenza sono perseguibili sia con procedura civile sia con procedura amministrativa. Dal punto di vista del diritto materiale le premesse sono le stesse. Il Tribunale federale ne deduce che la via del diritto pubblico debba privilegiare l'interesse pubblico di un sistema di concorrenza efficiente, mentre i casi in cui vi sono in prima linea interessi privati sono di competenza del diritto civile (DTF 130 II 149 consid. 2.4, Sellita Watch Co SA/ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, COMCO e Commissione di ricorso). La Comauto contiene i principi per determinare l'esistenza di gravi pregiudizi alla concorrenza. Gli accordi di cui agli articoli 15 a 19 Comauto non costituiscono però ancora restrizioni illecite alla concorrenza di sensi dell'articolo 5 LCart. Nell'applicare le disposizioni della Comauto, la COMCO e la sua segreteria tengono conto delle circostanze di fatto e legali di ogni fattispecie. Si tratta dunque di principi che fungono da ausilio per le autorità della concorrenza e le imprese per esaminare la conformità degli accordi di distribuzione nel settore dell'automobile rispetto alla LCart, come avvenuto per esempio nell'inchiesta BMW (DPC 2012/3, p. 540). La segreteria della COMCO segnala al giudice civile soltanto le denunce che riguardano una controversia fra cliente e commerciante o commerciante e importatore, come per esempio la negazione dei diritti conferiti dalla garanzia (v. n. marg. 13 Opuscolo esplicativo Comauto). Le denunce che indicano una violazione sistematica della Comauto (p. es. limitazione delle importazioni parallele a seguito del rifiuto della garanzia o dell'accesso a informazioni tecniche per le autofficine indipendenti) vengono verificate caso per caso dalla segreteria.

2. Secondo l'articolo 27 capoverso 1 secondo periodo LCart, il DEFR può incaricare la segreteria della COMCO di aprire un'inchiesta. Per motivi di ordine istituzionale il DEFR deve tuttavia osservare gli stessi presupposti validi per la Segreteria e la COMCO e prendere in considerazione la giurisprudenza del Tribunale federale. Inoltre devono sussistere gli indizi di una limitazione illecita della concorrenza che limita l'interesse pubblico di un sistema di concorrenza efficiente e che giustifica l'apertura di un'inchiesta. Il Consiglio federale incarica la COMCO dell'apertura di un'inchiesta solamente se esistono indizi concreti di infrazione della LCart da parte di un'impresa e se la COMCO stessa non è intervenuta al riguardo. Occorre inoltre considerare le conseguenze dell'apertura di un'inchiesta per le imprese in oggetto (obbligo di fornire informazioni secondo l'art. 40 LCart, obbligo di rimborsare gli emolumenti, ecc.).

3. Il diritto civile in materia di cartelli può fornire un valido contributo nell'applicazione delle disposizioni della LCart. Per questo nel suo messaggio del 22 febbraio 2012 concernente la revisione della legge sui cartelli (FF 2012 3469) il Consiglio federale ha proposto di estendere le possibilità per le vittime di una limitazione illecita della concorrenza (in particolare: il diritto all'azione per i consumatori e l'adeguamento del termine di prescrizione). Il Consiglio federale resta dell'avviso che vada perseguita una semplificazione delle azioni civili concernenti il diritto dei cartelli. Nella fattispecie, occorre considerare che le comunicazioni della COMCO non hanno carattere vincolante, ma servono a illustrare la prassi della commissione e fungono da ausilio anche per altre autorità. Se nel caso di una procedura civile ai sensi dell'articolo 15 LCart sorge una contestazione in merito alla liceità di una limitazione della concorrenza, i tribunali hanno inoltre l'obbligo di chiedere un parere alla COMCO. Tuttavia, in virtù della loro indipendenza, i giudici civili non sono tenuti a condividere la posizione che risulta dalle comunicazioni o dai pareri della COMCO.

4. In linea di principio il Consiglio federale evita di emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 6 LCart. Per determinati settori o tipi di accordi in materia di concorrenza delega alla COMCO la competenza di decidere a quali condizioni alcuni accordi vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica. Ciò vale in particolar modo per l'elaborazione di regolamentazioni settoriali rientranti nel diritto in materia di cartelli. Le comunicazioni presentano inoltre il vantaggio di poter considerare le peculiarità di un caso specifico. Infine, viste le sue competenze e la sua attività, la COMCO è l'ente più appropriato per pronunciarsi in prima istanza sull'interpretazione delle norme del diritto in materia di cartelli.

Risposta del Consiglio federale.