Lexipedia

17.306 · Iniziativa cantonale · 2017-04-11

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra chiede all'Assemblea federale di emanare disposizioni allo scopo di:

- fare in modo che, quando un assicurato cambia cassa malati, la sua quota di riserve venga trasferita alla nuova cassa;

- quantificare il tetto massimo delle riserve, analogamente a quanto già previsto per il minimo legale.

Begründung

Il Cantone di Ginevra presenta questa richiesta in considerazione del fatto che:

- a Ginevra i premi dell'assicurazione malattie continuano a crescere ad un ritmo superiore all'incremento dei costi della salute a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

- in caso di cambiamento di cassa malati, le attuali disposizioni non prevedono che le riserve accumulate nella cassa malati precedente vengano trasferite alla cassa malati successiva;

- le disposizioni della LVAMal che impediscono a una cassa malati di costituire riserve eccesive sono poco precise (nessun tetto massimo quantificato) e richiedono un intervento dell'UFSP (nessuna disposizione cogente);

- la LVAMal non contiene indicazioni precise in merito alla necessità di calcolare le riserve tenendo conto dei singoli Cantoni, mentre i premi sono sempre calcolati in considerazione dell'andamento dei costi nei Cantoni; in tal modo le casse malati dispongono di un ampio margine che consente loro di trasferire le riserve in eccedenza.