17.3163 · Interpellanza · 2017-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 9 marzo 1998 il Consiglio federale decise di abrogare il decreto concernente i discorsi politici di stranieri con effetto al 30 aprile 1998. Con questo decreto del 24 febbraio 1948 il Consiglio federale volle dotarsi di strumenti che permettessero di prevenire "un eventuale sovvertimento politico". Terminata la seconda guerra mondiale, entrati nell'era della Guerra fredda, contraddistinta dalla presa di potere da parte dei partiti comunisti in vari Stati dell'Europa centrale e orientale, questo decreto stabiliva che prima del discorso di uno straniero senza permesso di domicilio in Svizzera, fosse necessario chiedere un'autorizzazione. Nel caso in cui sussistessero timori sulla sicurezza interna o esterna del Paese, oppure che ne risultasse turbato l'ordine pubblico, il permesso andava negato. L'abrogazione si giustificò con la sua rara applicazione. Inoltre, è interessante ricordare come il Consiglio federale propose di sostituirlo con una regolamentazione adeguata ai tempi per disciplinare l'attività politica nell'ambito del diritto degli stranieri. Questa proposta fu però respinta in votazione popolare nel 1982. L'evoluzione conosciuta dagli strumenti di comunicazione anche in ambito mediatico sollevò ulteriori dubbi sul senso di tale autorizzazione.
Il 16 aprile 2017 il popolo turco sarà chiamato alle urne per decidere una riforma della Costituzione che rafforza il potere della figura del Presidente. La riforma è contestata e la campagna a suo sostegno si è estesa ai Paesi dove vive una nutrita comunità turca. La propaganda è stata accostata ad atti di violazione dei diritti fondamentali. I toni sono semplicemente inammissibili, soprattutto dopo la decisione delle Autorità tedesche e di quelle olandesi di non autorizzare i comizi nei rispettivi Paesi per ragioni di ordine pubblico.
Ci si permette di formulare i seguenti quesiti al lodevole Consiglio federale:
1. Come giudica il lodevole Consiglio federale la reintroduzione del decreto concernente i discorso politici di stranieri?
2. Come valuta la sua compatibilità con i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale in vigore?
3. Non ritiene il Consiglio federale che l'attuale situazione politica in alcuni Paesi europei, nonché il caso della campagna in vista della votazione popolare in Turchia, impongano provvedimenti legislativi a carattere preventivo in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'autore dell'interpellanza fa riferimento al decreto del Consiglio federale del 24 febbraio 1948 concernente i discorsi politici di stranieri, abrogato il 30 aprile 1998. Questo decreto prevedeva un obbligo di autorizzazione per i discorsi politici di cittadini stranieri senza permesso di domicilio. Nel suo parere del 16 novembre 2016 relativo alla mozione Fässler 16.3864, "Obbligo d'autorizzazione per oratori stranieri a manifestazioni politiche", il Consiglio federale si è opposto alla reintroduzione di un obbligo generale di autorizzazione. La sua posizione resta valida. Oggigiorno la Confederazione dispone di sufficienti possibilità per vietare, all'occorrenza, gli interventi di oratori stranieri in occasione di manifestazioni politiche. Come spiegato nel parere relativo alla mozione 16.3864, può emanare divieti d'entrata in virtù dell'articolo 67 capoversi 2 e 4 della legge federale sugli stranieri (RS 142.20). Può inoltre pronunciare un'interdizione di esercitare un'attività in applicazione dell'articolo 9 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120), disposizione che è stata ripresa senza modifiche materiali nella legge federale sulle attività informative (art. 73 cpv. 1), che dovrebbe entrare in vigore a settembre 2017. Anche i Cantoni possono, secondo la loro analisi della situazione, vietare una manifestazione oppure autorizzarla soltanto a determinate condizioni, se la sicurezza pubblica non può essere garantita altrimenti. In casi non prevedibili il Consiglio federale può infine adottare misure eccezionali in virtù degli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale.
2. Il Consiglio federale ritiene che un obbligo generale di autorizzazione per gli oratori stranieri in occasione di manifestazioni politiche limiterebbe in maniera sproporzionata la libertà di opinione.
3. Anche alla luce degli eventi verificatisi di recente in Europa, il Consiglio federale ritiene sufficienti gli strumenti a disposizione della Confederazione e dei Cantoni per salvaguardare l'ordine pubblico nonché la sicurezza interna ed esterna in occasione di manifestazioni politiche con l'intervento di oratori stranieri. Non reputa pertanto necessario un intervento legislativo.
Risposta del Consiglio federale.