17.3174 · Interpellanza · 2017-03-16
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Nella notte del 15 ottobre 2016 più di 6000 estremisti di destra si sono radunati a Unterwasser/SG per assistere a un concerto durante il quale sono stati diffusi musica, parole e scritti di matrice razzista e antisemita inneggianti alla violenza. Il raduno indisturbato di migliaia di persone con opinioni di estrema destra non ha precedenti nella storia recente e il concerto rock è stato finora senz'altro il più grande d'Europa, il che ha scioccato la popolazione ben oltre i confini nazionali. Nonostante ciò il concerto svoltosi nel Toggenburgo è rimasto senza conseguenze. Il Ministero pubblico sangallese ha rinunciato ad aprire un procedimento penale, benché numerose registrazioni audiovisive attestino la glorificazione del Terzo Reich e il concerto sia stato manifestamente utilizzato a fini di reclutamento negli ambienti di estrema destra.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Come valuta il concerto neonazista del 15 ottobre 2016 a Unterwasser, in generale e dal punto di vista penale?
2. Quali possibilità di miglioramento nell'ambito della collaborazione dei servizi e delle autorità ravvisa per impedire simili eventi in futuro?
3. Come valuta il ruolo del servizio informazioni che, secondo numerosi resoconti dei media, era informato sul raduno previsto?
4. Nel rapporto sulla politica di sicurezza del 24 agosto 2016 il Consiglio federale descrive l'estrema destra come "in calo dal punto di vista numerico, nonché costretta a mantenere un basso profilo" e senza nessuna "nuova strategia". Come valuta la crescente collaborazione degli ambienti di estrema destra con estremisti di destra all'estero? Occorre ravvisare in questo fatto una nuova strategia? In caso affermativo: in che modo si può evitare che la Svizzera funga da piattaforma e luogo per manifestazioni dell'estremismo di destra?
5. È disposto a esaminare l'introduzione in Svizzera di un elenco di simboli e gesti nazisti e razzisti da vietare?
6. In tale contesto come valuta un inasprimento dell'articolo 261bis del Codice penale svizzero (norma penale antirazzismo) quale base legale nella lotta all'estremismo di destra?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In generale è possibile constatare che, riguardo al numero di partecipanti, il concerto a Unterwasser ha evidenziato una nuova dimensione rispetto ai concerti precedenti degli estremisti di destra. Tale situazione è assolutamente indesiderata e occorre impedire che si ripeta. Tuttavia, in linea di principio in Svizzera i concerti o i raduni di persone che condividono ideologie estremiste non sono vietati. La valutazione penale di tale evento spetta al Cantone interessato.
2. In seguito all'evento, gli organi competenti dei Cantoni e dei Comuni sono stati nuovamente sensibilizzati dai servizi d'intelligence e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, affinché in futuro siano in grado di identificare tempestivamente gli indizi di eventi analoghi e di informare i servizi d'intelligence cantonali o le autorità federali sulla prevista organizzazione di simili manifestazioni. Sia prima che dopo l'evento di Unterwasser si è per esempio riusciti a impedire a più riprese eventi analoghi. Proprio l'evento di Unterwasser ha però mostrato che le autorità di sicurezza svizzere dipendono da un'informazione tempestiva da parte dei partner esteri.
3. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) era stato informato in anticipo che nell'area Germania-Francia-Svizzera era previsto un grande concerto e al riguardo era in stretto contatto con i suoi partner cantonali e federali nonché internazionali. Data la segretezza con la quale si è provveduto all'organizzazione, il luogo della manifestazione è stato individuato soltanto poco prima dello svolgimento. Il SIC, unitamente ai Cantoni e alle guardie di confine, ha adottato misure e ha riferito regolarmente alla polizia cantonale competente e all'Ufficio federale di polizia (Fedpol) sulla situazione informativa.
Come di consueto nell'ambito di simili manifestazioni, prima del concerto il SIC ha verificato la possibilità di chiedere a Fedpol di emanare divieti d'entrata per i membri dei gruppi musicali. Poiché nel caso dei gruppi musicali che si sono esibiti a Unterwasser non sussistevano preliminarmente indizi di incitazione alla violenza, la richiesta di tali misure preventive non era opportuna.
4. L'evento organizzato in segreto dagli ambienti violenti di estrema destra conferma ciò che si sa già da tempo, ovvero che negli ambienti di estrema destra europei esistono rapporti transfrontalieri. Tuttavia, questi intrecci non costituiscono indizi di strutture fisse. Le possibilità d'interconnessione in Internet sono fortemente utilizzate, in particolare i social media. In generale, finora non si constata un incremento della collaborazione tra gli ambienti violenti di estrema destra svizzeri e gli ambienti stranieri.
La stretta collaborazione tra le autorità competenti di tutti i livelli consente di riconoscere tempestivamente e di impedire eventi che costituiscono una minaccia per la sicurezza. In linea di massima, per considerazioni di politica istituzionale, il Consiglio federale non ritiene opportuno vietare manifestazioni a sfondo puramente ideologico.
5. L'utilizzazione e la diffusione di simboli razzisti sono punibili ai sensi del diritto vigente conformemente agli articoli 261bis del Codice penale svizzero (RS 311.0) e 171c del Codice penale militare (RS 321.0) nel caso in cui rappresentino un'ideologia intesa a discreditare o a calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione e siano oggetto di propaganda pubblica. Nel 2011, su raccomandazione del Consiglio federale, a causa delle difficoltà di applicazione il Parlamento si è pronunciato contro un elenco di simboli di matrice estremista e razzista inneggianti alla violenza (affare del Consiglio federale 11.012). Il Consiglio federale è tuttora del parere che in tale ambito non sussiste alcuna necessità di intervento.
6. Per lottare contro la discriminazione razziale vengono impiegati vari mezzi, in primo luogo l'informazione e la sensibilizzazione. In casi estremi si ricorre al diritto penale. La sua efficacia va ogni volta valutata rispetto agli altri mezzi a disposizione, in particolare il diritto di polizia.
Il Consiglio federale ritiene che le pene secondo l'articolo 261bis del Codice penale corrispondono agli interessi da esso protetti e che tale articolo offre ai tribunali un margine di manovra sufficiente per giudicare in modo adeguato le azioni concrete. Con l'introduzione graduale dei mezzi a disposizione delle autorità è possibile procedere in modo efficace contro i raduni pubblici di matrice razzista. Il Consiglio federale non ravvisa pertanto la necessità di un intervento volto a inasprire l'articolo 261bis del Codice penale.
Risposta del Consiglio federale.