17.3182 · Interpellanza · 2017-03-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Un articolo di giornale afferma che gli stranieri disoccupati provenienti dai Paesi dell'UE possono trascorrere tre mesi di vacanze pagate nel loro Paese. Si parla in modo eufemistico di "diritto a mantenere le prestazioni" o di "esportazione del diritto" per dire che possono praticamente mantenere il diritto all'assicurazione contro la disoccupazione anche all'estero, senza nemmeno muovere un dito o doversi candidare a un posto di lavoro. Per questo estremo abuso dell'assicurazione contro la disoccupazione - dei contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori - dobbiamo ringraziare la tanto osannata libera circolazione delle persone con l'UE. Oltretutto si viola la parità di trattamento nei confronti delle persone in cerca d'impiego nel nostro Paese.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Si tratta di uno spiacevole caso isolato? In caso contrario, quanti casi rientrano nell'ambito del "diritto a mantenere le prestazioni" o dell'"esportazione del diritto"?
2. Il Consiglio federale è disposto a prendere le misure necessarie per mettere fine a questo abuso dell'assicurazione contro la disoccupazione?
3. È vero che la SECO promuove la concessione di giorni esenti dall'obbligo di controllo per gli stranieri disoccupati fornendo loro suggerimenti e consigli?
4. Il Consiglio federale considera questi servizi di consulenza corretti? In caso contrario, come intende affrontare la questione?
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'UE la coordinazione in materia di assicurazioni sociali si basa sul regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui i disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione possono mantenere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro per un periodo limitato (art. 64 del regolamento 883/2004). Conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), in particolare all'allegato II, anche la coordinazione tra la Svizzera e gli Stati dell'UE relativamente alla sicurezza sociale si basa sul regolamento UE 883/2004. Lo stesso principio vale per gli Stati AELS in conformità con la Convenzione AELS.
Ciò significa che i disoccupati che percepiscono un'indennità di disoccupazione nel nostro Paese e che si recano in uno Stato UE o AELS per cercarvi un'occupazione possono richiedere, in Svizzera, di poter mantenere l'indennità di disoccupazione nello Stato in cui cercano un'occupazione (esportazione delle prestazioni). In linea di massima, la Svizzera autorizza questi pagamenti solo per tre mesi.
L'esportazione delle prestazioni è possibile solo se la situazione è stata chiarita con gli uffici competenti dello Stato incaricato di versare l'indennità. In questo caso, il disoccupato deve immediatamente annunciarsi al servizio pubblico di collocamento dello Stato in cui intende esportare le prestazioni e soddisfare le prescrizioni di controllo previste dalla legislazione di tale Stato.
Il servizio pubblico di collocamento dello Stato in cui si è recato il disoccupato comunica allo Stato incaricato del pagamento delle prestazioni tutti gli elementi che possono incidere sul versamento dell'indennità di disoccupazione (rinuncia alla ricerca di un impiego, rifiuto di un'occupazione adeguata, ecc.).
Il versamento delle prestazioni e l'applicazione delle sanzioni sono disciplinati dalle prescrizioni vigenti nello Stato incaricato delle prestazioni (p. es. in caso di esportazione dalla Svizzera fa fede la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI). Se conformemente alla LADI non esiste alcun diritto all'indennità di disoccupazione o vi sono elementi che giustificano una limitazione del diritto, le prestazioni sono adeguate o ridotte di conseguenza. L'esportazione delle prestazioni non prevede prestazioni diverse da quelle a cui il disoccupato avrebbe diritto rimanendo in Svizzera.
1. Nel 2016 sono stati circa 2600 i disoccupati che hanno usufruito dell'esportazione delle prestazioni, dei quali circa 2300 erano stranieri registrati in Svizzera. La maggior parte di queste persone ha esportato le prestazioni nel proprio Paese di origine, cioè ha cercato un impiego nel proprio Paese con l'obiettivo di ritornarci. Durante o immediatamente dopo l'esportazione delle prestazioni, oltre i tre quarti di queste 2600 persone hanno annunciato il loro ritiro dall'assicurazione contro la disoccupazione, per la maggior parte perché hanno trovato un impiego all'estero o perché non sono tornati in Svizzera.
2. Il Consiglio federale ritiene che non sussista un rischio elevato di abusi relativamente all'esportazione delle prestazioni. Gli Stati esteri trasmettono alla Svizzera i dati utili alla valutazione dei casi, in base ai quali i consulenti degli uffici regionali di collocamento (URC) e le casse di disoccupazione effettuano i controlli necessari, analogamente a quanto avviene in Svizzera per l'assicurazione contro la disoccupazione. Sarebbe inappropriato aumentare i controlli nel nostro Paese e all'estero: i relativi oneri amministrativi risulterebbero sproporzionati rispetto al basso rischio di abusi.
3./4. Illustrare agli assicurati i loro diritti e doveri rientra tra i compiti dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 27 della Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA). In quanto ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 LADI) la Segreteria di Stato dell'economia fornisce le informazioni relative all'esportazione dei diritti sulla homepage del sito www.area-lavoro.ch. Anche negli URC si trovano brochure informative al riguardo.
Il Consiglio federale non ritiene opportuno rinunciare a un'informazione aperta e trasparente.
Risposta del Consiglio federale.