17.3209 · Mozione · 2017-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
I reperti archeologici sono di proprietà del Cantone in cui sono stati rinvenuti (art. 724 CC). Non è esplicitamente disciplinato a chi appartiene la documentazione (p. es. sotto forma di disegni, fotografie e piani) relativa agli scavi. Il Consiglio federale è esortato a colmare questa lacuna legale. La documentazione deve appartenere a chi ha commissionato e finanziato gli scavi archeologici.
Begründung
Da anni molti Cantoni sono in lite con un archeologo ecclesiastico e direttore degli scavi. L'oggetto della contesa è la questione se la documentazione relativa agli scavi appartenga al direttore degli scavi o al committente. Almeno 57 documenti sotto forma di disegni, fotografie e piani relativi a scavi in 13 Cantoni sono in possesso del direttore degli scavi. Questi si rifiuta di consegnarli ai committenti. È incontestato: i reperti archeologici hanno un limitato valore per il committente e la ricerca se non sono documentati.
Questo caso concreto evidenzia una lacuna legale nel Codice civile: mentre i reperti archeologici appartengono chiaramente ai Cantoni, la proprietà non è disciplinata esplicitamente nel caso della documentazione. Il Consiglio federale è pertanto esortato a colmare questa lacuna. La documentazione relativa agli scavi deve appartenere al committente e non all'esecutore del mandato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 724 del Codice civile (CC; RS 210) disciplina i diritti di proprietà dei Cantoni sui reperti archeologici rinvenuti. L'appropriazione illecita di tali reperti è punita secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera b della legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC; RS 444.1).
La questione del proprietario della documentazione allestita nell'ambito degli scavi è incontestabilmente importante sul piano scientifico. Infatti, un rinvenimento può diventare una fonte storica soltanto se gli scavi sono debitamente documentati; altrimenti gran parte delle informazioni è persa.
Non esistono né disposizioni federali né decisioni del Tribunale federale che stabiliscano espressamente regole di proprietà sulla documentazione archeologica relativa agli scavi. Il diritto contrattuale stabilisce per contro obblighi di consegna e restituzione applicabili a questo tipo di documenti. Un mandatario sottostà a un obbligo di restituzione totale che deriva direttamente dal suo obbligo di fedeltà (art. 400 cpv. 1 CO; RS 220). In linea di principio va restituito tutto ciò che è stato acquisito o creato nell'ambito dell'esecuzione del mandato, in particolare l'insieme dei documenti su cui verte il mandato. Sono escluse soltanto le annotazioni e le bozze (cfr. BSK OR I-Weber, 6a ed. 2015, art. 400 N 12 segg.; Fellmann, Berner Komm. VI/2/4, 1992, OR 400 N 135 seg.). Anche il lavoratore sottostà a un obbligo analogo nei confronti del datore di lavoro, che in virtù dell'articolo 321b capoverso 2 CO ha diritto all'immediata consegna del risultato del lavoro, che comprende anche la documentazione relativa all'esecuzione del lavoro, per esempio piani e schizzi (BSK OR I-Portmann/Rudolph, 6a ed. 2015, Art. 321b N 3). È peraltro possibile concretizzare per contratto gli obblighi di consegna dei documenti. In generale, chi esegue scavi su mandato di un Cantone è obbligato, secondo le regole del diritto contrattuale, a consegnargli la pertinente documentazione.
Dalle regole del diritto contrattuale o della gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CO) possono essere dedotti obblighi di restituzione anche della documentazione allestita da volontari e interessati attivi a livello onorifico. In questi casi spesso è tuttavia difficile garantire che i reperti siano stati documentati correttamente. Va rammentato che l'articolo 78 capoverso 1 della Costituzione federale (RS 101) attribuisce ai Cantoni la competenza per la protezione della natura e del patrimonio culturale, archeologia inclusa. Considerando la sovranità cantonale sancita dalla Costituzione, il Consiglio federale non propone alcuna specifica a livello federale (cfr. parere del Consiglio federale del 13 febbraio 2013 relativo alla mozione Rossini 12.4199, "Coordinare la protezione dei siti archeologici"). Nella loro legislazione in materia di conservazione dei monumenti e di archeologia, i Cantoni possono prevedere autorizzazioni d'accesso ai siti subordinate all'obbligo di consegnare la documentazione, passibile di sanzione in caso di inosservanza (cfr. direttive sui volontari della Conferenza svizzera degli archeologi e delle archeologhe cantonali dell'ottobre 2013). Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario un intervento legislativo in vista degli scavi in corso e futuri.
Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che attualmente i Cantoni non dispongono di tutta la documentazione archeologica degli scavi effettuati in passato, il che ostacola talvolta considerevolmente la ricerca. A quanto risulta, i Cantoni interessati hanno tuttavia già adottato misure per accedere alla documentazione in questione, in particolare nel caso citato dall'autrice della mozione. Il Consiglio federale approva questo modo di procedere. Vista la particolarità della situazione, non ritiene invece opportuno un intervento legislativo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.