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Introduzione dello scambio automatico di informazioni. Informare i contribuenti che possiedono immobili all'estero

17.3219 · Interpellanza · 2017-03-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Per molti contribuenti le questioni fiscali transfrontaliere sono complesse. Numerose persone che possiedono un immobile all'estero non sono a conoscenza del fatto che devono farlo figurare nella loro dichiarazione d'imposta anche se questo è già oggetto di imposizione ordinaria all'estero. Prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE i contribuenti dovrebbero essere informati dei loro diritti e doveri.

1. Cosa intraprende il Consiglio federale affinché tutti i contribuenti in Svizzera, che prima o poi potrebbero essere interessati dallo scambio automatico di informazioni, siano informati per tempo sulla possibilità di regolarizzare il passato?

2. Come vengono informati tutti i contribuenti che possiedono un immobile all'estero del fatto che devono far figurare tale immobile nella loro dichiarazione d'imposta in Svizzera anche se questo è già stato tassato all'estero?

3. Il Consiglio federale come sostiene i Cantoni affinché essi applichino lo scambio automatico di informazioni in modo uniforme e corretto e potenzino e coordinino lo svolgimento dei propri compiti d'informazione e di consulenza?

4. Cosa intraprende il Consiglio federale affinché siano informati e consigliati anche i contribuenti svizzeri con una formazione scolastica inferiore, che non padroneggiano nessuna lingua nazionale o che per altri motivi non conoscono sufficientemente il diritto fiscale in vigore per quanto riguarda le questioni transfrontaliere?

5. Il Consiglio federale intrattiene contatti con le organizzazioni attive in Svizzera in ambito migratorio e offre le informazioni necessarie e differenziate a seconda dei Cantoni anche nelle principali lingue dei Paesi d'origine dei lavoratori in Svizzera?

6. Gli immobili detenuti all'estero sono valutati dai Cantoni in modo molto diverso, ossia in base a criteri come il valore venale, il valore catastale e la percentuale predefinita (ad es. 70 per cento) del prezzo d'acquisto o degli investimenti. Che genere di sostegno offre il Consiglio federale affinché i servizi di consulenza ad esempio dei sindacati e delle organizzazioni specializzate in ambito migratorio mantengano una visione d'insieme e siano in grado di rispondere correttamente a domande dettagliate, spesso caratterizzate da particolare complessità tecnica e giuridica e disciplinate diversamente in ogni Cantone?

Stellungnahme des Bundesrates

Dall'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, gli istituti finanziari degli Stati partner della Svizzera sono tenuti a registrare le informazioni concernenti i conti finanziari detenuti da persone assoggettate a imposta in Svizzera e a trasmetterle annualmente all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Mediante una procedura di richiamo sicura e cifrata, l'AFC fornisce alle autorità fiscali cantonali competenti l'accesso alle informazioni ottenute. Le informazioni da trasmettere comprendono tra l'altro tutti i tipi di redditi da capitale, i proventi totali derivanti dall'alienazione o dal riscatto di beni patrimoniali e il saldo del conto. Lo scambio automatico di informazioni non si applica ai dati relativi a immobili situati all'estero. Non si può tuttavia escludere che nell'ambito di uno scambio di dati finanziari e di eventuali indagini al riguardo, l'autorità fiscale cantonale competente venga a conoscenza dell'esistenza di un immobile ubicato oltre confine. In Svizzera gli immobili situati all'estero e i relativi proventi non sono soggetti a tassazione. Il valore e i ricavi derivanti dal possesso di tali immobili influiscono, però, sull'entità del tasso d'interesse applicabile al reddito imponibile in Svizzera. La determinazione dell'aliquota d'imposta viene effettuata da sempre in base al reddito e al patrimonio universale, ovvero compresi gli immobili detenuti all'estero. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni non modifica tale situazione. Inoltre, gli immobili possono influire sulla base imponibile in Svizzera se, ad esempio, sono gravati da ipoteche.

Le autorità fiscali cantonali sono competenti per la riscossione dell'imposta federale diretta in Svizzera. Dal momento che sulla sostanza non è riscossa l'imposta diretta, ogni Cantone è in linea di principio responsabile della determinazione del valore degli immobili situati nel proprio territorio o all'estero. Nel modulo della dichiarazione d'imposta concernente gli immobili viene esplicitamente chiesta la dichiarazione degli immobili detenuti in Svizzera e all'estero. Di principio spetta quindi al contribuente informarsi presso le autorità fiscali cantonali competenti per la determinazione e la riscossione dell'imposta sugli obblighi legati alla tassazione. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni non influisce su tale principio.

In Svizzera esiste la possibilità di ricorrere all'autodenuncia esente da pena, a prescindere dall'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Informazioni al riguardo si trovano sui siti Internet delle autorità fiscali cantonali. Oltre ai compiti d'informazione e di consulenza delle autorità fiscali cantonali, il Dipartimento federale delle finanze offre alle autorità e ai contribuenti interessati un servizio di contatto per le domande legate all'autodenuncia esente da pena e allo scambio automatico di informazioni. Il DFF fornisce inoltre informazioni supplementari sul suo sito Internet. Non è previsto di completare queste misure con provvedimenti più mirati. Per lo più, in virtù dell'articolo 38 della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), il Consiglio federale analizza le possibilità di regolarizzazione applicabili ai potenziali Stati partner per lo scambio automatico di informazioni e riassume i risultati delle sue analisi in un messaggio. Spetta però agli Stati partner informare i contribuenti sulle varie possibilità di regolarizzazione a cui possono ricorrere.

La collaborazione e il coordinamento tra l'AFC e le autorità fiscali cantonali avvengono attraverso i canali già esistenti, in particolare nel quadro della Conferenza svizzera delle imposte (CSI). Nel caso in cui vi sia un fabbisogno specifico di informazioni sullo scambio automatico, le autorità fiscali cantonali o i contribuenti interessati saranno debitamente informati. L'AFC e la CSI hanno ad esempio pubblicato una scheda informativa sul funzionamento dello scambio automatico di informazioni, in particolare sul numero di identificazione fiscale, che è stato introdotto con la LSAI. Si tratta del numero d'assicurato AVS che concerne le persone fisiche e del numero d'identificazione delle imprese che riguarda i conti di enti (art. 2 cpv. 1 lett. f e g LSAI).

Risposta del Consiglio federale.