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17.3245 · Postulato · 2017-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di effettuare un breve studio giuridico per determinare la sua posizione in materia di diritto umanitario sulla spinosa questione seguente: fino a che età è ammissibile che uno Stato abbassi il limite della responsabilità penale dei minorenni?

In alcuni Paesi, la Colombia per esempio, le organizzazioni criminali sviluppatesi grazie alle debolezze dello Stato di diritto affidano a minorenni alcuni compiti che sarebbero severamente puniti se eseguiti da adulti, ma lo sono meno in caso di minorenni.

Può trattarsi di minorenni arruolati più o meno volontariamente o costretti ad arruolarsi nella guerriglia, ossia tra i paramilitari, o semplicemente in gruppi di delinquenti. Questi giovani sono spesso incaricati di svolgere lavori sporchi, in particolare omicidi su commissione.

Alla luce della situazione, la giustizia locale ha progressivamente abbassato a 14 anni l'età della responsabilità penale. Ma negli istituti rieducativi si possono trovare anche piccoli assassini ancora più giovani, che vantano già vari tatuaggi di clown (una testa per ogni operazione portata a termine). Dove si situa il limite inferiore ammissibile?

E in che misura è opportuno distinguere tra minorenni che hanno trafficato droga e ucciso qualcuno rispettivamente in seno a una banda criminale, un gruppo paramilitare oppure alla guerriglia?

Se minorenni di questi tre gruppi hanno commesso esattamente i medesimi crimini o delitti, perché un minorenne del primo gruppo deve essere punito più severamente, mentre uno del terzo ha buone probabilità di beneficiare di un'amnistia, in quanto considerato non solo un criminale ma anche una vittima? Come occorre distinguere il caso di un combattente minorenne da quello di un altro che fa esattamente lo stesso senza tuttavia beneficiare di questo statuto?

Qual è la posizione del Consiglio federale in merito alla questione?

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Le questioni sollevate nel postulato sono disciplinate sul piano internazionale nella Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). La CDF invita gli Stati contraenti (tra cui figurano oggi tutti gli Stati ad eccezione degli Stati Uniti) a fissare una maggiore età penale (art. 40 par. 3 lett. a CDF). Il Comitato ONU per i diritti del fanciullo, principale autorità d'interpretazione della Convenzione, prescrive linee guida chiare per fissare la soglia della maggiore età penale e vigila a livello mondiale sul rispetto della stessa. Nel suo commento generale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, il Comitato ha ritenuto inaccettabile sul piano internazionale fissare la maggiore età penale al di sotto dei 12 anni e ha incoraggiato gli Stati a fissare una soglia minima ancor più elevata (Commento generale n. 10 - 2007 -, I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, par. 33 seg.).

Il Comitato per i diritti del fanciullo verifica periodicamente la situazione negli Stati parte. I Paesi che prevedono una maggiore età penale al di sotto dei 12 anni o che intendono abbassare tale età sono oggetto di critiche formali. Esiste peraltro un sistema di monitoraggio della maggiore età penale negli Stati parte (cfr. https://www.crin.org/en/home/ages).

Oltre alla soglia determinante dell'età, la questione essenziale è, come rilevato dall'autore del postulato, la maniera in cui sono effettivamente trattati i delinquenti giovanili nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure. L'articolo 40 paragrafo 1 CDF obbliga gli Stati a porre l'accento su misure educative e di reinserimento. Più della determinazione della maggiore età penale, è importante che la comunità internazionale si adoperi in favore di un diritto penale minorile che promuova un approccio educativo e contribuisca a dare ai minorenni una prospettiva di vita, conformemente all'articolo 40 CDF. Occorre pure mirare a una riparazione dei reati commessi. Il Comitato esamina anche questo aspetto nel quadro delle verifiche dei Paesi.

Il diritto penale minorile svizzero è citato regolarmente sul piano internazionale come modello di diritto incentrato sull'autore. La Svizzera si adopera attivamente, nel contesto internazionale, in favore di una giustizia adeguata ai minorenni. Ad esempio, il Congresso mondiale sulla giustizia minorile, organizzato nel 2015 a Ginevra dalla Svizzera in collaborazione con la fondazione Terre des hommes, ha promosso lo scambio di esperienze tra i vari Stati e i diversi sistemi giuridici. Ha fornito in particolare l'occasione per esaminare la conformità delle prassi penali con il diritto internazionale. In questa occasione la Svizzera ha ribadito di sostenere gli sforzi profusi dalle Nazioni Unite per promuovere un diritto penale minorile educativo incentrato sulla riparazione. Infine, la Svizzera sostiene finanziariamente l'attuazione dello studio globale delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà.

Vista la situazione di fatto e giuridica, uno studio come quello chiesto nel postulato non permetterebbe di apportare nuovi elementi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.