Quale responsabilità in caso di pubblicità su Internet illegale, incitante all'odio o volta a finanziare attività criminali?
17.3276 · Interpellanza · 2017-05-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Qual è la responsabilità civile e penale di una piattaforma di condivisione di video o di un'agenzia di pubblicità su Internet in caso di diffusione di una pubblicità connessa a un video illegale?
2. Qual è la responsabilità civile e penale di una tale piattaforma o agenzia nel caso in cui pubblicità contenenti immagini violente o scioccanti siano diffuse in relazione a video destinati a minorenni?
3. Qual è la responsabilità civile e penale di una tale piattaforma o agenzia nel caso in cui organizzazioni criminali si finanzino con i redditi provenienti dalle pubblicità?
4. Le sanzioni in caso di violazioni della responsabilità menzionate nelle domande 1 a 3 esplicano un effetto dissuasivo sufficiente?
5. Il Consiglio federale ritiene che questa responsabilità debba coincidere con quella di un editore di media?
6. In caso negativo, perché no? Non significa forse svantaggiare i media, che hanno una responsabilità editoriale, anche in materia pubblicitaria?
7. Qual è la responsabilità delle imprese che commissionano o inseriscono una pubblicità nei casi citati nelle domande 1 a 3?
Begründung
Di recente è emerso che sulla piattaforma Youtube pubblicità commissionate da imprese svizzere sono state diffuse in relazione a video contenenti messaggi d'odio (p. es. jihadismo radicale) o persino illegali (incitazione all'odio razziale), senza che le imprese in questione ne fossero informate. I medesimi problemi sono stati constatati con l'agenzia di pubblicità in rete Google Ads. Inoltre, spesso accade che organizzazioni criminali facciano soldi grazie alle entrate pubblicitarie provenienti da video commissionati da imprese che svolgono attività legali e onorevoli, senza che né queste né la piattaforma o l'agenzia sappiano a chi vengano versati gli introiti pubblicitari. Infine, accade che pubblicità violente o scioccanti siano diffuse con video destinati a minorenni, in violazione della legislazione in materia di protezione della gioventù.
Stellungnahme des Bundesrates
Le nuove piattaforme di comunicazione comportano nuove sfide sia per i fornitori di contenuti, i gestori e gli utenti di piattaforme sia per le autorità. Questo dipende in particolare dall'amministrazione automatizzata, ma anche dal volume dei dati scambiati su queste piattaforme. A titolo di esempio, soltanto su Youtube ogni ora sono scaricate 24 000 ore di video ("NZZ" del 27 marzo 2017, pag. 19). In queste condizioni, è evidente che i modelli tradizionali di amministrazione, controllo e sorveglianza nonché la definizione di responsabilità hanno raggiunto i loro limiti.
Il Consiglio federale si è già occupato a più riprese di queste sfide, come nel rapporto del 10 maggio 2017 "Base legale per i media sociali: nuova analisi della situazione" (rapporto complementare del Consiglio federale in adempimento del postulato Amherd 11.3912, "Diamo un quadro legale ai social media"). Ha parimenti esaminato la questione della responsabilità civile degli attori di Internet nel rapporto dell'11 dicembre 2015 sulla responsabilità civile dei provider (disponibile in tedesco e francese).
Un aspetto essenziale per la responsabilità, nel diritto penale e civile, è il ruolo tipicamente svolto dai diversi partecipanti alla comunicazione in rete. Semplificando, vale il principio seguente: più un attore può, tramite la sua attività, influire sui contenuti, più dovrà essergli addossata una responsabilità giuridica in caso di diffusione di contenuti illeciti (cfr. rapporto sulla responsabilità civile dei provider, pag. 16 seg.). Va pure rilevato che in caso di violazione del diritto su Internet, l'esecuzione della legge è spesso limitata, in quanto la comunicazione in rete è sovente sovranazionale e il principio dell'applicabilità territoriale del diritto nazionale pone difficoltà (cfr. il parere del Consiglio federale relativo alle mozioni Schwaab 16.4080 e Levrat 16.4082).
1. In linea di massima chi utilizza una piattaforma per mettere contenuti in rete è il principale responsabile sul piano giuridico. La responsabilità del gestore della piattaforma è minore, ma comunque maggiore di quella dell'agenzia pubblicitaria che diffonde un annuncio di per sé conforme al diritto, ma accanto al quale sono affiancati contenuti illeciti.
Nel caso in cui l'utente o il gestore della piattaforma è domiciliato all'estero, è lecito interrogarsi in merito all'applicabilità del diritto penale svizzero, determinata in base al principio di territorialità (art. 3 cpv. 1 CP). Se l'autore o la vittima sono cittadini svizzeri, si applica perlopiù il diritto penale svizzero (principio attivo o passivo della personalità, art. 7 cpv. 2 del Codice penale a contrario).
I reati d'odio (p. es. art. 135, 173 segg., 259, 261bis del Codice penale) sono punibili soltanto se commessi intenzionalmente. La punibilità dei collaboratori del gestore della piattaforma o dell'agenzia pubblicitaria (p. es. per complicità fisica o psichica) presuppone pertanto che siano a conoscenza del contenuto in questione. Un commerciante è punibile per complicità (art. 25 del Codice penale) se la sua impresa mette a disposizione un'infrastruttura tecnica e sa che tale infrastruttura serve a commettere un reato concreto (DTF 121 IV 109). Chi inconsapevolmente mette o fa mettere in rete una pubblicità accanto a contenuti illegali di norma non è punibile.
Nel diritto civile, gli attori di Internet possono in linea di massima, a seconda della loro prossimità al contenuto, essere obbligati a eliminare i contenuti che violano il diritto. Se hanno colpa, possono essere ritenuti responsabili di eventuali danni. La responsabilità civile presuppone, nel diritto svizzero, che quest'ultimo sia applicabile nel caso concreto. Il tribunale svizzero adito deve inoltre essere competente sul piano internazionale.
2. Se la pubblicità include contenuti rilevanti sul piano penale, si può supporre che i collaboratori dell'agenzia o del cliente pubblicitario agiscano in maniera intenzionale. Se la pubblicità può essere vista anche da bambini e adolescenti contrariamente alla volontà dei suddetti collaboratori, non può essere attribuita loro l'intenzione di cui all'articolo 197 capoverso 1 del Codice penale. I collaboratori del gestore della piattaforma possono invece - a seconda dei casi - essere ritenuti punibili.
Sul piano del diritto civile, chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1 del Codice civile). Occorre un nesso di causalità adeguato e - se è chiesto un risarcimento o una riparazione morale - una colpa dell'attore interessato (cfr. rapporto sulla responsabilità civile dei provider, pag. 29 segg. e 60 segg.).
3. Il finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies del Codice penale) esige non soltanto il dolo diretto, bensì anche l'intenzione di finanziare un reato violento. Si può supporre che questo elemento soggettivo del reato non sussista o sia difficile da dimostrare nel caso dei collaboratori di piattaforme o di agenzie pubblicitarie.
4. Visto il dinamismo del settore rilevante in questo contesto, è difficile valutare in maniera definitiva se le norme penali esplichino un effetto (dissuasivo) sufficiente. Per di più, in ragione del principio di territorialità il diritto penale svizzero non è applicabile ai comportamenti adottati all'estero. Soltanto le regole internazionali possono esplicare un effetto.
5./6. Gli attori di Internet assumono ruoli diversi e variegati. Se alcuni fornitori sono assolutamente comparabili ai media tradizionali, altri si limitano a mettere a disposizione dei loro utenti supporti per i loro contenuti. La responsabilità di questi contenuti va determinata nel caso concreto, secondo il criterio della prossimità.
Il diritto penale dei media (art. 28 e 322bis del Codice penale) privilegia i media e tiene pertanto conto del diritto fondamentale della libertà d'opinione, garantito dalla Costituzione (art. 17 della Costituzione). Pertanto, non aumenta la responsabilità, ma la limita (responsabilità a cascata) nei casi di contenuti illeciti come quelli lesivi dell'onore. Il diritto penale dei media non è applicabile nei casi di finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies del Codice penale). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 125 IV 206), lo stesso vale per i casi di rappresentazione della violenza (art. 135 del Codice penale), pornografia dura (art. 197 cpv. 4 del Codice penale) e discriminazione razziale (art. 261bis del Codice penaleP).
Il semplice fatto di fornire un servizio tecnico o di fare pubblicità su una piattaforma in Internet non costituisce un'attività mediatica ai sensi del diritto penale che possa giustificare l'applicazione del diritto penale dei media.
Il diritto civile prevede soltanto rare norme speciali destinate ai media. Secondo la dottrina, il diritto di risposta in caso di lesione della personalità (art. 28g segg. CC) si applica anche alle pubblicazioni su Internet destinate a un pubblico comparabile. Peraltro, le regole e i principi generali del Codice civile sono applicabili anche ai media.
7. Le imprese hanno interesse, in particolare per motivi di reputazione, a non essere associate a contenuti punibili (si vedano gli esempi forniti dalla "NZZ" del 27 marzo 2017, pag. 19). Fanno pertanto bene ad assicurare la loro posizione sul piano contrattuale quando fanno pubblicità su Internet.
Il diritto penale riguarda prioritariamente le persone fisiche; nel Codice penale le imprese sono responsabili soltanto alle condizioni particolari di cui all'articolo 102 del Codice penale. I reati d'odio possono motivare una punibilità di questo tipo.
Risposta del Consiglio federale.