Esportazioni in Paesi in via di sviluppo di due erbicidi vietati in Svizzera a causa della loro tossicità. Due pesi e due misure. Ciò è conforme al rispetto dei diritti umani da parte della Svizzera?
17.3338 · Interpellanza · 2017-05-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il paraquat e l'atrazina sono vietati in Svizzera per motivi di protezione della salute e dell'ambiente. Eppure, la Svizzera esporta questi pesticidi estremamente tossici in Paesi in via di sviluppo. Il 99 per cento dei circa 200 000 decessi per intossicazione stimati in relazione ai pesticidi avvengono nei Paesi in via di sviluppo. Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. In virtù della Convenzione di Basilea, la Svizzera ha l'obbligo di vietare o non permettere "l'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti nelle Parti che hanno vietato l'importazione di tali rifiuti". Il Camerun è firmatario della Convenzione di Bamako che considera come rifiuti pericolosi le sostanze pericolose soggette a un divieto nei Paesi di produzione per ragioni di protezione della salute umana o dell'ambiente. Nella sua risposta all'ONG Public Eye, l'Ufficio federale dell'ambiente adduce il fatto che il Camerun non ha notificato ufficialmente detta definizione. Ora che la Svizzera è informata della portata di tale definizione, il Consiglio federale adotterà provvedimenti al fine di impedire l'esportazione di paraquat e di atrazina in Camerun?
2. Nel loro recente rapporto al Consiglio dei diritti umani, i relatori speciali delle Nazioni Unite sui rifiuti tossici e sul diritto all'alimentazione sottolineano che il fatto di esporre la popolazione di altri Paesi a tossine di cui è risaputo che provocano gravi problemi di salute e possono addirittura portare alla morte costituisce chiaramente una violazione dei diritti umani. Il Consiglio federale non ritiene che tali esportazioni siano contrarie agli obblighi della Svizzera in materia di diritti umani? Come considera queste esportazioni alla luce della coerenza delle politiche di sviluppo raccomandata dall'OCSE? Intende porre fine a tali esportazioni?
3. Secondo il rapporto in risposta al postulato 12.3503, "le imprese svizzere devono svolgere le proprie attività in modo da non avere impatti negativi sui diritti umani e devono cercare di prevenire eventuali impatti negativi direttamente collegati alle loro attività in virtù di un rapporto commerciale". Il Consiglio federale non pensa che sia responsabilità di Syngenta garantire che i suoi pesticidi non provochino impatti negativi sui diritti umani e, se del caso, di porvi fine?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Convenzione di Basilea; RS 0.814.05), di cui fa parte la Svizzera, è entrata in vigore nel 1992. Alcuni Paesi africani hanno tuttavia concluso una convenzione simile e complementare, la Convenzione di Bamako, entrata in vigore nel 1998, di cui fa parte anche il Camerun. Questa convenzione regionale si prefiggeva tra l'altro di ampliare la definizione di rifiuti pericolosi secondo la Convenzione di Basilea ai prodotti vietati nei Paesi produttori al fine di poterne vietare l'importazione. Parallelamente, la Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC) ha completato questo dispositivo internazionale creando una procedura d'informazione e di assenso per gli scambi di prodotti chimici e pesticidi pericolosi, poiché questi non sono considerati rifiuti. La Convenzione PIC, di cui fanno parte Svizzera e Camerun, è entrata in vigore nel 2004. Il sistema è basato su uno scambio di informazioni: il Paese esportatore di un prodotto vietato o severamente regolamentato sul proprio territorio deve informare il Paese importatore. È ciò che ha fatto la Svizzera per le esportazioni di Paraquat e di atrazina menzionate. Dalle informazioni disponibili all'Ufficio federale dell'ambiente, in Camerum il paraquat è autorizzato come sostanza attiva in alcuni prodotti fitosanitari. Questo prodotto non corrisponde alla definizione di "rifiuto pericoloso", poiché un prodotto omologato non è un rifiuto ai sensi della Convenzione di Basilea e della Convenzione di Bamako (sostanza o materia che si elimina, che si ha l'intenzione di eliminare o che si è tenuti a eliminare). Il sistema di notifica istituito dalla Convenzione PIC consente al Paese importatore di sapere che il prodotto che verrà esportato è vietato in Svizzera.
2. Facendo seguito al rapporto del 24 gennaio 2017 della relatrice speciale sul diritto all'alimentazione, elaborato in collaborazione con il relatore speciale sugli effetti sui diritti umani della gestione e dell'eliminazione ecologicamente razionali dei prodotti e rifiuti pericolosi, durante la sua 56a riunione, tenutasi il 23 marzo 2017, il Consiglio dei diritti umani ha adottato la risoluzione nr. 34/12. Questa risoluzione ricorda tra l'altro il codice internazionale di condotta sulla gestione dei pesticidi adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nella sua 38a sessione, svoltasi nel giugno 2013, e invita gli Stati a promuovere pratiche che riducano al minimo i potenziali rischi causati dai pesticidi sulla salute e sull'ambiente, garantendone il loro impiego corretto. La Svizzera fa tutto il possibile per soddisfare le esigenze del codice internazionale di condotta per la gestione dei pesticidi, in particolare l'articolo 3.4, secondo il quale i governi dei Paesi esportatori di pesticidi devono, per quanto possibile, garantire il rispetto di buone prassi commerciali per l'esportazione dei pesticidi, segnatamente a destinazione dei Paesi che non sono ancora dotati di programmi di regolamentazione adeguati. Le nuove disposizioni dell'ordinanza PIC (RS 814.82) esigono in particolare che chiunque esporta sostanze o preparati pericolosi deve etichettarli secondo le norme internazionali, fornendo segnatamente informazioni relative ai pericoli per le persone e per l'ambiente come pure le misure di protezione corrispondenti. Inoltre, l'esportatore è tenuto a fornire a tutti i destinatari una scheda dei dati di sicurezza sulla quale figurano le informazioni più recenti disponibili.
3. Nel quadro dell'esportazione di prodotti fitosanitari pericolosi, come per qualsiasi attività imprenditoriale, il Consiglio federale si aspetta da tutte le imprese con sede in Svizzera che, oltre a soddisfare i requisiti regolamentari in vigore in Svizzera e all'estero, tengano anche conto delle norme internazionali. Si tratta segnatamente delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali come pure dei principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani, che chiedono alle imprese di adottare un comportamento responsabile, sia in Svizzera che all'estero, come pure sull'insieme della catena del valore. Il controllo del rispetto della legge spetta alle autorità nazionali.
Risposta del Consiglio federale.