17.3352 · Interpellanza · 2017-05-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito del suo "pacchetto di ordinanze Ambiente autunno 2017", il Consiglio federale ha svolto una consultazione sull'attuazione della Convenzione di Minamata, approvata dal Parlamento nel 2015. Con la modifica dell'ordinanza, il Consiglio federale mantiene la sua promessa di consentire "l'esportazione di mercurio solo a condizioni molto restrittive" (consigliera federale Leuthard nel Bollettino ufficiale del 21 settembre 2016).
Tranne che in un'eccezione, l'ordinanza introduce effettivamente miglioramenti importanti, messi tuttavia in dubbio dalle prese di posizione pubblicate dagli ambienti economici. Fino all'attuazione della Convenzione di Minamata, le condizioni vigenti in Svizzera saranno meno restrittive rispetto a quelle dell'Unione europea, che, dal 2011, ha vietato in modo assoluto l'esportazione del mercurio. Poiché non aderisce al divieto internazionale del commercio di mercurio, la Svizzera ne è diventata il crocevia. Tale commercio offre a quanto pare spazio a traffici illeciti che eludono tale divieto. Dal 2014, nonostante il divieto di esportazione in vigore nell'Unione europea sono ad esempio state trasferite in Svizzera e poi rivendute 500 tonnellate di mercurio tedesco (fonte: "Beobachter").
Pongo pertanto le seguenti domande:
1. Secondo la valutazione del Consiglio federale, quando potrà essere attuata definitivamente a livello internazionale la Convenzione di Minamata? Quando entre-ranno in vigore in Svizzera le restrizioni in materia di esportazione?
2. Il Consiglio federale ritiene che la Svizzera adempie le premesse della Convezione di Minamata e che occorra intervenire soltanto nell'ambito del commercio di mercurio. Questa necessità d'intervento sussisterà fino all'adattamento e all'entrata in vigore della prevista modifica di ordinanza. Fino all'attuazione della Convenzione di Minamata la Svizzera rimarrà quindi un crocevia per il commercio internazionale di mercurio, messo al bando a livello internazionale? Come inten-de il Consiglio federale applicare la legislazione vigente al fine di vietare che dalla Svizzera si continui a esportare mercurio, una sostanza pericolosa e dannosa per l'ambiente?
3. Nel 2016 il direttore della società Dela di Essen è stato condannato per aver esportato illegalmente mercurio in Svizzera. Il mercurio è poi stato trasferito in Turchia, Israele, Cina e India. Come intende il Consiglio federale porre un freno a questi commerci illeciti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. A fine maggio 2017 la Convenzione di Minamata era stata firmata da 128 Paesi e ratificata da 54. La Convenzione entrerà in vigore il 16 agosto 2017, 90 giorni dopo la ratifica da parte di 50 Paesi. La prima conferenza delle Parti (COP 1) è prevista dal 24 al 29 settembre 2017 a Ginevra. Durante tale conferenza saranno adottate le linee guida che concretizzano le limitazioni all'esportazione del mercurio. In Svizzera, le prescrizioni relative all'esportazione del mercurio si applicheranno a partire dall'entrata in vigore nel diritto interno, se del caso con termini transitori specifici. Il Consiglio federale deciderà in merito su richiesta del DATEC e dopo aver preso conoscenza del rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81).
2. Il diritto vigente in materia di prodotti chimici non contempla prescrizioni sul traffico transfrontaliero di mercurio. La prevista revisione dell'ORRPChim consentirà tra l'altro di attuare le prescrizioni relative all'importazione e all'esportazione sancite dalla Convenzione di Minamata. In seguito, le esportazioni saranno ammesse solo se il Paese importatore ha approvato e confermato per iscritto che il mercurio sarà utilizzato esclusivamente per un impiego autorizzato. La proposta di modifica verrà approvata il più presto possibile dal Consiglio federale, tuttavia non prima di ottobre 2017.
Le quantità di mercurio utilizzate in Svizzera, dalle quali può potenzialmente essere prodotto mercurio riciclabile, sono esigue. Nel nostro Paese è in funzione un impianto che recupera mercurio principalmente da rifiuti importati. A partire dal 2015 l'impianto ha adeguato la sua prassi commerciale e fissato volontariamente delle limitazioni per l'esportazione di mercurio. Ha pertanto smesso di consegnare mercurio ai commercianti e fornisce direttamente solo a chi utilizza questo metallo per applicazioni conformi alla Convenzione di Minamata (produzione di capsule per amalgami dentali, scopi di analisi e di ricerca). Gli acquirenti sono controllati attraverso una procedura di audit interna, i cui risultati sono inviati all'UFAM e alle autorità del Canton Berna. Le esportazioni di mercurio sono quindi diminuite in misura considerevole: nel 2016 sono state esportate 30 tonnellate contro le circa 110 tonnellate in media nel periodo 2011-2015.
3. Nell'Unione europea vige dal 2011 il divieto di esportare mercurio. È tuttavia autorizzata l'esportazione dall'Unione europea di rifiuti contenenti mercurio conformemente alle disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05). In caso di dichiarazione corretta dei rifiuti, la procedura di controllo garantisce che in Svizzera vengano importati legalmente solo rifiuti contenenti mercurio per il trattamento e l'eliminazione. Le autorità di controllo non possono tuttavia riconoscere a prima vista e impedire la miscela illegale all'estero di mercurio con rifiuti al fine di eludere il divieto di esportazione all'interno dell'Unione europea. In caso di sospetto comportamento passibile di pena, le autorità di perseguimento penale lavorano in modo transnazionale nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria.
Il commercio transfrontaliero attraverso la Svizzera di mercurio di provenienza dubbia può essere combattuto in misura efficace solo assoggettandone l'importazione all'obbligo di autorizzazione. La prevista modifica dell'ORRPChim prevede l'adozione di tale obbligo.
Risposta del Consiglio federale.