17.3375 · Mozione · 2017-05-31
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le necessarie modifiche legislative affinché ai cittadini svizzeri condannati per reati di pedofilia (in part. giusta l'art. 187 del Codice penale), venga ritirato il passaporto in modo da impedire che possano recarsi all'estero.
Begründung
Tutti conosciamo il triste, gravissimo e odioso fenomeno, purtroppo in costante crescita, dei pedofili condannati nel proprio Paese (spesso in quelli occidentali) che vanno ad alimentare il turismo del sesso con minori, soprattutto nei Paesi del sud-est asiatico. Grazie a questa scappatoia le persone condannate per simili reati hanno la possibilità di recarsi all'estero a commettere nuovi abusi, approfittando delle condizioni favorevoli che vi trovano (povertà, corruzione, tolleranza delle autorità, ecc.). Siamo consapevoli che è estremamente difficile contrastare un simile fenomeno, ma questo non deve essere un pretesto per rimanere a guardare. È venuto il momento di agire e in questo senso l'Australia ha indicato una possibile soluzione; il governo di Canberra ha infatti presentato una proposta di legge che consentirà alle autorità competenti di revocare il passaporto ai pedofili che verranno condannati per abuso su minori. Si tratta ovviamente di una misura di restrizione della libertà personale molto incisiva, ma del tutto giustificata dalla gravità del reato in questione e soprattutto per tutelare le potenziali giovani vittime in quei Paesi dove sono ancora più vulnerabili che da noi. Anche la Svizzera, dalla quale ogni anno diversi pedofili partono all'estero per soddisfare le proprie perversioni sessuali, può e deve fare qualcosa. La revoca del passaporto non risolverà il problema alla radice, ma rappresenta sicuramente un provvedimento utile e praticabile. Con la presente mozione si tratta di accettare il principio della revoca del passaporto; in seguito occorrerà definire le condizioni per l'applicazione di questo provvedimento, ad esempio valutando se può essere applicato anche per reati commessi da un cittadino svizzero in uno Paese straniero, limitarlo solo a reati di una certa gravità, ecc.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli atti di pedofilia costituiscono reati gravi e vanno combattuti con risolutezza e mezzi adeguati.
Il divieto di viaggiare e il ritiro del passaporto - che influisce sul diritto di viaggiare - chiesti nella mozione sono misure già previste dalla Svizzera.
Nel quadro di un procedimento penale si può ad esempio ordinare all'imputato di non spostarsi o di depositare i suoi documenti d'identità, come misure sostitutive alla carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 237 del Codice di procedura penale).
In caso di condanna a una pena con la condizionale (art. 44 cpv. 2 del Codice penale) o in relazione alla liberazione condizionale da una pena detentiva senza la condizionale (art. 87 cpv. 2 e 3 del Codice penale) o da una misura (art. 62 cpv. 3, 63 cpv. 2 e 64a cpv. 1 del Codice penale), il giudice può inoltre imporre alla persona giudicata una norma di condotta (art. 94 del Codice penale) che ne limiti gli spostamenti o/e la obblighi a depositare i suoi documenti d'identità per la durata del periodo di prova.
Occorre pure considerare che un pedofilo giudicato con una propensione a reiterare atti di pedofilia soddisfa in linea di massima le condizioni che permettono di pronunciare una pena detentiva senza la condizionale, una misura terapeutica stazionaria (art. 59 del Codice penale) se presenta una turba psichica o addirittura un internamento (art. 64 del Codice penale). Dato che queste sanzioni devono essere eseguite in un istituto chiuso, non può più viaggiare liberamente e quindi lasciare la Svizzera.
La misura preventiva del ritiro dei documenti d'identità non è tuttavia mai sistematica. Permette quindi di tenere conto delle peculiarità di ogni singolo caso e non è decisa a lungo termine e in maniera definitiva. Ad esempio, nel quadro di un procedimento penale il divieto di spostarsi o/e l'ordine di depositare i propri documenti d'identità valgono soltanto finché sussiste il rischio che si vuole scongiurare. L'autorità competente deve inoltre esaminare periodicamente se le condizioni per pronunciare tali misure sostitutive sono ancora adempiute e deve porvi fine se non è più il caso. Queste modalità garantiscono il rispetto del principio di proporzionalità. Una normativa come quella proposta dall'autore della mozione dovrebbe quindi permettere un trattamento differenziato caso per caso e un riesame periodico da parte di un'autorità.
Gli atti di pedofilia cui si riferisce l'autore della mozione commessi all'estero devono essere perseguiti in Svizzera se l'autore vi si trova e non è estradato, anche se sono stati commessi da uno straniero e non sono punibili nel Paese in cui sono stati commessi (art. 5 del Codice penale). Il fatto di recarsi all'estero non garantisce dunque in alcun modo l'impunità all'autore.
In conclusione, il Consiglio federale ritiene che le modifiche di legge chieste non siano né necessarie né realizzabili.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.