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17.3390 · Mozione · 2017-06-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Sempre più stranieri che dovrebbero lasciare la Svizzera in ragione di un'espulsione o di una domanda d'asilo respinta si rendono irreperibili oppure restano nel Paese, spesso perché l'esecuzione dell'allontanamento è inammissibile o impossibile. In futuro queste persone andranno collocate in centri di internamento per incentivare le partenze volontarie e minimizzare i rischi per il pubblico. Di conseguenza, la legge federale sugli stranieri (LStr) va modificata come segue:

Art. 80b LStr (nuovo)

Cpv. 1

Se l'esecuzione dell'allontanamento conformemente all'articolo 68bis è inammissibile o impossibile, lo straniero è internato.

Cpv. 2

L'internamento è eseguito in un istituto chiuso. Serve a prevenire un pericolo e termina con la partenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 14 capoverso 2 della vecchia legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS), risalente al 1934, contemplava la possibilità di disporre un internamento al posto di un allontanamento non eseguibile.

L'internamento in uno stabilimento chiuso è stato abolito nel 1995 con l'introduzione della legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (votazione popolare del 4 dicembre 1994, entrata in vigore il 1° febbraio 1995, RU 1995 146; cfr. il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 1993, FF 1994 I 273). L'internamento è stato abolito in particolare a causa dell'incompatibilità della normativa dell'epoca con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). È stato sostituito con le misure coercitive di diritto degli stranieri, tra cui figurano in particolare le carcerazioni preliminari, in vista di rinvio coatto e cautelativa, nonché l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio.

Secondo il diritto convenzionale, una privazione della libertà è ammissibile soltanto se è in corso una procedura d'espulsione o d'allontanamento, se l'autorità fa avanzare la procedura e l'esecuzione dell'espulsione o dell'allontanamento è possibile per motivi giuridici o effettivi entro un termine prevedibile (art. 5 n. 1 lett. f CEDU; cfr. anche il parere del Consiglio federale dell'8 settembre 1999 in risposta alla mozione Dettling 99.3362, "Internamento di stranieri espulsi").

Gli autori della mozione chiedono, tra l'altro, l'internamento delle persone da allontanare il cui allontanamento è tuttavia "inammissibile". L'esecuzione è inammissibile se vi si oppongono impegni internazionali assunti dalla Svizzera quali, ad esempio, il divieto di tortura o della pena di morte. In questi casi è oggi accordata un'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 3 LStr).

Secondo il Consiglio federale, attualmente vi sono sufficienti possibilità di imporre l'obbligo di partenza o l'espulsione di una persona.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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