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Importazione di merci in Svizzera. Dichiarazioni d'origine non allestite correttamente e conseguenze sull'economia svizzera

17.3395 · Interpellanza · 2017-06-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Le merci destinate all'importazione definitiva nel territorio doganale svizzero devono essere presentate a un ufficio doganale svizzero e dichiarate per l'imposizione doganale. Oltre alla dichiarazione d'importazione compilata correttamente occorre presentare i documenti di scorta (p. es. fatture, eventuali prove dell'origine, permessi/certificati, ecc.). Le merci originarie da Stati con cui è in vigore un accordo di libero scambio o da Paesi in sviluppo possono essere solitamente importate in franchigia di dazio o a un'aliquota di dazio ridotta (preferenze tariffali). Per poter beneficiare di un'importazione preferenziale è imperativo presentare una prova dell'origine valida e richiedere il trattamento preferenziale nella dichiarazione doganale.

Nella prassi spesso gli esportatori della merce (fornitori) non compilano le dichiarazioni d'origine nella forma e nella lingua prevista dal rispettivo accordo. Sovente il tenore della dichiarazione non viene ripreso esattamente: "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ..." In altri casi gli esportatori non scrivono in stampatello oppure non appongono il timbro, dimenticano la firma oppure l'indicazione in stampatello del firmatario.

A causa della compilazione errata delle dichiarazioni d'origine, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) fattura agli importatori tributi doganali (che non verrebbero riscossi in caso di compilazione corretta). Gli importatori non hanno alcuna influenza su questi tributi.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

a. A quanto ammontavano i tributi doganali dovuti dagli importatori delle merci nel 2015 e nel 2016 a causa di dichiarazioni d'origine allestite in modo errato?

b. Il Consiglio federale vede una possibilità di imporre le merci a un'aliquota preferenziale, anche se la dichiarazione d'origine non è completamente corretta a causa di piccoli e irrilevanti errori di forma?

c. Cosa bisognerebbe cambiare affinché in futuro i piccoli e irrilevanti errori di forma non vengano perseguiti dall'AFD?

d. Come si potrebbero sgravare gli importatori in questo ambito?

e. Il Consiglio federale è disposto a sgravare gli importatori in questo ambito?

Stellungnahme des Bundesrates

a. Dato che l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) non rileva queste cifre a livello statistico, non è possibile fornire dei dati.

b. La forma delle dichiarazioni d'origine è stabilita negli accordi di libero scambio (ALS). Il rispettivo testo è già predefinito e parte integrante dei singoli ALS. Le dichiarazioni d'origine sottostanno a precise prescrizioni di forma, vincolanti per l'AFD. Ciò è quanto emerge anche da una sentenza del Tribunale amministrativo federale (A-6362/2014 del 13 marzo 2015). Tuttavia, gli ALS prevedono espressamente il fatto di non contestare errori evidenti (p. es. di battitura) se tali errori non sollevano dubbi sulla correttezza dei dati nel documento.

c. Affinché l'AFD possa applicare altre tolleranze, sarebbe necessario adeguare le basi legali, ovvero gli ALS. Simili modifiche dovrebbero essere negoziate e presuppongono il consenso del partner di libero scambio.

d. La procedura doganale si basa sul principio dell'autodichiarazione. Per la dichiarazione corretta e conforme di un invio serve anche l'eventuale presentazione di una dichiarazione d'origine valida. Di conseguenza, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, ovvero l'importatore o il suo rappresentante, è obbligata a controllare la correttezza formale delle dichiarazioni d'origine e la loro validità. Se durante tale controllo la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione constata delle divergenze, può richiedere un'imposizione provvisoria al fine di presentare successivamente una prova dell'origine formalmente valida. Solo se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non effettua il controllo o non lo esegue correttamente e richiede un'imposizione preferenziale nonostante una prova dell'origine lacunosa, è possibile procedere a un'imposizione all'aliquota normale per via della prova dell'origine non valida. In questo caso non è possibile uno sgravio del carico di lavoro nel quadro dell'autodichiarazione. In caso di dubbio l'AFD è a disposizione per ulteriori informazioni.

Il Consiglio federale si è già espresso in merito alla questione nel quadro del postulato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale 14.3014, "Semplificazione delle formalità doganali e promozione delle importazioni parallele grazie al riconoscimento di altri documenti attestanti l'origine di un prodotto", affermando che il riconoscimento di altre prove dell'origine comporterebbe notevoli problemi di carattere pratico e giuridico, a causa della mancanza di una base fornita da accordi internazionali.

e. Nel quadro delle basi legali esistenti, il Consiglio federale non vede possibilità di sgravare gli importatori in questo ambito. Inoltre, in risposta al suddetto postulato, il Consiglio federale ritiene che gran parte dei costi citati relativi all'applicazione degli ALS potrebbe venir meno, sopprimendo, ad esempio, i dazi all'importazione sui beni industriali. Su incarico del Consiglio federale, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca attualmente sta esaminando vantaggi e svantaggi di una riduzione indipendente dei dazi sui beni industriali.

Risposta del Consiglio federale.

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