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17.3430 · Interpellanza · 2017-06-13

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

In un recente dibattito politico ci si è chiesti in che misura la Svizzera debba permettere ai cittadini stranieri residenti nel nostro Paese (in quell'occasione si trattava dei cittadini turchi) di esercitare i diritti politici nel loro Paese in qualità di espatriati. Dal canto suo la Svizzera concede ampi diritti politici, per lo meno a livello federale, agli Svizzeri all'estero, a prescindere da quanto tempo abbiano lasciato il nostro Paese. Nella risposta all'interpellanza Caroni 16.1064, il Consiglio federale indica che gli Svizzeri all'estero non sono più domiciliati in Svizzera mediamente da 14 anni (mediana di 12 anni) e che il 5 per cento di essi non ha più il domicilio in Svizzera da oltre 40 anni.Nel rapporto in adempimento al postulato della Commissione della istituzioni politiche della Consiglio nazionale 14.3384, il Consiglio federale illustra che taluni Stati concedono il diritto di voto ai propri espatriati solo se il loro ultimo soggiorno nel Paese di origine non risale per esempio a più di 15 anni (Regno Unito) o a più di 25 anni (Germania). Un simile criterio sembra essere interessante nella misura in cui gli Svizzeri all'estero possono ora pronunciarsi su questioni che non li concernono affatto fintanto che risiedono all'estero ma che possono avere nuovamente un interesse nel caso di un eventuale ritorno in Patria. Più si protrae l'assenza dalla Svizzera da parte di una persona e meno probabile sarà un suo rientro e dunque meno interesse avrà per le decisioni politiche. Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:1. È già stata esaminata a livello federale la possibilità di far dipendere la concessione dei diritti politici dal criterio temporale di cui sopra?2. Che cosa ne pensa il Consiglio federale?3. Quanti Svizzeri all'estero sarebbero all'incirca toccati se la Svizzera fissasse un termine di 15, 20 o di 25 anni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per quanto è dato constatare, non è mai stata esaminata la possibilità di limitare nel tempo in base al luogo di domicilio i diritti di voto e di elezione di cui godono gli Svizzeri all'estero dal 1977. Non è stato discusso un limite temporale neppure quando è stata emanata la legge del 26 settembre 2014 sugli Svizzeri all'estero (LSEst; RS 195.1), nella quale è confluita anche la vecchia legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero.2. La possibilità di esercitare (o continuare a esercitare) i diritti politici riscuote interesse tra gli Svizzeri all'estero. Attualmente 160 000 Svizzeri si sono annunciati presso le rappresentanze elvetiche all'estero. Questa cifra corrisponde ai votanti di un Cantone di media grandezza. Negli ultimi dieci anni il numero degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto è aumentato in media del 4 per cento all'anno. Nello stesso periodo i votanti residenti in Svizzera sono cresciuti soltanto dello 0,8 per cento.I diritti politici degli Svizzeri all'estero poggiano sugli articoli 34, 39, 40 e 136 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). L'introduzione di un diritto di voto limitato nel tempo dovrebbe essere valutata attentamente sulla base di queste norme costituzionali. Il legislatore disciplina l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero basandosi sull'articolo 40 capoverso 2 della Costituzione. Con l'emanazione della LSEst esso si è occupato solo brevemente della materia e ha confermato questi diritti con piccoli adattamenti. È stato per esempio abolito l'obbligo di riannunciarsi periodicamente per l'esercizio dei diritti politici. Il diritto di volto dei cittadini residenti all'estero è stato da più parti criticato per la mancanza di coinvolgimento e per il privilegio ingiustificato concesso a persone con più cittadinanze di agire politicamente in più Stati. D'altro canto occorre considerare che l'emigrazione è cambiata. Gli odierni mezzi di trasporto e di comunicazione consentono di mantenere uno stretto legame con la Svizzera anche vivendo all'estero da decenni. Questo è tanto più vero per gli Svizzeri che vivono nelle zone che confinano con la Svizzera. In generale il Consiglio federale non ritiene necessario apportare modifiche al diritto di voto degli Svizzeri all'estero. 3. Le informazioni che seguono si basano sui dati del registro degli Svizzeri all'estero, che divergono dai dati effettivi dei cataloghi elettorali cantonali e comunali e che devono essere depurati (cfr. in merito la risposta all'interrogazione 16.1064). Si deve pertanto partire dal presupposto che a essere toccato sarebbe un numero inferiore di persone di quante indicate di seguito. Fatta questa premessa, se attualmente il diritto di voto fosse limitato a 15 anni sarebbero toccati circa 76 000 Svizzeri all'estero che si sono annunciati per l'esercizio dei diritti politici. Con un termine di 20 questa cifra scenderebbe a circa 52 000 mentre con un termine di 25 anni perderebbero il diritto di voto circa 36 000 persone.