17.3530 · Interpellanza · 2017-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Oggigiorno gli abusi sessuali sui bambini sono sempre più perpetrati mediante le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ai fenomeni della pornografia infantile, dell'abuso sessuale di bambini tramite Live Streaming, Sexting, snuff movie, ecc. non sono posti limiti. Da articoli attuali dei media emerge che i pubblici ministeri e i corpi di polizia sono confrontati con casi sempre più complessi e che quasi non riescono a condurre le loro indagini a causa della marea di dati digitali. Nella prassi si può osservare che la pornografia infantile diventa più grave e che le vittime sono sempre più giovani. Dalle statistiche ufficiali (cfr. la statistica criminale di polizia 2014-2016) risulta un aumento del 16 per cento nel 2016 rispetto all'anno precedente delle denunce per reati di pornografia vietata (art. 197 del Codice penale) come pure la minore età del 70 per cento delle vittime. Finora, in Svizzera non è stata rilevata sistematicamente la frequenza dell'utilizzo delle tecnologie informatiche per commettere reati contro l'integrità sessuale. Dal 2017 la polizia è obbligata a rilevare la variabile "modo di operare" per una selezione di reati (tra i quali quelli di cui agli art. 187, 197 e 198 del Codice penale). In futuro la statistica criminale di polizia dovrebbe dunque evidenziare la portata del fenomeno della criminalità informatica.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. È disposto ad appurare se le basi di diritto penale vigenti sono al passo coi tempi e sufficienti a proteggere efficacemente i minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali mediante modi di operare nuovi, in rapida evoluzione e basati sulle tecnologie informatiche, come prescritto dal diritto internazionale?
2. È disposto a confrontare in un rapporto le giurisprudenze cantonali in materia di reati contro l'integrità sessuale dei minori, esaminando se e come riescono a reagire ai nuovi modi di operare in rapida evoluzione (sexting, snuff movie, abusi sessuali di minori tramite live streaming e nel settore del traffico di minori, ecc.)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel postulato 15.3407, "Tutela dei diritti della personalità", l'autrice dell'interpellanza ha chiesto al Consiglio federale di esaminare in un rapporto le possibilità di applicare allo spazio digitale le leggi esistenti in riferimento, tra l'altro, alla protezione della gioventù e alla pornografia "dura". Il Consiglio federale ritiene che la presente interpellanza riguardi principalmente il medesimo quesito e rinvia quindi al suo pertinente parere del 1° luglio 2015. In esso ha fatto riferimento al suo rapporto, pubblicato il 9 ottobre 2013, "Base legale per i media sociali", in cui è giunto alla conclusione che attualmente non si riscontrano importanti lacune legali. Dato che tuttavia non è esclusa la possibilità di adeguare determinate leggi in ambiti particolari, nel quadro di vari lavori (revisione della legge federale sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1; programma "Giovani e media", revisione della legge sulle telecomunicazioni, LTC; RS 784.10) è ed è stata valutata l'opportunità di legiferare anche in materia di media sociali. Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che il chiarimento esaustivo chiesto nel postulato è già stato avviato e che non è necessario un rapporto supplementare.
Il 10 maggio 2017 il Consiglio federale ha adottato il rapporto "Basi legali per i media sociali: nuova analisi della situazione", menzionato nel suddetto parere. Anche in questo rapporto l'Esecutivo non vede al momento la necessità di nuove misure normative. Le questioni sollevate nel rapporto sui media sociali del 2013 sono infatti state ampiamente considerate nei progetti normativi in corso. A tale proposito si rinvia in particolare all'articolo 197 del Codice penale (RS 311.0; Pornografia), in vigore dal 1° luglio 2014 e adeguato nel quadro dell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote; RS 0.311.40). Ora i minorenni sono protetti dalla partecipazione a rappresentazioni di carattere sessuale fino al compimento dei 18 anni (art. 197 cpv. 4 e 5 del Codice penale); il campo di applicazione è stato pertanto ampliato. Anche le pene previste dall'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale sono state in parte inasprite e il consumo di pornografia vietato è sanzionato. È inoltre punito chiunque recluta un minore per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione (art. 197 cpv. 3 del Codice penale). Nel suo approccio e nel suo scopo l'articolo 197 CP riguarda in particolare i minorenni.
Nel quadro della revisione della LTC è pure previsto di obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a bloccare l'accesso ai contenuti vietati secondo l'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale fondandosi sugli elenchi tenuti dal Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è incaricato di elaborare un messaggio concernente la modifica della LTC entro fine settembre 2017.
Nella risposta relativa all'interpellanza Amherd 13.4266, "Sexting. Necessità d'intervento", e nel parere relativo alla mozione Amherd 14.3367, "Combattere il sexting", il Consiglio federale ha illustrato le disposizioni penali applicabili in relazione al sexting e i motivi per cui tali norme come pure gli articoli 28 seguenti del Codice civile (RS 210) e la LPD offrono una protezione sufficiente. Nel 2016 il Consiglio degli Stati ha respinto la mozione quale seconda camera; l'intervento è pertanto liquidato.
Alla luce della situazione non è per il momento necessario un esame supplementare volto ad accertare se il diritto penale vigente è efficace e al passo con i tempi.
2. La stessa autrice dell'interpellanza indica che dal 2017 è obbligatorio rilevare nella Statistica criminale di polizia il modo di operare per i reati considerati possibili o tipici della criminalità informatica. Tra questi rientrano anche i reati di cui agli articoli 187 (atti sessuali con fanciulli) nonché 197 e 198 (molestie sessuali) del Codice penale. L'introduzione di questo obbligo consente alle autorità e al pubblico di acquisire maggiori informazioni sulla portata e le forme della criminalità informatica. Secondo il Consiglio federale, sarebbe opportuno attendere la valutazione di tali dati sull'arco di alcuni anni prima di vagliare l'opportunità di un oneroso confronto delle giurisprudenze cantonali.
Risposta del Consiglio federale.