Restituzione di denaro confiscato derivante da corruzione alle popolazioni interessate
17.3547 · Mozione · 2017-06-16
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di restituire, almeno in parte, ai Paesi interessati i proventi ottenuti illegalmente in Stati terzi e confiscati dal Ministero pubblico della Confederazione e dalla FINMA, secondo le procedure previste dalla legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (RS 196.1).
Begründung
Secondo quanto riferito dai media, il Ministero pubblico della Confederazione ha condannato ex dirigenti di un gruppo belga, accusati di corruzione, al pagamento di una multa di 1 milione di franchi. Inoltre l'azienda deve consegnare alla Svizzera 36 milioni di franchi di proventi ottenuti in modo illecito. Questo caso di corruzione non è avvenuto né in Svizzera né in Belgio, bensì in Nigeria. La principale parte lesa è la popolazione nigeriana. È quindi sbagliato far confluire tutti i guadagni confiscati nelle casse della Confederazione, come previsto. Sarebbe giusto risarcire, almeno in parte, la popolazione nigeriana vittima della sottrazione di denaro, secondo le procedure previste dalla legge federale del 18 dicembre 2015 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (RS 196.1).
Dal rapporto annuale della FINMA si desume che non si tratta di un caso isolato: diversi istituti finanziari svizzeri sono coinvolti in grandi scandali internazionali di corruzione, come quello legato al fondo sovrano malese 1MDB o Petrobras. Nel rapporto di gestione del Ministero pubblico della Confederazione non passa inosservato neppure il complesso di procedimenti Petrobras-Odebrecht. In Svizzera, Odebrecht è stato dichiarato colpevole con decreto d'accusa ai sensi dell'articolo 102 del Codice penale e condannato a pagare una multa pari a 4,5 milioni di franchi. Tramite confisca e la definizione di un relativo risarcimento, gli è stato ordinato di restituire il provento di reati dell'ordine di 200 milioni di franchi. Un ulteriore importo pari a circa 1,8 miliardi di dollari dovrà essere restituito ai sensi delle relative convenzioni e sentenze insieme alle autorità competenti in Brasile e negli Stati Uniti.
In tutti questi procedimenti la principale parte lesa non è la Svizzera, bensì la popolazione nigeriana, malese e brasiliana, cui devono pertanto essere restituiti, almeno in parte, i proventi illeciti confiscati.
Non va neppure dimenticata la Convenzione anticorruzione delle Nazioni Unite, che all'articolo 54 prescrive l'adozione di provvedimenti nazionali affinché uno Stato parte vittima di un reato possa ottenere un risarcimento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Sin dal caso Marcos del 1986 la Svizzera porta avanti una politica proattiva in materia di averi dei potentati. La strategia del Consiglio federale concernente il blocco, la confisca e la restituzione degli averi dei potentati adottata il 21 maggio 2014 mira in particolare a consentire una restituzione dei beni rapida, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e sulla base di modalità trasparenti e rigorosamente definite. Ciò detto, alcuni casi di corruzione internazionale si sono recentemente conclusi con confische che sono andate a vantaggio delle casse della Confederazione.
Le basi legali che permettono a uno Stato estero di ottenere una restituzione sono già disponibili: lo Stato che ha subito danni a causa di atti di corruzione ha infatti la possibilità di costituirsi parte lesa e di partecipare in tal modo al procedimento penale svizzero. Poiché deve essere reintegrata nei suoi diritti attraverso la restituzione dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato (art. 70 del Codice penale) la parte lesa ha la priorità sulla confisca. Lo Stato estero che ritiene che i suoi diritti siano stati violati ma rinuncia a costituirsi parte lesa perde dunque la possibilità di vedersi restituiti tali valori patrimoniali. Anche in questo caso, tuttavia, in virtù del diritto svizzero (art. 11 LRVC; RS 312.4), se viene avviata una procedura di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, detto Stato può beneficiare della restituzione di una parte dei fondi confiscati. Per quanto riguarda le confische amministrative ordinate dalla FINMA, esse hanno unicamente un carattere sussidiario dato che l'articolo 35 capoversi 5 e 6 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1) riserva espressamente il primato alla confisca penale e alla restituzione alle persone lese.
Tenuto conto di quanto detto sopra, e conformemente al principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale non dispone della competenza necessaria a ordinare direttamente la restituzione a uno Stato estero. Questo compito spetta alle autorità giudiziarie o di assistenza giudiziaria. In accordo con le decisioni di queste ultime il Consiglio federale ha svolto tuttavia, tramite il DFAE, un ruolo importante in alcuni casi particolarmente complessi o di vasta portata allo scopo di accompagnare le restituzioni. Ciò è avvenuto per esempio nel caso delle Filippine (684 milioni di dollari), della Nigeria (700 milioni di dollari) e del Kazakhstan (163 milioni di dollari).
I principi applicati in questi casi hanno permesso di garantire la trasparenza e le somme restituite sono andate a vantaggio della popolazione degli Stati interessati. La prassi descritta si è consolidata nel corso degli anni ed è stata sancita dagli articoli 17 a 19 della legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP; RS 196.1). Gli articoli menzionati sono tuttavia direttamente applicabili solo qualora la confisca sia stata ordinata dal Tribunale amministrativo federale sulla base dell'articolo 14 LVP, e non è questo il caso negli esempi citati dall'autore della mozione.
Il Consiglio federale è comunque disposto a prendere in considerazione la possibilità di integrare nella LVP una nuova disposizione che permetta alle autorità giudiziarie o di assistenza giudiziaria di incaricare il DFAE del monitoraggio delle restituzioni da esse ordinate nel quadro di procedimenti penali o di assistenza giudiziaria.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.