Eliminazione degli ostacoli al commercio. Non scostarsi dal principio Cassis de Dijon per quanto riguarda l'aspetto visivo delle dichiarazioni dei prodotti
17.3623 · Mozione · 2017-06-27
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie affinché l'aspetto visivo delle dichiarazioni relative ai prodotti legalmente immessi in commercio nell'Unione Europea sia autorizzato in Svizzera senza ulteriori cambiamenti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel 2010 nell'ambito della revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) una delle cause di tali ostacoli è stata individuata nelle prescrizioni svizzere concernenti l'informazione sul prodotto. Per questo è stato inserito nella LOTC l'articolo 16e, finalizzato a impedire che la liberalizzazione dell'informazione sul prodotto introdotta con il principio Cassis de Dijon venga vanificata dalle prescrizioni svizzere. La rietichettatura e il riconfezionamento devono essere evitati il più possibile per facilitare le importazioni parallele. In base all'articolo 16e LOTC un prodotto immesso in commercio in Svizzera conformemente al principio Cassis de Dijon non può essere oggetto di contestazioni se la sua etichetta non è conforme alle prescrizioni svizzere per quanto riguarda le caratteristiche visive (p. es. colore del testo stampato o dello sfondo, dimensione del carattere, tipo di carattere, utilizzo di simboli) o le indicazioni riportate (p. es. denominazione specifica, modo di indicare gli ingredienti, riferimento alla parte della confezione dove è indicata la data di scadenza, ecc.).
Le persone interessate possono far valere direttamente il principio sancito nell'articolo 16e LOTC se l'autorità incaricata del controllo contesta l'informazione sul prodotto o ne richiede la modifica.
Una deroga a questo principio è rappresentata dalle indicazioni d'origine delle derrate alimentari e dalle esigenze linguistiche: in base al diritto svizzero in materia di derrate alimentari deve essere indicato il Paese produttore e, per quanto riguarda le esigenze linguistiche, di norma le informazioni sul prodotto devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera (art. 16e in combinato disposto con l'art. 4a LOTC). Tuttavia, sono ammesse deroghe se l'informazione risulta già sufficiente e inequivocabile (art. 4a cpv. 2 LOTC, p. es. vino con etichetta redatta soltanto in inglese o in spagnolo). Non sono tutelati dall'articolo 16e LOTC i prodotti non interessati dal principio Cassis de Dijon (p. es. i prodotti soggetti a omologazione). Le attuali disposizioni legali soddisfano già la richiesta formulata nella mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.