Abolizione della differenza di aliquota IVA tra associazioni culturali e sportive
17.3657 · Mozione · 2017-09-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 21 numero 14 della legge sull'IVA (LIVA) cosicché le associazioni sportive e culturali siano equiparate per quanto riguarda l'esclusione dall'IVA.
Begründung
L'articolo 21 numero 15 LIVA sancisce che le "controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (per es. la tassa di iscrizione)" siano escluse dall'imposta. Queste manifestazioni sportive comprendono, ad esempio, le feste di ginnastica e di lotta, le corse di resistenza e altre competizioni e manifestazioni analoghe.
Per contro, l'articolo 21 numero 14 LIVA non prevede un'esclusione analoga per un'altra categoria di eventi. Infatti, le manifestazioni culturali (ad es. le feste cantonali di musica, di canto, di costumi e tradizioni, i concorsi per solisti, ecc.) non possono essere escluse dall'IVA.
Da questa disposizione e dalle informazioni della Divisione principale dell'IVA pubblicate nella sua Info IVA 23 concernente il settore della cultura (cap. 7.7) risulta che "le tasse di partecipazione che i partecipanti attivi a una manifestazione culturale devono pagare al promotore della manifestazione sono imponibili all'aliquota normale (p.es. tasse d'iscrizione per partecipare a un concorso di musica nel quadro di una festa di canti popolari)". Di conseguenza soltanto le controprestazioni fornite dal pubblico (in particolare il prezzo del biglietto d'ingresso per la manifestazione culturale) sono escluse dall'imposta.
Non si tratta di contrapporre lo sport alla cultura, ma piuttosto di equiparare fiscalmente le manifestazioni sportive e culturali. Ai fini fiscali le due categorie devono beneficiare della parità di trattamento.
Qualsiasi città e regione organizza manifestazioni che contribuiscono all'attrattività del nostro Paese. Alcuni organizzatori non comprendono il motivo del trattamento favorevole di cui beneficiano gli altri e si sentono così lesi dalla Confederazione.
Esorto il Consiglio federale a prendere in considerazione la presente mozione e a modificare il suddetto articolo di legge affinché venga eliminata una disparità di trattamento ingiustificata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'esclusione dall'imposta delle tasse d'iscrizione a manifestazioni sportive è stata introdotta nella LIVA a seguito dell'iniziativa popolare "contro un'IVA ingiusta nello sport e nel settore sociale" del 23 maggio 1996. L'iniziativa chiedeva di esentare dall'imposta tutte le operazioni effettuate "dalle federazioni e società sportive non a scopo di lucro e dalle organizzazioni di pubblica utilità riconosciute, nonché le operazioni destinate al loro sostegno". Il 6 marzo 2000 l'iniziativa popolare è stata ritirata, dato che le richieste principali ivi formulate sono state sancite nella LIVA. Per questo motivo l'esclusione dall'imposta delle tasse di partecipazione nel settore dello sport è più esaustiva rispetto a quella nel settore della cultura.
Da un canto, la disparità di trattamento fiscale delle tasse di partecipazione a manifestazioni sportive e culturali solleva in effetti alcuni interrogativi per quanto riguarda la compatibilità con il principio dell'uguaglianza giuridica. D'altro canto, i consumi dovrebbero essere soggetti ad un'imposizione per quanto possibile integrale cosicché ogni esclusione dall'imposta costituisce una disparità di trattamento sotto il profilo giuridico. Le esclusioni dall'imposta riducono la base di calcolo e comportano quindi aliquote d'imposta potenzialmente più alte per tutte le prestazioni imponibili. Questo dà luogo a distorsioni. Se ci si attiene al principio della parità di trattamento, bisognerebbe ridurre le esclusioni fiscali invece di aumentarle.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.