Acquisizione di imprese svizzere da parte di imprese statali cinesi. Gli investimenti delle imprese statali estere sono importanti per la Svizzera? Esiste una reciprocità e quali ne sono i vantaggi?
17.3671 · Interpellanza · 2017-09-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
I pareri del Consiglio federale alle interpellanze 17.3387 e 17.3388 fanno sorgere i seguenti interrogativi:
1. Quando è prevista la presentazione, da parte del Consiglio federale, del rapporto o dei rapporti in adempimento ai postulati 12.4172 e 15.3880 (accolti rispettivamente il 18 settembre 2014 e il 18 dicembre 2015)? Nei rapporti il Consiglio federale si soffermerà anche sugli aspetti derivanti dalle attività economiche di imprese parastatali estere (come l'eventuale influenza politica)?
2. Secondo il Consiglio federale l'apertura della Svizzera agli investitori esteri (afflusso di capitali e know-how) è di centrale importanza per la nostra piazza economica. Ma come giustifica la sua affermazione secondo cui l'apertura sarebbe importante anche nei confronti degli investimenti da parte delle imprese statali? È del parere che una parte non trascurabile degli investimenti diretti provenienti dall'estero venga effettuata da imprese statali o parastatali e, se sì, che questo stato di cose sia ragionevole da un punto di vista economico e politico?
3. Il Consiglio federale menziona il rischio di discriminazione per gli investimenti diretti della Svizzera all'estero (naturalmente da parte di imprese private, non statali). In Cina le imprese svizzere possono investire ed essere attive economicamente senza subire discriminazioni? In altre parole: è garantita la reciprocità? Se no, a che punto sono i lavori del Consiglio federale per garantire questa reciprocità? Quali i prossimi passi, quale il calendario? Il Consiglio federale è disposto a limitare l'acquisizione di imprese svizzere da parte di imprese statali cinesi fino al raggiungimento della piena reciprocità (creando per esempio un'apposita base legale) oppure a prendere misure per ottenere tale reciprocità? Ed è altresì disposto ad arginare il fenomeno dell'acquisizione, sempre tramite un'apposita base legale, oppure ad adottare misure qualora questa reciprocità non potesse essere conseguita?
4. Quali sono per la Svizzera i vantaggi della reciprocità (ossia il diritto di comportarsi in egual modo all'estero) se la statalizzazione e la distorsione della concorrenza dell'economia svizzera arrecano un danno al nostro Paese?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come riportato nella sua risposta all'interpellanza Buttet 17.3093, "Concorrenza tra imprese private e pubbliche. Quando arriva il rapporto tanto atteso?", il Consiglio federale sta redigendo il rapporto in oggetto includendo esempi tratti da casi concreti. Nel rapporto, che sarà pronto alla fine dell'anno, non verrà analizzata in modo specifico l'eventuale distorsione della concorrenza causata dalle imprese parastatali estere.
2. Per il Consiglio federale essere aperti nei confronti degli investimenti provenienti dall'estero significa che gli investitori privati devono sostanzialmente essere liberi di scegliere a chi vendere le loro quote aziendali. Limitare questa libertà, ad esempio vietando la vendita a investitori parastatali, renderebbe meno interessanti gli investimenti privati nelle imprese svizzere e avrebbe quindi conseguenze negative sulla piazza economica e degli investimenti svizzera. Spesso è difficile valutare se si tratta di investitori privati o parastatali, e i dati della Banca nazionale svizzera riguardo agli investimenti esteri diretti in Svizzera non forniscono informazioni al riguardo. Non è quindi possibile stabilire la quota degli investimenti diretti in Svizzera fatti da imprese parastatali.
3. È vero che in Cina non tutti i settori sono aperti agli investimenti dall'estero; tuttavia, al riguardo, negli ultimi anni il Paese ha perseguito una crescente liberalizzazione. Il Consiglio federale continua a lavorare a livello plurilaterale e multilaterale per migliorare l'accesso al mercato da parte degli investitori svizzeri in Cina, ma anche in altri Stati.
Al Consiglio federale non sono noti casi di Stati che attivino un meccanismo di verifica per gli investitori provenienti da determinati Paesi, come ad esempio dalla Cina. In alcuni Stati industriali sono però presenti meccanismi generali di verifica per gli investimenti provenienti dall'estero, senza riferimento a un Paese specifico, che si limitano a valutare gli aspetti rilevanti per la sicurezza nazionale. Poiché gli investimenti già oggi vengono verificati dal punto di vista del diritto della concorrenza, e in Svizzera i settori delicati sono protetti dalle acquisizioni non desiderate (cfr. le risposte alle interpellanze Vogt 17.3387 e 17.3388), il Consiglio federale ritiene superfluo un simile meccanismo di notifica e verifica. Applicare un meccanismo di controllo generalizzato per tutti gli investimenti provenienti dall'estero genererebbe un onere amministrativo sproporzionato.
4. Il Consiglio federale ha due obiettivi principali, che non devono entrare in conflitto fra loro: da un lato il miglioramento dell'accesso al mercato per gli investimenti svizzeri in altri Paesi (v. risposta n. 3), dall'altro la riduzione degli effetti di distorsione della concorrenza generati dall'attività economica delle imprese parastatali. Non esiste una regolamentazione per evitare tali effetti, ma la Costituzione federale protegge le imprese private dalle distorsioni della concorrenza prodotte dalle imprese parastatali; a tale riguardo, per l'attività statale valgono le stesse regole previste per i privati. Ciononostante, la Commissione della concorrenza (COMCO) verifica le acquisizioni e le fusioni in base al diritto della concorrenza al fine di evitare ripercussioni negative a livello economico e sociale, e quindi allo scopo di sostenere la concorrenza. Il Consiglio federale sta elaborando un progetto di revisione per il controllo delle fusioni da porre in consultazione per poter, in futuro, tenere meglio conto delle conseguenze negative delle fusioni sulla concorrenza.
Risposta del Consiglio federale.