17.3681 · Mozione · 2017-09-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali e adottare le misure necessarie per garantire che:
1. non sia possibile finanziare dall'estero, né direttamente né indirettamente, luoghi di preghiera, organizzazioni e altre istituzioni islamiche che promuovono o assumono in qualsiasi modo la diffusione o la rappresentanza dell'Islam;
2. tutte le moschee presenti nel nostro Paese siano note e sorvegliate e che in caso di violazione di qualsiasi tipo dell'ordinamento giuridico svizzero le autorità debbano intervenire immediatamente e ordinarne la chiusura;
3. tutti gli attori coinvolti così come le autorità comunali, cantonali e federali responsabili per la sicurezza della nostra popolazione instaurino uno scambio di informazioni rapido e illimitato in relazione all'identificazione, alla sorveglianza e al perseguimento di islamisti radicali;
4. le autorità cantonali e federali dispongano di fatto di specialisti sufficientemente formati e con le necessarie conoscenze linguistiche e dell'Islam che possano sorvegliare le moschee e gli imam;
5. le ambasciate svizzere e la Segreteria di Stato della migrazione non possano rilasciare visti a imam stranieri che intendono entrare temporaneamente in Svizzera per predicare nelle moschee.
Begründung
L'esempio, recentemente venuto alla luce, di un imam radicale dipendente dall'aiuto sociale che da decenni agisce indisturbato a Bienne ha mostrato che in questo ambito urge intervenire. Manifestamente questo esempio costituisce solo la punta dell'iceberg: l'Islam radicale si diffonde nel nostro Paese in maniera inesorabile e silenziosa. Il problema ha superato le capacità di numerose delle autorità coinvolte a tutti i livelli. Se da un canto è soprattutto necessario applicare rigorosamente l'ordinamento giuridico vigente, dall'altro occorre pure adottare rapidamente nuove misure e se del caso creare le basi legali atte a colmare le lacune. Il Consiglio federale deve intervenire in maniera rapida e risoluta in collaborazione con i Cantoni. Sono proprio gli esecutivi a ogni livello insieme alle pertinenti autorità a dover proteggere la nostra popolazione da attentati di islamici radicali. Il terreno fertile atto a produrli costituito da moschee e imam radicali va dunque immediatamente neutralizzato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è consapevole dei rischi che le comunità e i predicatori islamici estremisti costituiscono per la sicurezza nazionale, l'evoluzione della società e la pace religiosa. Restrizioni dei diritti fondamentali fondate unicamente sull'orientamento musulmano di una comunità sarebbero tuttavia discriminatorie e quindi contrarie alla Costituzione (art. 8 cpv. 2 della Costituzione). La Confederazione non è autorizzata a rilevare dati sul finanziamento di associazioni musulmane o moschee tranne nei casi in cui la sicurezza è concretamente minacciata. È però necessaria una maggiore trasparenza nel finanziamento delle istituzioni religiose. Nel suo rapporto di giugno 2017, il Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo della Confederazione raccomanda di estendere l'obbligo di iscrizione nel registro di commercio alle associazioni che presentano un elevato rischio in materia di finanziamento del terrorismo e di obbligare le associazioni iscritte a tenere una lista dei membri. Nel quadro dei lavori successivi al quarto rapporto di valutazione della Svizzera del Gruppo di azione finanziaria, il Dipartimento federale delle finanze è stato incaricato di sottoporre al Consiglio federale, entro la fine del 2017, un avamprogetto che esamini tali misure.
2. Una sorveglianza di tutte le moschee che vada oltre una valutazione dei rischi concreti di sicurezza non è sostenibile sul piano del divieto di discriminazione e del principio di proporzionalità. Sarebbe inoltre contraria alla legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121). L'articolo 5 capoverso 6 LAIn permette infatti di acquisire informazioni su un'organizzazione o una persona soltanto se "sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento". La Confederazione e i Cantoni intrattengono una stretta collaborazione in questo ambito.
Inoltre, il Consiglio federale presenterà entro fine anno un avamprogetto concernente nuove misure di polizia preventiva, a complemento delle raccomandazioni e proposte contenute nel Piano d'azione nazionale per la lotta alla radicalizzazione e all'estremismo violento. Queste misure mirano a imporre a persone radicalizzate o giudicate pericolose determinati comportamenti sul piano della polizia (obbligo di presentarsi presso un'autorità) o a vietarne altri (per es. divieto di contatto, divieto di espatrio, assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio). Se necessario, tali misure possono essere eseguite in via coattiva.
3. A livello locale, qualsiasi segnale di radicalizzazione che potrebbe trasformarsi in estremismo violento è comunicato alla polizia e al Servizio delle attività informative (SIC). Questi ultimi verificano le informazioni e all'occorrenza le trasmettono alle autorità partner interessate. Questo scambio deve essere migliorato e velocizzato. Gli organi federali e cantonali di sicurezza intrattengono una collaborazione efficace nel quadro del Gruppo TETRA (Terrorist Tracking). Il Consiglio federale non vuole nessuna normativa nazionale contraria alla vigente ripartizione delle competenze. Esso punta sul piano d'azione summenzionato, che sarà presentato alla fine del 2017 e conterrà misure volte a rendere più efficiente la collaborazione tra le autorità.
4. Grazie alle misure adottate negli ultimi anni, le autorità di sicurezza federali (fedpol, SIC) sono oggi in grado di adempiere il loro mandato legale. Occorrerà rivalutare il fabbisogno di personale se nuove misure che potrebbero richiedere modifiche legali dovessero essere necessarie per garantire la sicurezza.
5. Un divieto di questo tipo sarebbe sproporzionato e discriminatorio. Già oggi non è permesso entrare con un visto turistico con l'intenzione di predicare. Si tratta infatti di un'attività lucrativa e quindi di un soggiorno soggetto ad autorizzazione. Prima del rilascio, le autorità verificano se le condizioni di entrata e di soggiorno sono adempiute. Gli stranieri che vogliono entrare in Svizzera non devono costituire una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge federale sugli stranieri, LStr; RS142.20). In virtù degli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStr, fedpol può emanare divieti d'entrata ed espulsioni nei confronti di persone che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Provvedimenti di questo tipo sono stati adottati a più riprese. Se uno straniero rappresenta un rischio per l'ordine pubblico, la competenza spetta alla Segreteria di Stato della migrazione (art. 67 cpv. 2 LStr).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.