17.3687 · Interpellanza · 2017-09-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Fino a pochi decenni fa cumuli di pietra, terrapieni, muri a secco e cumuli di legno morto erano un sottoprodotto dell'attività contadina. Nella coltivazione dei campi le pietre che affioravano venivano raccolte. Anche nella regione di montagna le rocce presenti su pascoli e prati venivano regolarmente rimosse. A causa degli elevati costi del trasporto venivano depositate ai bordi dei prati. Nel frattempo sono diventate strutture molto pregiate per la biodiversità sui terreni coltivi.
Purtroppo in questi ultimi decenni gran parte di queste piccole strutture è andata persa, dapprima nella regione di pianura e poi sempre più anche in quella di montagna. Rappresentano un ostacolo per l'utilizzo di macchinari in ambito agricolo e vengono eliminate in quanto considerate elementi paesaggistici fastidiosi.
Nel Piano d'azione nazionale strategia Biodiversità approvato recentemente dal Consiglio federale le piccole strutture non sono nemmeno menzionate e l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) ne promuove l'eliminazione. È quindi in contraddizione con altri fondi pubblici finalizzati a promuovere la diversità delle specie.
Le piccole strutture sui terreni coltivi sono habitat basilari per diverse specie animali, tra le quali rientrano anche specie assolutamente protette come i rettili. Rimuovendo le piccole strutture dai terreni coltivi si distruggono anche gli habitat fondamentali per tali specie e i corridoi per l'interconnessione.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. In che misura il Consiglio federale ritiene che le piccole strutture importanti per la biodiversità siano meritevoli di protezione?
2. Bastano le attuali basi legali per proteggere dalla distruzione le piccole strutture che rappresentano un importante habitat per numerose specie?
3. Come può essere eliminata la contraddizione secondo cui i contadini possono essere esclusi dai pagamenti diretti se è superata una determinata quota di piccole strutture ma al contempo le disposizioni in materia di biodiversità ne prescrivono la conservazione?
4. Come possono essere informati meglio i gestori e i proprietari fondiari direttamente interessati sulla preservazione delle rispettive strutture nonché sui doveri e le sanzioni ad essa correlati?
5. Nel settore delle migliorie fondiarie o di altri provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali le piccole strutture sono sufficientemente protette? Com'è la situazione sul piano giuridico?
6. Nella prossima tappa di riforma Politica agraria 22+ è previsto il miglioramento della protezione e della promozione delle piccole strutture?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'elevato influsso delle piccole strutture sulla biodiversità è indiscusso e scientificamente provato. Pertanto è fondamentale salvaguardarle e promuoverle. Questo si evince dalle diverse norme e misure di promozione delle piccole strutture sia nella legislazione agricola sia in quella sulla protezione della natura e del paesaggio.
2./5. In virtù della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, è possibile integrare le piccole strutture negli obiettivi di protezione dei biotopi (art. 18a e 18b LPN; RS 451). Prati e pascoli secchi (pps), ad esempio, possono essere molto ricchi di strutture. I Cantoni provvedono alle relative misure di protezione e di mantenimento. A seconda della dimensione e della qualità ecologica, le piccole strutture rappresentano anche biotopi degni di protezione (art. 18 cpv. 1 LPN). I Cantoni e i Comuni possono altresì introdurre disposizioni supplementari a livello locale (p.es. definire i muri a secco come elementi paesaggistici particolari).
Nel diritto agricolo le piccole strutture sono considerate nel quadro dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) e dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13). L'OMSt contiene varie prescrizioni e incentivi per l'attuazione di misure ecologiche che possono contemplare la creazione di nuove piccole strutture. Nell'ambito delle attuali migliorie integrali chi realizza misure di promozione della biodiversità beneficia di un'aliquota contributiva federale più elevata. In tutte le bonifiche fondiarie moderne le misure ecologiche volontarie possono essere sostenute mediante contributi supplementari. Un esempio di misura supplementare che dà diritto a contributi è il ripristino o la ricostruzione di muri a secco. Qualora nell'ambito delle migliorie fondiarie o di altri provvedimenti di bonifiche fondiarie siano pregiudicate piccole strutture in biotopi degni di protezione, queste vanno sostituite in maniera confacente nel quadro del progetto (art. 18 cpv. 1ter LPN).
Nell'OPD le strutture che incentivano la biodiversità sono computabili per ottenere contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio e talvolta danno diritto a un sostegno finanziario. Nei progetti di interconnessione e sulla qualità del paesaggio, ad esempio, le piccole strutture sono richieste e promosse in modo mirato. Queste si differenziano a livello regionale e corrispondono alle caratteristiche locali.
Le piccole strutture saranno importanti per la creazione dell'infrastruttura ecologica. Anche nel quadro dei lavori per la Politica agraria 22+ se ne terrà conto. Un'analisi della situazione servirà da base per futuri adeguamenti. Anche gli attori a livello comunale e cantonale dovranno assumersi le proprie responsabilità.
3. La conservazione e la promozione delle piccole strutture sono strette tra le esigenze della produzione agricola e quelle della promozione della biodiversità e della cura del paesaggio nonché della preservazione dell'apertura del paesaggio. L'impostazione attuale degli strumenti di politica agricola e, in particolare, i contributi orientati verso obiettivi specifici (contributi per la biodiversità, per la qualità del paesaggio, per la preservazione dell'apertura del paesaggio) è tesa a creare un equilibrio tra i vari interessi.
Nelle misure per la promozione della biodiversità giusta l'OPD le piccole strutture vengono considerate parzialmente. La quota di superficie delle piccole strutture lungo i corsi d'acqua e in pascoli sfruttati in modo estensivo e terreni da strame può ammontare al massimo al 20 per cento. Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi nei prati sfruttati in modo estensivo danno diritto ai contributi fino al 10 per cento. Per la rimanente superficie agricola utile non è necessario delimitare le piccole strutture se la loro quota non supera un'ara per ettaro (1 per cento). La computabilità delle piccole strutture è attualmente limitata per far sì che l'importo dei contributi sia adeguato per il raggiungimento del rispettivo obiettivo ed evitare un'eccessiva retribuzione peraltro non auspicata.
4. Nel 2016 e nel 2017 sono stati pubblicati rispettivamente il promemoria "Kleinstrukturen auf Biodiversitätsförderflächen entlang von Fliessgewässern" e il promemoria "Biodiversitätsfördernde Strukturen in der Landwirtschaft" (entrambi disponibili in tedesco e francese) per fornire informazioni concernenti le piccole strutture agli agricoltori e agli addetti alla consulenza. Per ottenere i contributi per l'interconnessione deve aver luogo una consulenza (su base individuale o in piccoli gruppi) sulle misure per la promozione della biodiversità.
6. Al momento nel quadro della Politica agraria 22+ sono vagliati i principali fattori d'influsso sulla biodiversità e il loro inserimento nei futuri strumenti di politica agricola. In questo contesto si discute anche delle piccole strutture. Le misure della Politica agraria 22+ devono essere armonizzate anche con il Piano d'azione nazionale Strategia Biodiversità Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.