17.3712 · Interpellanza · 2017-09-25
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. In una giornata di lavoro quante ore trascorre oggi in Svizzera, in media, un infermiere diplomato nel prestare cure o assistenza direttamente ai pazienti ("Prestazione diretta di cure effettive e contatto con i pazienti")?
2. Considerando il tempo di lavoro di un infermiere, qual è la quota percentuale minima di cure e assistenza prestate direttamente ai pazienti che il Consiglio federale ritiene adeguata e qual è invece la quota percentuale di queste attività risultante attualmente rispetto al tempo di lavoro?
3. Come giudica il potenziale conflitto di obiettivi esistente tra "la fatturazione esatta a carico dell'assicurazione malattie", da una parte, e "il maggior tempo possibile dedicato al paziente", dall'altra?
4. È disposto a intervenire con il chiaro intento di dimezzare l'onere amministrativo per arginare la burocrazia debordante in tutti gli ambiti della sanità pubblica (Stato, assicuratori, esercenti ospedalieri, ecc.)?
Begründung
Il personale infermieristico manifesta sempre più spesso il proprio malcontento nei confronti dell'onere amministrativo che lo limita nell'adempimento del suo vero compito di essere direttamente "a contatto con i pazienti". La burocrazia debordante (assicuratori, Stato, gli stessi esercenti ospedalieri) sta manifestamente fagocitando il tempo di lavoro dedicato direttamente al paziente. Gli assicuratori, inoltre, lamentano la costante crescita dei costi anche dei servizi Spitex, i quali sarebbero coperti solo in parte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (prestazioni non obbligatorie della LAMal). Per questo motivo è indispensabile, come ovunque in ambito commerciale, apportare le relative prove. Questo soprattutto pensando che si tratta di un'assicurazione sociale di cui risulta sempre più difficile controllare i costi. Tornare a un lavoro infermieristico non burocratico sarebbe sicuramente più vantaggioso sotto il profilo dei costi, apporterebbe maggiori benefici ai pazienti e sarebbe nettamente più soddisfacente per il personale infermieristico.
Stellungnahme des Bundesrates
Chi si occupa del trattamento e delle cure di una persona fornendole anche altri servizi è tenuto a esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso e a tutelare gli interessi dei pazienti. Questo implica l'obbligo di aggiornare costantemente i dati relativi al trattamento e di documentarne il decorso in modo appropriato. Inoltre, per i fornitori di prestazioni vige l'obbligo di comunicare alla Confederazione e ai Cantoni i dati necessari sotto il profilo del diritto della sanità e dell'assicurazione malattie, nonché per l'allestimento di statistiche.
Il primo di questi obblighi spetta ai fornitori di prestazioni che hanno in cura il paziente. Essi sono liberi di decidere chi, all'interno dell'azienda, dovrà raccogliere i dati richiesti per la vigilanza e la statistica e metterli a disposizione delle autorità.
1./2. Il Consiglio federale non è al corrente di studi di osservazione sulla durata del contatto tra pazienti e personale di cura. Raccogliere dati in un ambito così eterogeneo come quello dell'assistenza, infatti, è estremamente difficile. Tuttavia, su mandato dell'Ufficio federale della sanità pubblica è attualmente in corso un'indagine sugli effetti del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure. Nel quadro di questo studio è stato tra l'altro chiesto ai fornitori di prestazioni se il carico amministrativo e il tempo a disposizione per i pazienti fossero mutati in seguito all'introduzione del nuovo ordinamento. In linea di principio si tratta di aspetti riguardanti l'assistenza sanitaria che rientra nella sfera di competenza dei Cantoni; la suddivisione concreta dei vari compiti rientra invece nella responsabilità organizzativa delle singole istituzioni. Il Consiglio federale non ha perciò la facoltà di prescrivere una quota percentuale minima di compiti di cura e assistenza.
3. Le prestazioni di cura e le altre prestazioni dispensate nelle case di cura e nelle strutture ospedaliere per lungodegenti che sono rimborsate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere registrate per determinarne i costi. Il personale di cura che fornisce una parte essenziale di queste prestazioni deve dunque contribuire alla loro documentazione e registrazione. Anche in quest'ambito, il fornitore di prestazioni determina a sua discrezione come suddividere le attività amministrative fra il personale, decidendo quindi chi svolgerà tali compiti e quali strumenti tecnici saranno messi a disposizione per farlo. Nella prassi si riscontrano grandi differenze tra i fornitori di prestazioni. In questo contesto, le soluzioni informatiche contribuiscono sicuramente all'aumento dell'efficienza delle attività amministrative. Tuttavia, è importante che siano concepite in modo tale da evitare doppioni nella raccolta dei dati per la documentazione e la fatturazione. Secondo il Consiglio federale, da questo punto di vista c'è ancora margine di miglioramento.
4. In generale si può presupporre che l'obbligo di documentazione possa essere strutturato e organizzato in modo efficiente, il che permette lo sfruttamento di sinergie e la concertazione degli attori sui dati più importanti da rilevare. Allo stesso tempo, il Consiglio federale considera la documentazione e la comunicazione di informazioni terapeutiche importanti come parte integrante di un sistema di trattamenti e cure interprofessionali di elevata qualità.
Data l'assenza di basi legali, il Consiglio federale non può imporre obiettivi quantitativi. La Strategia e-Health Svizzera 2.0, attualmente in fase di elaborazione, dovrà contemplare possibili soluzioni informatiche che siano di supporto agli attori interessati.
Risposta del Consiglio federale.