17.3738 · Interpellanza · 2017-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Nella sua prassi, come interpreta la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) le nozioni di "motivi umanitari" e "altri motivi gravi" evocate dall'articolo 67 capoverso 5 LStr?
2. Con oltre il due per cento di divieti d'entrata sospesi ogni anno, il Consiglio federale ritiene si possa ancora parlare di decisioni eccezionali ai sensi di questa disposizione?
3. Questa prassi non mette in dubbio la credibilità della politica svizzera in materia di divieti d'entrata?
4. Il Consiglio federale non reputa necessario adottare misure atte a ridurre il numero di decisioni di sospensione di divieti d'entrata per restituire loro il carattere eccezionale voluto dalla legge, all'occorrenza tramite una revisione dell'articolo 67 capoverso 5 della legge federale sugli stranieri (LStr)?
Begründung
L'articolo 67 capoverso 5 LStr prevede che soltanto in casi eccezionali la SEM può sospendere provvisoriamente o addirittura definitivamente decisioni di divieto d'entrata in Svizzera. Autorizza tali decisioni soltanto per motivi umanitari o altri motivi gravi.
All'atto pratico, secondo i dati forniti dalla SEM, 11 405 divieti sono stati pronunciati nel 2014, 12 513 nel 2015, 14 092 nel 2016 e 12 343 nel 2017 (stato al 14 settembre 2017). Parallelamente, il numero delle decisioni di sospensione è stato pari a 251 nel 2014 (2,2 per cento), 351 nel 2015 (2,8 per cento), 342 nel 2016 (2,4 per cento) e 212 fino al 14 settembre 2017.
Un caso verificatosi nell'estate 2017 ha tuttavia suscitato dubbi giustificati sulla prassi della SEM: quello di un rapper kosovaro espulso dopo essere stato condannato a cinque anni di prigione per coazione, furto e rapina a mano armata e che ha potuto tranquillamente trascorrere due settimane di vacanza in Svizzera per vedere suo figlio.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina in maniera circostanziata e minuziosa ogni domanda di sospensione del divieto di entrata. Esige una motivazione dettagliata, che deve essere debitamente documentata. All'occorrenza richiede il parere della competente autorità cantonale. Tenendo conto delle circostanze che hanno portato al divieto d'entrata, sono in particolare considerati motivi che giustificano una sospensione la citazione a comparire in tribunale, il decesso di un famigliare residente in Svizzera, la visita a famigliari stretti in occasione dei giorni festivi importanti (Pasqua, Natale, ecc.) o di eventi familiari importanti (matrimonio, battesimo). Non è previsto di accordare una sospensione per ragioni meramente personali (turismo, vacanze).
2. Nel primo anno dopo l'emanazione di un divieto d'entrata la SEM non accorda alcuna sospensione a meno che non sussista un motivo familiare molto importante (nascita, matrimonio, decesso). Nel caso di persone che hanno violato in modo rilevante la sicurezza e l'ordine pubblici, una sospensione entra in linea di conto soltanto se hanno dimostrato il loro buon comportamento per un lungo periodo all'estero. Il Consiglio federale ha illustrato la prassi applicata in materia di sospensione dei divieti d'entrata nel suo rapporto del 22 febbraio 2012 in adempimento del postulato 12.3002 della Commissione degli affari politici CS "Divieto di entrata sul territorio svizzero. Decisioni e revoche".
3. Il Consiglio federale ritiene che la prassi applicata dalla SEM rispetti lo spirito dell'articolo 67 capoverso 5 della legge federale sugli stranieri (LStr) in quanto disposizione derogatoria eccezionale che non conferisce alcun diritto. Il fatto che ogni anno poco più del due per cento dei divieti d'entrata sia oggetto di una sospensione ne è una conferma e non mette in alcun modo in discussione la politica svizzera in materia.
4. Il Consiglio federale è dell'avviso che l'articolo 67 capoverso 5 LStr costituisca una base legale sufficiente affinché la SEM possa pronunciarsi in maniera appropriata sulle domande di sospensione del divieto d'entrata. La SEM applica ponderatamente questo articolo, che non occorre mettere in discussione o modificare in alcun modo.
Risposta del Consiglio federale.