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17.3740 · Mozione · 2017-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nel Codice penale una disposizione che permetta di sanzionare chi avvia per malanimo o in maniera manifestamente abusiva una procedura esecutiva.

Begründung

Il 16 dicembre 2016 la legge federale sull'esecuzione e il fallimento (LEF) è stata modificata per fornire al debitore maggiori mezzi per opporsi a un'esecuzione ingiustificata (FF 2016 7935). Evidentemente occorrerà attendere l'entrata in vigore di queste disposizioni per valutarne l'efficacia e la paventata incidenza sul già considerevole onere lavorativo degli uffici esecuzioni.

Ciò non toglie tuttavia che attualmente nessuna base legale permette di sanzionare penalmente questi comportamenti abusivi. È vero che la giurisprudenza considera che gli elementi costitutivi di una coazione (art. 181 CP) possono talvolta essere riuniti in presenza di una procedura esecutiva avviata per malanimo. All'atto pratico, tuttavia, le condizioni d'applicazione di questa disposizione sono talmente restrittive da rendere ampiamente illusoria qualsivoglia condanna. In assenza di una protezione che solo il diritto penale può procurare, numerosi debitori ingiustamente escussi e che non hanno i mezzi per intentare l'azione (comunque costosa e potenzialmente lunga) prevista all'articolo 85a LEF non sono in grado di difendersi efficacemente.

Fino al 1994 il Codice penale prevedeva un articolo 160 (offesa al credito), che puniva con la detenzione o la multa "chiunque, per malanimo e contro la verità da lui conosciuta, danneggia gravemente o compromette seriamente il credito di alcuno".

Per migliorare la protezione delle vittime di procedure esecutive avviate per malanimo o in maniera manifestamente abusiva, occorre dunque reintrodurre una disposizione ispirata al vecchio articolo 160 del Codice penale (ma senza le lacune rilevate nel FF 1991 II 797) o integrare l'articolo 181 del Codice penale affinché tali esecuzioni siano esplicitamente considerate come atti di coazione, oppure completare di conseguenza le disposizioni che puniscono i delitti contro l'onore (art. 173 segg. del Codice penale).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto svizzero dell'esecuzione forzata è caratterizzato dalla possibilità di promuovere un'esecuzione senza alcun controllo preliminare del credito da parte di un'autorità. Anche se in Svizzera sono promosse ogni anno circa tre milioni di esecuzioni, le vere e proprie esecuzioni vessatorie, ossia quelle in cui l'istante sa che il credito effettivamente non sussiste e ciononostante promuove l'esecuzione sono relativamente rare nella pratica.

Con la revisione del 16 dicembre 2016 dell'articolo 8a della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; testo sottoposto a referendum: FF 2016 7935) il legislatore ha introdotto un nuovo strumento che permette al debitore escusso ingiustamente di opporsi alla comunicazione dell'esecuzione a terzi. Ha inoltre esteso il campo d'applicazione dell'azione di accertamento negativa secondo l'articolo 85a LEF, migliorando notevolmente la situazione del debitore escusso ingiustamente.

Va peraltro sottolineato che l'avvio di una procedura esecutiva per malanimo può comportare gravi conseguenze per l'istante già secondo il diritto vigente: se la persona escussa ingiustamente intenta un'azione civile di accertamento negativa poi accolta, l'istante deve assumersi tutte le spese processuali come pure le spese ripetibili (art. 106 del Codice di procedura civile). A seconda del valore litigioso può trattarsi di un importo considerevole.

È peraltro ipotizzabile anche una condanna per coazione (art. 181 del Codice penale). Di recente il Tribunale federale si è pronunciato a varie riprese in merito alla punibilità delle esecuzioni abusive e della minaccia di avviarle (6B_70/2016 consid. 4; 6B_378/2016 consid. 2; 6B_1074/2016 consid. 2.3). Il fatto che in tutti e tre i casi il Tribunale federale abbia constatato un comportamento punibile evidenzia che oggi non si può più affermare che le condizioni per una condanna siano difficili da riunire nella prassi. Nella più recente delle suddette sentenze, il Tribunale federale ha stabilito chiaramente che una coazione sussiste già se l'autore, consapevole della nullità dei contratti, minaccia di imporre un credito inesistente con l'avvio di azioni legali, un'esecuzione o un aumento dei costi (6B_1074/2016 del 20 luglio 2017consid. 2.3).

Alla luce della situazione non appare necessario prevedere una fattispecie penale specifica per le esecuzioni avviate per malanimo. Non occorre pertanto legiferare in materia.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.