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Ridurre la burocrazia per gli investitori privati svizzeri nella procedura di rimborso delle imposte alla fonte estere, in particolare con i Paesi limitrofi

17.3794 · Mozione · 2017-09-28

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di ridurre gli ostacoli burocratici che gli investitori privati svizzeri devono superare nella procedura di rimborso delle imposte alla fonte estere, in particolare nei confronti dei Paesi limitrofi.

Il modello da seguire per una soluzione non burocratica e più agevole per i cittadini sarebbe quello degli Stati Uniti. Un esempio negativo è invece dato dalla Francia, che applica delle formalità di rimborso piuttosto complicate.

Begründung

Per un investitore privato svizzero che possiede titoli esteri, le imposte alla fonte estere che gravano sugli interessi e sui dividendi vengono addebitate direttamente dalla banca depositaria. Se un investitore svizzero possiede titoli statunitensi, deve semplicemente compilare in maniera corretta la dichiarazione d'imposta affinché gli venga automaticamente rimborsata l'imposta. Nella maggior parte degli altri Stati, in particolare in quelli confinanti come Francia e Germania, l'investitore deve invece compilare moduli di più pagine e farseli attestare dalle autorità fiscali e dalle banche depositarie. Le conseguenti spese sono in parte talmente elevate da rendere il rimborso troppo dispendioso e finanziariamente poco interessante per l'investitore medio.

Non è dunque sbagliato presupporre che gli Stati esteri beneficiari dell'imposta alla fonte abbiano un interesse fiscale nel creare ostacoli sempre più elevati nella procedura di rimborso efficace degli investitori svizzeri. Un esempio più recente è fornito dalla Francia, che nel 2016 ha modificato i moduli per il rimborso all'insaputa dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Le istanze di rimborso presentate da contribuenti svizzeri attraverso i moduli scaricabili dal sito Internet dell'AFC sono state respinte dalle autorità francesi competenti con la motivazione che non fossero più attuali. In realtà - a parte il numero di serie - i moduli non avevano subito modifiche rilevanti. In Svizzera questo eccesso di formalismo costituirebbe una violazione dell'articolo 29 capoverso 1 della Costituzione (garanzie procedurali generali), ovvero un caso per i tribunali amministrativi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In generale, le convenzioni per evitare le doppie imposizioni non regolano le procedure di sgravio fiscale. Ogni Stato deve poter adottare la procedura prevista nella propria legislazione. Uno Stato può sia limitare a priori l'imposizione al tasso previsto dalla convenzione, sia imporre pienamente e rimborsare in seguito la parte d'imposta eccedente l'ammontare prelevabile secondo la convenzione. Per le persone fisiche il diritto interno svizzero prevede la seconda variante.

Se una persona residente in Svizzera percepisce dividendi o interessi in uno Stato che ha firmato un accordo con la Svizzera, l'attuazione dello sgravio dipende dal sistema fiscale dello Stato dal quale provengono questi redditi. In alcuni Stati, come negli Stati Uniti, è prevista la concessione automatica del tasso per i dividendi e gli interessi stabilito nell'accordo se il creditore risiede in un Paese contraente e rispetta determinate condizioni. Altri Stati, come la Germania, di regola riscuotono un'imposta alla fonte sui dividendi. Spetta poi al creditore del reddito richiedere lo sgravio fiscale in Germania mediante l'apposito modulo tedesco. Infine vi sono Paesi i cui sistemi fiscali presentano elementi di ambedue i modelli. Questo vale ad esempio per la Francia, dove viene generalmente prelevata un'imposta alla fonte sui dividendi e il cui rimborso parziale può essere richiesto mediante l'apposito modulo francese. Tuttavia, in Francia un creditore residente all'estero può anche avvalersi della procedura semplificata al fine di ottenere immediatamente l'applicazione del tasso per i dividendi stabilito nell'accordo.

Nella prassi, i moduli elaborati dai principali Stati che hanno concluso un accordo con la Svizzera vengono pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questa pubblicazione intende semplificare le procedure amministrative con le quali i residenti in Svizzera possono chiedere lo sgravio delle imposte estere. A ogni modo, la Svizzera non può essere ritenuta responsabile dei moduli e delle formalità previsti dagli Stati partner.

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che l'attuazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni può comportare procedure amministrative onerose a seconda delle modalità applicate. Tuttavia, la definizione di queste modalità di sgravio fiscale rientra nella sovranità fiscale degli Stati contraenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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